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RICORSO CARTELLA ESATTORIALE
Ciao Paolo, ho notificato un'avviso di accertamento ICI, a nome del DE CUIUS, agli eredi i quali hanno presentato ricorso sull'entita' dell'imposta.
La Commisione Tributaria ha rigettato il ricorso e condannato alle spese di giudizio in favore del Comune. La sentenza è passata in giudicato ed è stata emessa relativa cartella esattoriale sia per l'accertamento che per le spese di giudizio. Adesso gli eredi hanno presentato ricorso alla cartella perche ritengono nulla la stessa in quanto emessa a nome del DE CUIUS e non a nome degli eredi richiamando delle sentenze della cassazione in merito 13504/10659 DEL 2003 11447 DEL 2002 E 3865 DEL 2001. Hanno ragione oppure si doveva impugnare l'avviso di accertamento notificato a nome del DE CUIUS? Grazie
La Commisione Tributaria ha rigettato il ricorso e condannato alle spese di giudizio in favore del Comune. La sentenza è passata in giudicato ed è stata emessa relativa cartella esattoriale sia per l'accertamento che per le spese di giudizio. Adesso gli eredi hanno presentato ricorso alla cartella perche ritengono nulla la stessa in quanto emessa a nome del DE CUIUS e non a nome degli eredi richiamando delle sentenze della cassazione in merito 13504/10659 DEL 2003 11447 DEL 2002 E 3865 DEL 2001. Hanno ragione oppure si doveva impugnare l'avviso di accertamento notificato a nome del DE CUIUS? Grazie
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: RICORSO CARTELLA ESATTORIALE
questa è una risposta che mi sembra pertinente http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/082a.htm
Per esplicita previsione dell'art. 11 del Dlgs 504/92 gli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento Ici) devono essere notificati al "contribuente".
Pertanto, in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 5691 del 19 ottobre 1988 e 12210 del 25 novembre 1995; sezione tributaria, sentenza 3865 del 16 marzo 2001).
Pertanto gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento del tributo comunale ciascuno per la propria quota di spettanza, in quanto ai fini dell'Ici non esiste rapporto di solidarietà tra contribuenti condebitori.
Ovviamente, a chi ha rinunciato all'eredità non va notificato alcun atto (in senso conforme, risoluzione ministeriale 5 novembre 1980, protocollo 7/3801; Commissione tributaria centrale, sezione I, decisione 3438 del 2 maggio 1991).
Infine, qualora il Comune impositore debba riscuotere coattivamente l'Ici non pagata da un contribuente deceduto, l'iscrizione a ruolo del tributo deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che costituisce una fase ineliminabile e insostituibile ai fini di un valido esercizio del potere d'imposizione (si veda, da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000). In tal caso, la cartella esattoriale deve essere notificata a tutti gli eredi e non ad uno soltanto, per i motivi sopra specificati.
Per esplicita previsione dell'art. 11 del Dlgs 504/92 gli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento Ici) devono essere notificati al "contribuente".
Pertanto, in linea di principio, l'intestazione degli atti non può mutare nel caso in cui il contribuente non sia più in vita al momento della loro notificazione (in senso conforme, Corte di cassazione, sezione I civile, sentenze 5691 del 19 ottobre 1988 e 12210 del 25 novembre 1995; sezione tributaria, sentenza 3865 del 16 marzo 2001).
Pertanto gli atti impositivi vanno intestati al contribuente (e, preferibilmente, anche agli eredi collettivamente e impersonalmente), ma diretti o indirizzati agli eredi, i quali sono tenuti al pagamento del tributo comunale ciascuno per la propria quota di spettanza, in quanto ai fini dell'Ici non esiste rapporto di solidarietà tra contribuenti condebitori.
Ovviamente, a chi ha rinunciato all'eredità non va notificato alcun atto (in senso conforme, risoluzione ministeriale 5 novembre 1980, protocollo 7/3801; Commissione tributaria centrale, sezione I, decisione 3438 del 2 maggio 1991).
Infine, qualora il Comune impositore debba riscuotere coattivamente l'Ici non pagata da un contribuente deceduto, l'iscrizione a ruolo del tributo deve essere necessariamente preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento che costituisce una fase ineliminabile e insostituibile ai fini di un valido esercizio del potere d'imposizione (si veda, da ultimo, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000). In tal caso, la cartella esattoriale deve essere notificata a tutti gli eredi e non ad uno soltanto, per i motivi sopra specificati.
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