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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL

Messaggio  VISCONTI GIANLUCA Mar 14 Giu 2011 - 3:02

Buongiorno. Cerco di esporle brevemente il problema e le chiedo supporto in base alla sua esperienza.
Il comune è in TIA, gestita dal un Consorzio di comuni, ma la getione nella realtà è ibrida in quanto il comune si fa carico direttamente a bilancio ( per alleggerire il quadro economico/finanziario della TIA ) di costi supplementari di spazzamento, recupero abbandoni rifiuti, recupero ingombranti, sostegno finanziario al quadro economico TIA, sostegno delle bollette agli indigenti, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di un centro di raccolta differenziata.
N.B. le tariffe e la determinazione del quadro economico annuale del comune sono approvate dalla G.C. con apposita deliberazione. La titolarità della gestione del servizio, della bollettazione e riscossione è a carico del Consorzio, nonchè gli incassi e le spese.
Possiamo secondo Lei approvare in variazione di bilancio la maggiorazione dell'addizionale ENEL, a questo punto dal 2° sem.2011 e anni seguenti, sostenendo che è conseguenza di uno sbilancio del sistema integrato di gestione dei rifiuti ? Oppure non ne abbiamo la titolarità ? Sad

VISCONTI GIANLUCA

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale energia su Tia

Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Giu 2011 - 4:05

verifica al post

https://entilocali.forumattivo.it/t1771-maggiorazione-all-addizionale-all-accisa-dell-energia-elettrica

Che e' come la penso , ma purtuttavia atteso che la legge di conversione (10/2011) del c.d. decreto mille proroghe (225/2010), di cui sono appena stati messi a punto i dpcm attuativi (si veda ItaliaOggi del 23/3/2011) ha riservato una gradita sorpresa ai comuni che possono reperire nuove risorse finanziarie dal consumo dell'energia elettrica. I commi 2-bis e 2-ter (quest'ultimo solo per i comuni della Campania) dell'art. 2, infatti, prevedono, rispettivamente, la possibilità e l'obbligo per l'anno 2011 di istituire una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (attualmente l'addizionale garantisce ai comuni un gettito complessivo di 614 milioni di euro ed è destinata a scomparire dal 2012 per effetto dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale comunale approvato lo scorso 3 marzo). In particolare, il comma 2-bis dispone che, per assicurare la integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, i comuni possono introdurre un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo della stessa. Dalla istituzione della maggiorazione i comuni possono, quindi, reperire nuove risorse (in misura pari all'attuale gettito derivante dall'addizionale) per finanziare il costo del ciclo dei rifiuti tendendo alla sua integrale copertura (per i comuni che non hanno ancora l'obbligo) ovvero riducendo o non aumentando le tariffe (per i comuni che già hanno l'obbligo di copertura integrale dei costi). Dalla lettura della norma sorgono, però, dubbi applicativi per quanto concerne: l'organo competente alla deliberazione, l'efficacia della disposizione, le modalità applicative e la comunicazione della scelta del comune. Trattandosi dell'istituzione di una maggiorazione a un'addizionale e non della variazione di quest'ultima, si ritiene che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza sia riservata al consiglio che dovrà deliberare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2011. La maggiorazione istituita si pensa abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 e dovrà essere recuperata dagli utenti finali mediante conguaglio da parte delle società erogatrici di energia elettrica. Per la conoscenza delle scelte dei comuni si potrebbe optare per il meccanismo previsto (secondo comma del richiamato art. 6 e decreto ministeriale 11 giugno 2007) per l'incremento dell'addizionale provinciale, ossia pubblicazione sul sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. Inoltre, per i comuni della Campania vi è una ulteriore problematica applicativa. Per effetto del comma 5-bis dell'art. 11 del decreto legge n. 195 del 2009, infatti, le tariffe della Tarsu e della Tia, dovute dai contribuenti per la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sono calcolate sulla base di due distinti costi (uno provinciale e uno comunale per le attività di rispettiva competenza) e le entrate sono riversate dal soggetto incaricato della riscossione su due differenti conti correnti. Ciò premesso, il decreto mille proroghe non chiarisce né quale componente di costo (quello provinciale ovvero quello comunale) sarebbe coperta dalla istituzione della maggiorazione né le modalità di versamento della stessa da parte delle società erogatrici dell'energia elettrica. Si ritiene che la maggiorazione, essendo destinata alla «copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti», debba coprire entrambi le componenti del costo; per quanto concerne il versamento da parte dei soggetti passivi, in considerazione della titolarità della maggiorazione e dei princìpi contabili dei bilanci dei comuni, si ritiene che il versamento debba essere effettuato integralmente ai comuni che dovranno riversare quanto di competenza alle province. Il comma 2-ter dell'art. 2 del decreto milleproroghe, infine, prevede che i soli comuni della Campania che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito Irpef e gettito dell'imposta Rc auto), prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legge n. 195 del 2009, a fronte dei debiti nei confronti della struttura del sottosegretario di stato per l'emergenza rifiuti, sono obbligati (anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza) a deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sulla energia elettrica, con un'aliquota indifferenziata, che consenta l'ottenimento di un gettito almeno pari all'importo dei trasferimenti ridotti aumentati del 10%. Secondo la norma, la predetta maggiorazione dovrebbe essere deliberata «a decorrere dall'anno 2011», in realtà, come sopra ricordato, potrà essere deliberata soltanto per l'anno 2011 per effetto dell'abrogazione dell'addizionale a partire dal 2012. Atteso che la gestione "ibrida" enunciata non e' inusuale ritengo quanto descritto percorribile , ma come detto per il solo anno 2011.

