Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/determinazione tariffe tares
3 partecipanti
determinazione tariffe tares
salve,
per la determinazione delle tariffe tares occorre fare riferimento ai dati anno 2011 (popolazione, composizione nuclei fam., costi sostenuti tarsu, ruolo emesso tarsu) oppure quelli relativi all'anno 2012 posto che sono dati ancora di previsione?
per la determinazione delle tariffe tares occorre fare riferimento ai dati anno 2011 (popolazione, composizione nuclei fam., costi sostenuti tarsu, ruolo emesso tarsu) oppure quelli relativi all'anno 2012 posto che sono dati ancora di previsione?
AURELIETTO- Messaggi : 78
Data d'iscrizione : 26.06.12
Età : 49
Località : comune
determinazione tariffe TARES competenza
dal sole 24 ore:
"Le tariffe della Tares devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore.
Ai sensi dell'articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.
La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal l'autorità competente.
Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.
La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell'organo deliberante.
Il comma 387 dell'articolo unico consente ai Comuni, in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.
Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato (elevabile fino a 0,40 dal Consiglio comunale) deve essere effettuato con F24 o con conto corrente postale intestato esclusivamente al Comune.
Per quest'anno, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di deliberare una scadenza successiva.
Sino alla determinazione delle tariffe l'importo delle rate è calcolato in acconto, commisurandolo a quanto versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu, Tia 1 o Tia 2 e tenendo conto della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato. L'eventuale conguaglio per maggiorazioni fino a 0,40 euro è invece effettuato con l'ultima rata.
I tempi di pagamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni non coincidono, per l'anno 2013, con i tempi di riscossione del tributo o della tariffa. Lo squilibrio finanziario potrebbe compromettere seriamente la gestione della liquidità degli enti e comportare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, i cui costi produrrebbero necessariamente incrementi tariffari a carico dei contribuenti."
l'art. 14 del dl 201/2011 stabiliva che le tariffe fossero approvate dal Consiglio comunale.
ma letto l'articolo non è chiaro di chi sia la competenza per l'approvazione delle tariffe? e per il regolamento che con eventuali riduzioni incide sul raggiungimento della copertura totale e quindi sulla modulazione delle tariffe?
"Le tariffe della Tares devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore.
Ai sensi dell'articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.
La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal l'autorità competente.
Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.
La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell'organo deliberante.
Il comma 387 dell'articolo unico consente ai Comuni, in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.
Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato (elevabile fino a 0,40 dal Consiglio comunale) deve essere effettuato con F24 o con conto corrente postale intestato esclusivamente al Comune.
Per quest'anno, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di deliberare una scadenza successiva.
Sino alla determinazione delle tariffe l'importo delle rate è calcolato in acconto, commisurandolo a quanto versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu, Tia 1 o Tia 2 e tenendo conto della maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato. L'eventuale conguaglio per maggiorazioni fino a 0,40 euro è invece effettuato con l'ultima rata.
I tempi di pagamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni non coincidono, per l'anno 2013, con i tempi di riscossione del tributo o della tariffa. Lo squilibrio finanziario potrebbe compromettere seriamente la gestione della liquidità degli enti e comportare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, i cui costi produrrebbero necessariamente incrementi tariffari a carico dei contribuenti."
l'art. 14 del dl 201/2011 stabiliva che le tariffe fossero approvate dal Consiglio comunale.
ma letto l'articolo non è chiaro di chi sia la competenza per l'approvazione delle tariffe? e per il regolamento che con eventuali riduzioni incide sul raggiungimento della copertura totale e quindi sulla modulazione delle tariffe?
mauror- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 03.01.12
Argomenti simili
» Determinazione di tariffe TARES con deliberazione di Giunta prima dell'approvazione del Regolamento TARES
» DETERMINAZIONE TARIFFE TARES E NUMERO UTENZE
» TARI - CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE
» DETERMINAZIONE TARIFFE TARES E NUMERO UTENZE
» TARI - CRITERI DETERMINAZIONE TARIFFE
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin