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casa di riposo ed esenzione ici

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Messaggio  ori67 Gio 16 Giu 2011 - 3:58

Le Onlus godono dall’esenzione ICI solo per il fatto che sono Onlus, o devono soddisfare ulteriori requisiti? Il caso pratico riguarda una Cooperativa sociale a r.l. ai sensi della L. 381/91 e quindi una Onlus di diritto (art. 10 co. 8 del D.Lgs 460/97), che gestisce una casa protetta e una comunità alloggio per anziani e che è proprietaria di un’immobile sito nel nostro comune. La circolare n.2/DF del 2009 del Ministero delle Finanze include le Onlus tra gli enti non commerciali privati e il regolamento comunale considera esenti gli immobili utilizzati da Enti non commerciali. E’, quindi, da considerarsi esente ai fini ICI? Fanno pagare delle rette sostanziose ai loro ospiti!!!!Se si, l’eventuale riconoscimento dell’esenzione è da considerarsi a partire dal momento in cui avviene la dichiarazione da parte della Onlus o anche retroattivamente(la circolare sopra citata all’art. 7 dispone che l’esenzione spetta a chi giustifichi il riconoscimento dell’esenzione)?

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Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Giu 2011 - 4:47

Si parla dell'dell'art. 7 del dlgs 504/92 lettera "i" peraltro regolamentato dall'ente come scrivi.
Sono esenti dall'imposta ovviamente dalla data in cui avviene la dichiarazione da parte della Onlus .
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Messaggio  francodan Gio 16 Giu 2011 - 5:15

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7, rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale” (Cass. n. 20776 del 2005).
in base a questi principi è stata ritenuta soggetta ad ici in quanto attività commerciale la casa di riposo gestita da una congregazione di suore.
Inoltre le società cooperative anche se onlus sono sprovviste del requisito della lettera i articolo 7 dlgs 504 1992 ,esse sono collocate nella lettera a articolo 73 dpr 917-86 .In sostanza l'esenzione non può essere accordata alle società cooperative comprese anche se con finalità sociali e quindi onlus.
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Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Giu 2011 - 5:57

Il requisito in argomento si ritiene assolto quando l’immobile potenziale oggetto dell’esenzione risulti non solo utilizzato, ma altresì di proprietà dell’ente non commerciale, così come ribadito dalla Corte Costituzionale (ordinanze n. 429 del 19
dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007). Si aggiunga che l’attività non può essere semplicemente desunta dallo statuto ovvero dall’atto costitutivo dell’organizzazione non lucrativa, ma deve essere “effettivamente” provata, così come deve essere provato che l’attività in questione non sia svolta con le “modalità di un’attività commerciale” (cfr. Cass. Sent. N. 5485 del 29 febbraio 2008).
Al riguardooccorre nel caso specifico verificare che l’immobile sia utilizzato totalmente a
favore delle finalità sociali dell’organizzazione. Infatti, il requisito oggettivo non si ritiene assolto qualora, ancorché in via parziale, l’immobile venga utilizzato per lo svolgimento di altre attività, diverse da quelle agevolate tassativamente dalla
norma. Ma quali attività ? La natura commerciale delle attività svolte, concetto che
spesso è al centro di contenziosi e chiarimenti da parte delle organizzazioni impegnate nell’erogazione di servizi alla persona. Il Ministero afferma che l’attività deve essere considerata commerciale ovvero non commerciale: tertium non datur! Si è alla presenza di attività non commerciali quando risultino assenti gli elementi tipici della commercialità, segnatamente, [b]il lucro soggettivo e la libera concorrenza [/b]e sia, contestualmente, presente il perseguimento di una finalità di solidarietà sociale.
Quando testé riportato acquista un “sapore” particolare per le numerose realtà non profit impegnate nei servizi alla persona, in quanto parrebbe riconosciuta l’esenzione ICI ai quegli immobili “serventi” finalità e, conseguentemente,attività non altrimenti reperibili sul mercato (estranee alla sfera di intervento delle società private) ovvero e non soddisfatte dall’azione degli enti pubblici. Il favor che il Ministero dimostra nei confronti delle organizzazioni non profit è ben sintetizzato laddove si legge: “L’esenzione in esame, infatti, trae la sua giustificazione, da un lato nella “meritevolezza” dei soggetti e delle finalità perseguite, e, dall’altro, nella rilevanza sociale delle attività svolte”.
Si tratta di una “inversione a U” rispetto a quanto più di dieci anni fa, lo stesso Ministero ha sostenuto circa le agevolazioni da prevedersi a beneficio delle ONLUS (circolare n. 112 del 1998). In quell’occasione,infatti, si ribadiva che “nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura
(pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati” (Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio 1998, n. 124/E).
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Messaggio  ori67 Mer 22 Giu 2011 - 5:28

Ma in pratica, voi cosa fareste ? Mi fa rabbia che gli utenti paghino 2.000 €. di retta mensile e poi devo esentare tale Società cooperativa dall'ici per l'alta finalità sociale!!!
Altra precisazione, Considerato che il soggetto ha presentato la dichiarazione Ici nel 2007, ed oggi mi chiede l'esenzione, questa (esenzione) è da considerare da oggi in poi o in maniera retroattiva (ne consegue rimborso)?
Grazie

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Messaggio  Paolo Gros Mer 22 Giu 2011 - 6:21

Come detto Sono esenti dall'imposta ovviamente dalla data in cui avviene la dichiarazione da parte della Onlus .
Tutto sommato provca a contestare la finalita' sociale mancante in rapporto alle rette pagate ma la vedo dura.

Ho visto riconoscere finalita'sociale ad un ente religioso che locava dei locali a una scuola di formazione . Ho perso in regionale ......che dire.
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Messaggio  ori67 Mer 22 Giu 2011 - 7:16

grazie per la celerità e scusa se ti stressiamo anche in vacanza!!!

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Messaggio  Paolo Gros Mer 22 Giu 2011 - 7:17

Nessuno sterss , per me i colleghi sono un valore aggiunto!
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Messaggio  maurizio melis Lun 28 Gen 2013 - 7:36

La categoria catastale quindi non rileva? io sono alle prese con un D/4 (case di cura ed ospedali con fini di Lucro) di proprietà di una ONLUS

Sarebbe comunque esente?

maurizio melis

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