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Messaggio  Pittero Mar 14 Giu 2011 - 4:53

Nella confuzione, per essere sicuro ho fatto approvare dalla Giunta, per quanto di sua competenza, la istituzione della addizionale e ho proposto anche al C.C. l'approvazione dell'istituzione della maggiorazione dell'addizionale all'accise sull'energia elettrica e la manderò all'indirizzo di posta del MEF indicato sul sito finanza locale.
Per il mio Ente che non è ubicato in Campania, tale maggiorazione verrà mantenuta anche nel 2012 e anni seguenti(abbiamo la TARSU)?

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Maggiorazione energia elettrica

Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Giu 2011 - 6:56

Ti do' la mia personale opinione:
Trattandosi dell'istituzione di una maggiorazione a un'addizionale e non della variazione di quest'ultima, si ritiene che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza sia riservata al consiglio che dovrà deliberare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2011.
La GC a mio avviso non ha la competenza ad istituire i tributi , semmai a determinarne le tariffe.
La vigenza per il solo 2011 e' riferibile sia alla Tarsu che alla Tia.
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Messaggio  ssalva Mar 14 Giu 2011 - 8:19

Scusami Paolo, ma in questo post hai detto che e' la giunta l'organo che delibera in merito.
https://entilocali.forumattivo.it/t1771-maggiorazione-all-addizionale-all-accisa-dell-energia-elettrica

ho capito bene?

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale energia

Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Giu 2011 - 8:23

Il consiglio istituisce l'addizionale e la giunta delibera le eventuali successive maggiorazioni.
Nell'altro post si parlava di maggiorazioni dell'addizionale in questo caso invece della sua istitutzione ai fini della copertura Tarsu.

Se comunque verifichi su web noterai sia delibere di GC che di CC che a tutt'oggi non mi paiono contestate .
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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Re: MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL

Messaggio  ssalva Mar 14 Giu 2011 - 8:37

Il mio ente riscuote già' l'addizionale dalle società fornitrici di energia elettrica, ragion per cui credo che sia stata istituita.
Adesso, per poter raddoppiare gli introiti di questa addizionale devo raddoppiare l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. Questa che cosa e': l'istituzione di una maggiorazione a un'addizionale o la variazione di quest'ultima? non credo che ci sai comune che non abbia istituito l'addizionale, anzi sono andato a ritroso per trova una deliberazione di istituzione e non ho trovato nulla, non vorrei (sperando di non dire una castroneria) che fosse automaticamente istituita per legge.

