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IMU PER COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A TERMINE NON RINNOVABILE

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Messaggio  davidedani Mer 19 Dic 2012 - 5:02

Gentili utenti vi pongo questo gravoso quesito per il quale vi chiedo una celere risposta per via del fatto che domani c'è un consiglio comunale con un ordine del giorno per variare la delibera imu del mio comune di residenza. Ho acquistato una casa in cooperativa a proprietà indivisa con contratto di locazione a termine che prevede espressamente il diritto di prelazione all'acquisto della proprietà dell'alloggio a favore del conduttore, cioè io , ai sensi della legge 17/02/1992 n. 179 art. 9, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 05/10/1993 n. 398 convertito in legge 04/12/1993 n. 439, ai sensi della delibera della giunta regionale del lazio n. 710 del 04/08/2005.
Ora il comune di residenza ha posto su questa tipologia di casa, sulle quali gravava il requisito di prima casa su tutto il territori nazionale, la residenza e dei requisiti per aver il finanziamento pubblico della regione, l'aliquota imu della seconda casa. Il comune dice che ci sono delle direttive precise per queste tipologie di case, che io non ho trovato da nessuna parte. poichè la cosa è stata oggetto di odg in consiglio comunale, non convocato in prima seduta per mancanza volontaria del numero legale di consiglieri, in quanto si son presi paura di vedersi 100 persone interessate da questa porcata in consiglio. domani c'è la seconda convocazione, ed alcuni consiglieri sono favorevoli a deliberare il pagamento dell'aliquota come prima casa. mi servirebbe avere un vostro consiglio tecnico, magari da portare in consiglio comunale che sia basato su qualche direttiva ben precisa. grazie

davidedani

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IMU PER COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A TERMINE NON RINNOVABILE Empty Re: IMU PER COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA CON CONTRATTO DI LOCAZIONE A TERMINE NON RINNOVABILE

Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 5:15

non è ammesso per legge e non è facoltà comunale deliberare il pagamento dell'aliquota come prima casa.

La quota di IMU spettante al comune sarà pari all'IMU annua, senza dover sottrarre l'IMU riservata allo Stato, con la sola detrazione di € 200 - codice tributo comune 3918 (aliquota ordinaria deliberata dal comune)

E' stato confermato dal Ministero che :

- TUTTO IL GETTITO AL COMUNE SENZA DECURTARE LO 0,38 R. Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.

Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
Direttore: Paolo PUGLISI
Via dei Normanni 5 0184 Roma

a seguito di specifico quesito da me formulato in data 06.12.2012 in materia di ATER e Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, in anticipazione alla preannunciata specifica risposta (che come già detto confermerà l'orientamento già espesso), copia delle n.3 risposte ai quesiti che ad aggi la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ha formulato

- 1) nota prot. 12507 del 15 giugno 2012 (lega nazionale delle cooperative e mutue)
- 2) nota prot. 14212 del 05 luglio 2012 (Regione Lombardia)
- 3) nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (Federcasa)

pertanto il pronunciamento/orientamento UFFICIALE della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale MEF resta CHIARO ED INVARIATO :

"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione.
Infatti, a sostegno di tali considerazioni, si deve evidenziare che laddove il legislatore ha voluto ridurre l’aliquota di base, lo ha fatto espressamente, come è avvenuto per l’abitazione principale e relative pertinenze nonchè per i fabbricati rurali ad uso strumentale in agricoltura. La disposizione di rinuncia deve, invece, essere considerata come strumento diretto ad incentivare i Comuni a deliberare per tale fattispecie una maggiore riduzione dell’aliquota, magari fino al limite minimo dello 0,4%, dal momento che sono diventati più ampi i margini di manovrabilità dell’aliquota stessa"

E' inoltre da evidenziare, come nella recentissima nota prot. 26160 del 27 novembre 2012 (risposta a Federcasa), viene ulteriormente ribadito che :

"Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge che il legislatore, attraverso la previsione della rinuncia da parte dello Stato alla propria quota di IMU, ha inteso destinare al Comune l'intero gettito del tributo, non più decurtato della quota statale, e non ridurre, invece, dallo 0,76% allo 0,38% l’aliquota di base applicabile agli immobili in questione, come sostenuto nel quesito (federcasa), al di là di ogni fondamento normativo


evidenziado pertanto che quanto sostenuto da federcasa è al di là di ogni fondamento normativo

chi volesse ricevere copia dei 3 pronunciamenti ministeriali può richiederlo a tecnico@cm-cagli.ps.it
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 5:21

davidedani ha scritto:Gentili utenti vi pongo questo gravoso quesito per il quale vi chiedo una celere risposta per via del fatto che domani c'è un consiglio comunale con un ordine del giorno per variare la delibera imu del mio comune di residenza. Ho acquistato una casa in cooperativa a proprietà indivisa con contratto di locazione a termine che prevede espressamente il diritto di prelazione all'acquisto della proprietà dell'alloggio a favore del conduttore, cioè io , ai sensi della legge 17/02/1992 n. 179 art. 9, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 05/10/1993 n. 398 convertito in legge 04/12/1993 n. 439, ai sensi della delibera della giunta regionale del lazio n. 710 del 04/08/2005.
Ora il comune di residenza ha posto su questa tipologia di casa, sulle quali gravava il requisito di prima casa su tutto il territori nazionale, la residenza e dei requisiti per aver il finanziamento pubblico della regione, l'aliquota imu della seconda casa. Il comune dice che ci sono delle direttive precise per queste tipologie di case, che io non ho trovato da nessuna parte. poichè la cosa è stata oggetto di odg in consiglio comunale, non convocato in prima seduta per mancanza volontaria del numero legale di consiglieri, in quanto si son presi paura di vedersi 100 persone interessate da questa porcata in consiglio. domani c'è la seconda convocazione, ed alcuni consiglieri sono favorevoli a deliberare il pagamento dell'aliquota come prima casa. mi servirebbe avere un vostro consiglio tecnico, magari da portare in consiglio comunale che sia basato su qualche direttiva ben precisa. grazie

sono state inviate alla sua mail di registrazione al presente forum le note ministeriali in materia
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Messaggio  davidedani Mer 19 Dic 2012 - 7:18

quindi confermate che il comune può applicare l'aliquota della seconda casa pur essendoci tutti i requisiti ed i finanziamenti della prima casa?
se così fosse, sarebbe davvero vergognoso.

davidedani

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Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 9:48

ho inviato quanto richiesto ad altra mail segnalata
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