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ATTO ESATTIVO....NULLO A MEZZO POSTA
Da ItaliaOggi del 30/10/2010 ,
IMPOSTE E TASSE
Il ricorso al mezzo postale rende nullo l'atto esattivo
di Nicola Fuoco
Gli atti esattivi consegnati dal concessionario facendo ricorso diretto al mezzo postale sono tutti nulli. Lo afferma la Ctp Milano che, con la sentenza 264/09/2010, dichiara l'inesistenza giuridica della procedura di notificazione eseguita senza l'intermediazione di un soggetto che abbia i requisiti per esercitare legittimamente i poteri di notifica. L'iter logico-giuridico seguito dalla commissione meneghina parte da una netta distinzione tra la «notificazione», fattispecie individuata dall'art. 137 del cpc, e la semplice «comunicazione», regolata invece dall'art. 136 cpc. «La notificazione», osservano i giudici, «rappresenta una fase delicata, a spettanza soltanto di determinati e qualificati soggetti tassativamente previsti dalla Legge». Proprio la mancanza dell'elemento soggettivo determina l'inesistenza, mai sanabile, dell'intera procedura e il conseguente decadimento della pretesa erariale. Equitalia Esatri aveva recapitato una cartella di pagamento consegnandola direttamente all'agente postale, il quale ben può agire come «nuncius» nel procedimento notificatorio, a patto che sia intervenuto, preventivamente, uno dei quattro soggetti legittimamente investiti all'esercizio dei poteri di notifica, individuati dall'art. 26 del dpr 602/73. Esso indica le figure abilitate all'uopo, menzionando gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e gli agenti della polizia municipale; tra questi «non è assolutamente compreso il concessionario, per espressa previsione legislativa (...) e soltanto la Legge può conferire la legittima investitura per l'esercizio dei poteri di notifica». È altrettanto interessante osservare come il contribuente non abbia neanche contestato nel merito la spettanza delle somme vantate nella ripresa.
IMPOSTE E TASSE
Il ricorso al mezzo postale rende nullo l'atto esattivo
di Nicola Fuoco
Gli atti esattivi consegnati dal concessionario facendo ricorso diretto al mezzo postale sono tutti nulli. Lo afferma la Ctp Milano che, con la sentenza 264/09/2010, dichiara l'inesistenza giuridica della procedura di notificazione eseguita senza l'intermediazione di un soggetto che abbia i requisiti per esercitare legittimamente i poteri di notifica. L'iter logico-giuridico seguito dalla commissione meneghina parte da una netta distinzione tra la «notificazione», fattispecie individuata dall'art. 137 del cpc, e la semplice «comunicazione», regolata invece dall'art. 136 cpc. «La notificazione», osservano i giudici, «rappresenta una fase delicata, a spettanza soltanto di determinati e qualificati soggetti tassativamente previsti dalla Legge». Proprio la mancanza dell'elemento soggettivo determina l'inesistenza, mai sanabile, dell'intera procedura e il conseguente decadimento della pretesa erariale. Equitalia Esatri aveva recapitato una cartella di pagamento consegnandola direttamente all'agente postale, il quale ben può agire come «nuncius» nel procedimento notificatorio, a patto che sia intervenuto, preventivamente, uno dei quattro soggetti legittimamente investiti all'esercizio dei poteri di notifica, individuati dall'art. 26 del dpr 602/73. Esso indica le figure abilitate all'uopo, menzionando gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e gli agenti della polizia municipale; tra questi «non è assolutamente compreso il concessionario, per espressa previsione legislativa (...) e soltanto la Legge può conferire la legittima investitura per l'esercizio dei poteri di notifica». È altrettanto interessante osservare come il contribuente non abbia neanche contestato nel merito la spettanza delle somme vantate nella ripresa.
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
Notifica a mezzo posa di atti esattivi
La sentenza della CTP Milano e' altamente condivisibile infatti la notificazione (art. 137 c.p.c.), a differenza della semplice comunicazione (art. 136 c.p.c.), è una fase delicata di spettanza soltanto di determinati e qualificati soggetti, tassativamente previsti dalla legge, e precisamente:
1) l’ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.); questa categoria, peraltro, sta proponendo la liberalizzazione della professione, che in quasi tutti gli altri Paesi UE ha portato ad ottimi risultati;
2) ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale(art. 26, comma 1, parte prima, cit.);
3) gli uffici finanziari (art. 14, comma 1, della Legge n. 890 del 1982 cit., come modificata dall’art. 20 della Legge n. 146 dell’08/05/1998);
4) i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria (art. 60, comma 1, lett. a), DPR n. 600/73 cit. e art. 14 Legge n. 890 del 1982 cit.); inoltre, nelle notificazioni di atti impositivi ed esattivi relativi a tributi locali intervengono nuovi messi speciali, di nomina dirigenziale e con competenza territoriale limitata; al pari degli altri messi notificatori, devono essere ritualmente abilitati all’esercizio delle loro funzioni con “provvedimento formale”, pena, in difetto, la giuridica inesistenza della notificazione (art. 1, comma 158, della Legge n. 296 del 27/12/2006).