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale

Messaggio  Paolo Gros Mar 14 Giu 2011 - 11:10

Nella casistica enunciata la delibera di GC e' ok.
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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty addizionale accisa energia elettrica

Messaggio  franca Lun 20 Giu 2011 - 1:12

Anche il nostro Comune sta riflettendo se istituirla.
Pongo due quesiti:
a) dal 2012 verrà abolita; presumo comunque che se ne terrà conto nel calcolo delle spettanze per il federalismo; quindi, se l'applichiamo, riceveremo di più anche dal 2012, giusto?
b) sapete dirmi che incidenza media ha sulla bolletta di un cittadino?
Grazie

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale

Messaggio  Paolo Gros Lun 20 Giu 2011 - 1:20

Ritengo che la norma , obbligatoria per i comuni campani, facoltativamente possibile per gli altri comuni riguardi straordinariamente l'anno 2011 .
Sicuramente tale imoorto verra' fiscalizzato ma propio perche' fiscalizzato diventera' entrata propria del comune.
Cio' stante non valuto la copertura integrale tarsu finanziabile dal fondo sperimentale di riequilibrio nel corso del 2012, fondo in cui tale addizionale o aumento della stessa verra' inglobato.
La ratio della copertura Tarsu e' la totale copertura da parte dell'utenza a fronte di un funzionamento ottimale senza quindi elusivamente porla a copertura con risorse proprie diverse dal gettito.
Esistono , come e' naturale, correnti di pensiero contrarie che pero' onestamente mi paiono artate e forzate, rimanendo chiaramento questa esclusivamente una mia opinione e nulla piu'.
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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale - la circolare

Messaggio  Paolo Gros Lun 20 Giu 2011 - 6:20

Trascrivo circolare in merito:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RISOLUZIONE N. 3 /DF DEL 16.06.2011

OGGETTO: Applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Quesito.


Con la e-mail in riferimento, codesto comune ha chiesto di conoscere se l'art. 2, comma 2-bis del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sia applicabile anche dai comuni della regione Calabria o solo da quelli della regione Campania.

Al riguardo, si fa presente che la prima parte della complessa formulazione normativa in esame stabilisce che, fino a quando non sarà realizzata la completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti "comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n. 2", la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, può essere assicurata - anche in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuiti agli enti territoriali, operante fino all'attuazione del federalismo fiscale - con modalità diverse a seconda che le misure siano poste in essere dalla regione, dai comuni o dalle province.

Dalla lettura della norma emerge, innanzitutto, che il riferimento agli artt. 11 e 12 del D. L. n. 195 del 2009 - che riguardano espressamente la regione Campania - non ne giustifica l'applicazione ai comuni di quest'ultima regione, poiché le disposizioni contenute nei predetti articoli sono considerate unitariamente ad altre disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti.

Si deve, in particolare, evidenziare, che l'art. 2, comma 2-bis, lett. b) del D.L. n. 225 del 2010, stabilisce, inoltre, quali sono le misure che i comuni possono adottare per assicurare la copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, attribuendo a tali enti la facoltà di deliberare un'apposita maggiorazione, non superiore al vigente importo, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del D. L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, di seguito denominata semplicemente "addizionale".

Il successivo comma 2-ter, invece, prevede solo per i comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti, disposta in attuazione del citato art. 12 del D. L. n. 195 del 2009 e "ferma la facoltà prevista dal comma 2-bis, lettera b) ", l'obbligo di deliberare, a decorrere dall'anno 2011, un'apposita maggiorazione dell'addizionale con un'aliquota indifferenziata e un gettito non inferiore all'importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato fino al 10 per cento.

Pertanto, la lettura combinata di entrambi i commi induce a sostenere che la norma in oggetto può essere applicata da tutti i comuni e non solo da quelli della regione Campania.

Si ritiene, altresì, opportuno richiamare l'attenzione sul rapporto tra il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale e la copertura dei "costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti ".

