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ICI per la cooperativa edilizia
Facevamo parte di una cooperativa edilizia di 10 soci assegnatari di un alloggio.
Nel luglio del 2008, tramite atto notarile gli alloggi sono diventati di nostra proprietà, uscendo definitivamente dalla cooperativa.
Nel 2010 il Comune di residenza ha inviato alla cooperativa un accertamento di versamento di ICI dell’anno 2005 difforme da quello reale.
Il presidente della cooperativa ci ha intimato di pagare la differenza richiesta dal Comune.
Vorrei sapere se siamo tenuti a pagare questa differenza di ICI, non facendo più parte della cooperativa dal 2008.
Nel luglio del 2008, tramite atto notarile gli alloggi sono diventati di nostra proprietà, uscendo definitivamente dalla cooperativa.
Nel 2010 il Comune di residenza ha inviato alla cooperativa un accertamento di versamento di ICI dell’anno 2005 difforme da quello reale.
Il presidente della cooperativa ci ha intimato di pagare la differenza richiesta dal Comune.
Vorrei sapere se siamo tenuti a pagare questa differenza di ICI, non facendo più parte della cooperativa dal 2008.
ANDREAERA- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 15.12.12
Ici
Occorre distinguere se la cooperativa edilizia è a proprietà divisa ovvero a proprietà indivisa.
Infatti se la cooperativa è a proprietà divisa, il soggetto passivo ai fini Ici è la cooperativa stessa fino al giorno di assegnazione delle abitazioni ai soci, mentre a partire da tale data il soggetto passivo è il socio assegnatario.
Se invece la cooperativa è a proprietà indivisa, il soggetto passivo Ici è sempre la cooperativa, in quanto i soci non sono titolari delle abitazioni loro assegnate.
Per i fabbricati realizzati su terreni concessi dal Comune ad una cooperativa edilzia per la realizzazione di alloggi economici e popolari, l'Ici è a carico non più del Comune con diritto di rivalsa sul fondo, ma dalla stessa cooperativa o degli assegnatari quali proprietari del manufatto,
(Cass. 12/06/1999, n. 5802 - Cass. 10/07/1999, n. 7273)
Infatti se la cooperativa è a proprietà divisa, il soggetto passivo ai fini Ici è la cooperativa stessa fino al giorno di assegnazione delle abitazioni ai soci, mentre a partire da tale data il soggetto passivo è il socio assegnatario.
Se invece la cooperativa è a proprietà indivisa, il soggetto passivo Ici è sempre la cooperativa, in quanto i soci non sono titolari delle abitazioni loro assegnate.
Per i fabbricati realizzati su terreni concessi dal Comune ad una cooperativa edilzia per la realizzazione di alloggi economici e popolari, l'Ici è a carico non più del Comune con diritto di rivalsa sul fondo, ma dalla stessa cooperativa o degli assegnatari quali proprietari del manufatto,
(Cass. 12/06/1999, n. 5802 - Cass. 10/07/1999, n. 7273)
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