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competenza parere regolarità tecnica art. 49 tuel
L'art. 49 tuel, sia nella versione originaria che in quella modificata dal D.L. 174/2012 in tema di pareri di regolarità tecnica stabilisce che lo stesso deve essere reso dal responsabile del servizio interessato. Ora chiedo che cosa si intende per "responsabile del servizio interessato" ed in particolare per la parola "interessato". sicuramente afferisce allo specifico settore idoneo all'istruttoria... ma cerco una qualche fonte autorevole che stabilisca cosa è da intendersi per "responsabile del servizio interessato". non so se sbaglio... ma non esiste una qualche circolare di anni fa che spiegava la figura di cui sopra?
Grazie
Grazie
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
parere
il servizio interessato e' il servizio che ha il budget di uscita sul quale provvede ad impegnare in base al peg
Re: competenza parere regolarità tecnica art. 49 tuel
Paolo Gros ha scritto:il servizio interessato e' il servizio che ha il budget di uscita sul quale provvede ad impegnare in base al peg
condordo pienamente. però nel nostro ente, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la responsabilità dell'amministrazione e gestione del personale è affidata con apposito decreto al segretario comunale con espressione del relativo parere di cui all'art. 49. allo stesso però non è assegnato alcun peg in quanto all'interno dell'ente tutto il peg relativo al personale è assegnato all'ufficio ragioneria che provvede direttamente per il pagamento degli stipendi. sulla base di queste premesse... dovendo il nostro ente procedere all'assunzione di un 110 comma 2 per il settore della polizia municipale... ritengo che il parere di regolarità tecnica debba esser espresso dal segretario comunale in quanto responsabile dell'amministrazione e gestione del personale, o magari dal responsabile della polizia municipale, gli unici che sulla base di idonea istruttoria sono competenti a dimostrare la assoluta carenza di personale all'interno dell'ente e la necessità di ricorrere ad una figura di 110 comma 2. infatti il responsabile di area economico finanziaria, che pur ha la disponibilità del peg del personale, non potrebbe mai emettere il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto non potrebbe mai curare l'istruttoria per poter ricorrere al 110 comma 2 in un settore che non è nenche di sua appartenenza. concordate con me?
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
...art 49 riflesso diretto ed indiretto..
. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
la TARES in sede di decisione di tariffe e scadenza deve essere controfirmata e visionata?
Alex
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Alex
Alex79- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 26.11.11
atto illegittimo
sera al c.c. ho fatto notare la mancanza del parere nella delibera che decideva SOLO le date di incasso tares, sindaco e segretario hanno detto che non era necessario, io penso il contrario ho possibilità per impugnare la delibera anche alla luce del 239 tuel e farla annullare ?
Alex79- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 26.11.11
grazie ...
grazie.. come sempre..ho già preparato tutto il necessario appena pubblicano la delibera sul sito(2/3 giorni) mando via il ricorso..
Alex
Alex
Alex79- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 26.11.11
Re: competenza parere regolarità tecnica art. 49 tuel
sulle conseguenze dell'assenza di parere (illegittimità o mera irregolarità )vi sono due orientamenti discordi...uno dei quali (mera irregolarità)viene ripreso di recente
i pareri in questione (tecnico e contabile )rilevano solo sul piano interno, pertanto, la loro assenza si traduce in una mera irregolarità e non ridonda in un vizio di legittimità. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2013, n. 2607)
i pareri in questione (tecnico e contabile )rilevano solo sul piano interno, pertanto, la loro assenza si traduce in una mera irregolarità e non ridonda in un vizio di legittimità. (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.5.2013, n. 2607)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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