Al riguardo, si deve precisare che, nell'ipotesi in cui i comuni decidano di deliberare una maggiorazione dell'addizionale, il gettito derivante dalla stessa può solo concorrere, in via residuale, alla copertura integrale dei costi in questione. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o della tariffa integrata ambientale (TIA2), i comuni devono fissare delle tariffe che contribuiscano, unitamente all'addizionale in esame, alla copertura integrale dei "costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti", ma, in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi.
E' anche il caso di chiarire che, ove i comuni abbiano già provveduto ad approvare il bilancio di previsione ed intendano comunque deliberare una maggiorazione dell'addizionale, è necessario che adottino le misure idonee a rispettare il disposto dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL, che espressamente stabilisce che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta..." costituiscono allegato al bilancio di previsione.
Pertanto, come affermato nella Risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011, si ritiene che detti comuni dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza, ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dalla maggiorazione in questione riconsiderando con attenzione, per quanto ne deriva, l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa.

Vale la pena, ancora, di fare un breve accenno alle modalità di versamento della maggiorazione in questione, per le quali valgono, ovviamente, le stesse disposizioni relative al versamento dell'addizionale all'accisa all'energia elettrica di cui al più volte citato art. 6, del D. L. n. 511 del 1988.

Non si può trascurare di far presente, per completezza espositiva, che l'art. 2, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per i comuni delle restanti regioni occorre, invece, avere riguardo al disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23 del 2011, i quali prevedono innanzitutto che nei confronti delle regioni a statuto speciale il citato decreto "si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009... sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale...".
Il successivo comma 3 prevede, invece, che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale non trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8.

Si deve, da ultimo, ricordare che D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ", stabilisce all'art. 18, commi 5 e 6, che a partire dall'anno 2012 l'addizionale provinciale è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. Alla provincia competente per territorio è, poi, devoluto un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale attribuita nell'anno di entrata in vigore del D. Lgs. n. 68 del 2011.

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Messaggio  Pittero Lun 20 Giu 2011 - 11:34

In sintesi si all'addizionale anche nei comuni non campani senza superare con il concorso della Tariffa/Tassa il 100% del costo del servizio.
La maggiorazione da destinarsi a copertura servizio RSU ha validità solo per il 2011.
Dal 2012 non ci sarà più l'addizionale che confluisce nel fondo sperimentale.

Unico dubbio è se la maggiorazione, concessa solo per la copertura servizio RSU, nel 2012 sarà comunque erogata anche se sotto altra forma.

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Maggiorazione

Messaggio  Paolo Gros Lun 20 Giu 2011 - 11:43

E' perfetta la disamina.
Come detto " prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'addizionale comunale cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del citato provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica."
Ora, certamente nel 2012 confluira' nel FSR ma il mio dubbio e' che possa continuare ad essere utilizzata ai fini della copertura Tarsu poiche' la legge non lo prevede espressamente .
ubi lex voluit, dixit.
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Messaggio  Pittero Lun 20 Giu 2011 - 11:45

ubi noluit tacuit

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty maggiorazione addizionale energia elettrica - variazione di bilancio

Messaggio  Fenice Mar 28 Giu 2011 - 13:04

Il mio ente sta valutando di approvare la maggiorazione dell'addizionale sull'energi elettrica con alcuni dubbi. Il primo riguarda la possibilità di aumentarla fino a quale importo: sembrerebbe non oltre alla somma già considerata a bilancio, se ho 80 posso aumentarla finol 100% e così avrò 160 in bilancio, pur destinando la differenza (80) alla copertura tarsu. Ma come si farà la variazione di bilancio: la maggiorazione di 80 in entrata può essere utilizzata per coprire delle minori entrate (che a seguito di verifica risultano tali e/o comunque non riscuotibili entro l'anno, per esempio). Il secondo dubbio è sulla convenienza per quanto riguarda il 2012: la maggiorazione ci verrà garantita anche per il 2012 attraverso il fondo sperimentare di riequilibrio? Dato che mi sembra che una volta deliberata, essa rimanga comunque a carico dei cittadini anche per gli anni successivi.
Il bilancio del mio ente è in difficoltà riguardo la realizzazione di alcune poste in entrata, questa maggiorazione potrebbe essere favorevolmente applicata nella considerazione, anche, di recuperare delle entrate certe e salvaguardare così gli equilibri di bilancio.
grazie
Fenice
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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Addizionale energia