In particolare, poi, per quanto riguarda le notifiche a mezzo posta, quando il legislatore ha voluto che determinati soggetti le facessero direttamente, lo ha detto in modo chiaro ed esplicito.Infatti, basta leggere, per esempio, le diverse formulazioni giuridiche dell’art. 14 della Legge n. 890/1982:
- sino al 14 maggio 1998: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del DPR 29 settembre 1973 n. 602, e 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”;
In definitiva, per le notificazioni a mezzo del servizio postale, bisogna tassativamente rispettare la seguente procedura:
1) nella prima fase, dal concessionario all’agente postale, soltanto:
- gli ufficiali della riscossione;
- i messi notificatori abilitati;
- i messi comunali;
- gli agenti della polizia municipale
possono materialmente presentare all’agente postale le cartelle esattoriali, nonché tutti gli altri atti della riscossione, ai sensi dell’art. 49, comma 2, DPR n. 602 cit., (ipoteche, avvisi di mora, fermi amministrativi, sequestri ecc.), all’agente postale, rispettando scrupolosamente le tassative disposizioni di cui agli artt. 149 c.p.c. e 3 della Legge n. 890/1992;(art. 49, comma 2, DPR n. 602 del 1973 cit., a seguito delle aggiunte apportate dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001)
Di conseguenza, quando la notificazione viene eseguita da un soggetto non abilitato, perché non tassativamente previsto dalla legge o perché privo dei requisiti previsti dalla legge e' nulla , ( Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’importante sentenza n. 14571 del 23 marzo 2001)
Credo quindi nella fattispecie che la CTP abbia coerentemente e correttamente osservato prassi,dottrina e giurisprudenza formatasi nel tempo.
Ringrazio il collega per l'interessante segnalazione che ci delinea sempre piu' la complessita' dei tributi locali dalla fase impositiva a quella coattiva .
Condividere forse non risolve i nostri problemi quotidiani , ma aiuta molto.
1) l’ufficiale giudiziario (art. 137 c.p.c.); questa categoria, peraltro, sta proponendo la liberalizzazione della professione, che in quasi tutti gli altri Paesi UE ha portato ad ottimi risultati;
2) ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale(art. 26, comma 1, parte prima, cit.);
3) gli uffici finanziari (art. 14, comma 1, della Legge n. 890 del 1982 cit., come modificata dall’art. 20 della Legge n. 146 dell’08/05/1998);
4) i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria (art. 60, comma 1, lett. a), DPR n. 600/73 cit. e art. 14 Legge n. 890 del 1982 cit.); inoltre, nelle notificazioni di atti impositivi ed esattivi relativi a tributi locali intervengono nuovi messi speciali, di nomina dirigenziale e con competenza territoriale limitata; al pari degli altri messi notificatori, devono essere ritualmente abilitati all’esercizio delle loro funzioni con “provvedimento formale”, pena, in difetto, la giuridica inesistenza della notificazione (art. 1, comma 158, della Legge n. 296 del 27/12/2006).
In particolare, poi, per quanto riguarda le notifiche a mezzo posta, quando il legislatore ha voluto che determinati soggetti le facessero direttamente, lo ha detto in modo chiaro ed esplicito.Infatti, basta leggere, per esempio, le diverse formulazioni giuridiche dell’art. 14 della Legge n. 890/1982:
- sino al 14 maggio 1998: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del DPR 29 settembre 1973 n. 602, e 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”;
In definitiva, per le notificazioni a mezzo del servizio postale, bisogna tassativamente rispettare la seguente procedura:
1) nella prima fase, dal concessionario all’agente postale, soltanto:
- gli ufficiali della riscossione;
- i messi notificatori abilitati;
- i messi comunali;
- gli agenti della polizia municipale
possono materialmente presentare all’agente postale le cartelle esattoriali, nonché tutti gli altri atti della riscossione, ai sensi dell’art. 49, comma 2, DPR n. 602 cit., (ipoteche, avvisi di mora, fermi amministrativi, sequestri ecc.), all’agente postale, rispettando scrupolosamente le tassative disposizioni di cui agli artt. 149 c.p.c. e 3 della Legge n. 890/1992;(art. 49, comma 2, DPR n. 602 del 1973 cit., a seguito delle aggiunte apportate dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001)
Di conseguenza, quando la notificazione viene eseguita da un soggetto non abilitato, perché non tassativamente previsto dalla legge o perché privo dei requisiti previsti dalla legge e' nulla , ( Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’importante sentenza n. 14571 del 23 marzo 2001)
Credo quindi nella fattispecie che la CTP abbia coerentemente e correttamente osservato prassi,dottrina e giurisprudenza formatasi nel tempo.
Ringrazio il collega per l'interessante segnalazione che ci delinea sempre piu' la complessita' dei tributi locali dalla fase impositiva a quella coattiva .
Condividere forse non risolve i nostri problemi quotidiani , ma aiuta molto.
Tra le tante...
Sentenza del 21/07/2011 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Intitolazione:
Riscossione-Cartella di pagamento-Notifica-Deve essere affidata dal Concessionario a soggetti abilitati.
Massima:
E’ giuridicamente inesistente la notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario senza il previo esplicito affidamento ad un ufficiale della riscossione o agli altri soggetti abilitati dalla legge, i quali si potranno rivolgere al servizio postale.
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 602/1973, art. 26.
Intitolazione:
Riscossione-Cartella di pagamento-Notifica-Deve essere affidata dal Concessionario a soggetti abilitati.
Massima:
E’ giuridicamente inesistente la notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario senza il previo esplicito affidamento ad un ufficiale della riscossione o agli altri soggetti abilitati dalla legge, i quali si potranno rivolgere al servizio postale.
Riferimenti normativi: D.P.R. n. 602/1973, art. 26.
MrDike- Messaggi : 53
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