Messaggio  Paolo Gros Mar 28 Giu 2011 - 23:00

Come detto , nell'ipotesi in cui i comuni decidano di deliberare una maggiorazione dell'addizionale, il gettito derivante dalla stessa può solo concorrere, in via residuale, alla copertura integrale dei costi in questione. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o della tariffa integrata ambientale (TIA2), i comuni devono fissare delle tariffe che contribuiscano, unitamente all'addizionale in esame, alla copertura integrale dei "costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti", ma, in nessun caso, il gettito conseguito deve superare il limite rappresentato dai predetti costi.
Operazioni su minori entrate ( anche Tarsu) o equilibri generali di bilancio non sono ammissibili con l'utilizzo di tali maggiori entrate per aumento addizionale.
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Messaggio  maribella Gio 30 Giu 2011 - 9:11

ma se i comuni campani hanno già l'obbligo di coprire integralmente i costi della gestione rifiuti con la TArsu... non capisco a cosa debba servire la possibilità data dal 2bis...capisco quella del 2ter, non vi pare?

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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty Maggiorazione enel

Messaggio  Paolo Gros Gio 30 Giu 2011 - 10:39

E' in aggiunta per quei comuni campani che non riescono comunque ad addivenire alla copertura totale.
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MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ENEL Empty pubblicazione delibera

Messaggio  Calculon Mer 14 Set 2011 - 3:02

Secondo la maggior parte delle fonti che ho potuto reperire, per analogia con l'addizionale provinciale pare che la delibera vada pubblicata tramite invio entro 30 giorni via posta elettronica all'indirizzo dpf.acciselp@finanze.it (dm economia e finanze del 11/06/2007)
putroppo, sembra a causa di mancanza di spazio disponibile nella casella di posta elettronica, il messaggio non viene recapitato.
qualcuno si è trovato nella mia stessa situazione?
che modalità alternative suggerite per la pubblicazione?
grazie

Calculon

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Messaggio  raganna Mer 14 Set 2011 - 4:28

io volevo invece sapere se posso fa deliberare dalla giunta, in questa settimana, la maggiorazione dell'accisa in questione o avendo ormai approvato il Bilancio il mese di maggio non posso più farlo variare. grazie : Shocked Mad

raganna

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Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Set 2011 - 4:46

Il termine per approvare o riapprovare il bilancio con l'accisa era improrogabilmente il termine per il bilancio stesso.
Nell'attuale non e' piu' possibile.
Trattandosi dell'istituzione di una maggiorazione a un'addizionale e non della variazione di quest'ultima, si ritiene che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza sia riservata al consiglio che dovrà deliberare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2011.
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Messaggio  raganna Mer 14 Set 2011 - 5:07

e sono d'accordo con te ma l'accisa viene già incassata dall'Ente: xchè parli di "istituzione" di una maggiorazione e non di una "maggiorazione/variazione" e quindi deliberata dalla GC? e qundi anche adesso?????? Embarassed

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Messaggio  Pittero Mer 14 Set 2011 - 5:13

A scanso di equivoci sulla competenza a deliberare in merito, ho approvato (leggasi ho fatto approvare) la deliberazione sia di Giunta che di Consiglio ed ho trasmesso ai fornitori ed al ministero la deliberazione di C.C.. Le maggiori somme stanno pervenendo.

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Messaggio  raganna Mer 14 Set 2011 - 5:37

ma quando hai fatto deliberare? siamo al 14/09, adesso, sta tutto lì il mio quesito. al prossimo consiglio possono variare/maggiorare l'accisa per il 2011?

raganna

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Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Set 2011 - 8:00

Esistente o da variare doveva essere fatto nei temini di bilancio (30.08).
A mio aviso nell'attuale per l'anno 2011 non e' possibile.
Paolo Gros
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