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Terreni incolti , Imu...l'Ifel
Riporto ( e per ora non commento ) la nota Ifel
Roma, 3 gennaio 2013
Nota di approfondimento sull’imponibilità dei terreni c.d. incolti
In relazione ai quesiti pervenuti nelle scorse settimane da diversi Comuni, appare opportuno
precisare alcuni aspetti riguardanti l’imponibilità dei terreni ai fini dell’IMU in rapporto alle
differenti caratteristiche e condizioni d’uso, con particolare riguardo ai terreni cosiddetti “incolti”,
cioè non fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, né qualificabili come “agricoli” in
base alle definizioni applicabili ai fini fiscali.
Giova, in primo luogo, precisare che i terreni sono definiti dal d.lgs. 504 (art. 2, ripreso dal dl n. 201
del 2011 nella disciplina dell’IMU “sperimentale”), con riferimento ai “terreni agricoli” e alle “aree
fabbricabili”:
- per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile” (lett.c)1;
- per area fabbricabile si intende “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità” (lett.b),
primo periodo)2.
La stessa norma (lett. b), secondo periodo,) precisa inoltre che se l’area fabbricabile è posseduta e
condotta da agricoltori professionali ed utilizzata a fini “agro-silvo-pastorali” si applica il regime
fiscale previsto per i terreni agricoli, per il periodo in cui tale uso sussiste.
1 L’articolo 2135 C.C. definisce l’imprenditore agricolo e le attività da questi svolte: «2135. Imprenditore
agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
2 La definizione di area fabbricabile contenuta nel d.lgs. 504/1992 deve essere integrata con l’interpretazione
autentica contenuta nell’art. 36 del decreto fiscale 4 luglio 2006, n. 223: «ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo».
2
A seguito di una significativa modifica del comma 2, art.13, del d.l. 201 (ad opera del d.l. n. 16 del
2012), tali definizioni – diversamente da quanto accadeva nel regime dell’ICI e nello stesso d.lgs. 23
che regola l’IMU “ordinaria” – non sono più esaustive degli oggetti imponibili ai fini dell’IMU
anticipata in via sperimentale, attualmente vigente.
Infatti, il nuovo testo del comma art. 13 del d.l. 201 recita: “L'imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano
ferme le definizioni” di cui al citato art. 2, d.lgs. 504, che riveste ora carattere esclusivamente
definitorio di alcune delle fattispecie imponibili, mentre fino a tale modifica rappresentava
esaustivamente le fattispecie immobiliari oggetto di imposizione patrimoniale comunale.
Pertanto, anche i terreni non riconducibili alle richiamate disposizioni definitorie dell’art. 2 del
d.lgs. n. 504 del 1992 risultano imponibili ai fini dell’IMU vigente. Le aree non edificate che non
sono espressamente definite vanno considerato terreni “incolti” (ma l’aggettivo trae in inganno;
meglio dire “terreno” e basta, in quanto si tratta di aree che possono essere materialmente
coltivate, ma non nei modi dell’art. 2135 C.C., che permettono di considerarle “terreni agricoli” ai
fini fiscali). Possiamo dunque concludere che i “terreni”, senza altre qualificazioni, sono l’insieme
delle particelle non edificate che non sono qualificabili né “terreni agricoli” né “aree fabbricabili” e
che tale nuova fattispecie risulta certamente imponibile ai fini dell’IMU sperimentale in base al
comma 2 dell’articolo 13 del d.l. 201.
Fatte queste premesse, va altresì osservato che tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono
invariabilmente riferiti, in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie “terreni agricoli”.
L’agevolazione riguardante il calcolo della base imponibile per scaglioni di valore (co. 8-bis, art. 13,
d.l. 201) è infatti riservata a i “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali … iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti”, così come è riservata ai
“terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina” l’esenzione di cui alla lettera h), art. 7, del d.lgs.
504, richiamata dalle norme vigenti sull’IMU sperimentale, che rimanda all’elenco della circolare
Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Infine l’agevolazione insita nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo ridotto (110) ai fini del
calcolo del valore imponibile, pur riservata ai terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”, si estende anche ai
terreni “non coltivati” nelle medesime condizioni di possesso. (co. 5, art. 13, del d.l. 201)
I documenti prodotti dal Mef con riferimento alla materia trattata (in sostanza, la Circolare n. 3 del
2012 e le istruzioni al modello di dichiarazione IMU di cui al d.m. 30 ottobre 2012) si prestano a
qualche ambiguità di interpretazione circa l’effettiva imponibilità di tale fattispecie residuale.
In particolare, le istruzioni alla dichiarazione non fanno alcuna differenziazione tra terreno
agricolo e terreno cosiddetto “incolto”, ingenerando la falsa impressione che i proprietari di tali
immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, al limite, neanche al pagamento dell’IMU. È
probabile che la radice di questa ambiguità vada ricercata nell’assenza nello stesso testo della
legge, di un’espressa definizione della base imponibile dei terreni “incolti”. Infatti, l’unico
riferimento si ha indirettamente quando viene prevista l’agevolazione, per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, di utilizzare il
moltiplicatore ridotto 110, invece di quello ordinario 135, non solo per i terreni agricoli posseduti e
condotti direttamente, ma anche per quelli “non coltivati”, eventualmente posseduti dai medesimi
soggetti (comma 5, art. 13, del d.l. 201). Ciò può portare all’erronea conclusione che vi sia una
sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e i terreni incolti sotto il profilo generale del regime
3
di imposizione applicabile. Tale identificazione appare, peraltro, irrilevante quando entrambi sono
soggetti Imu, mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in
terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli.
Nel richiamare la norma di riferimento riguardante l’esenzione (la citata lettera h), art. 7 del d.lgs.
504), ad esempio, le istruzioni non riportano dopo la parola “terreni” la qualificazione “agricoli”
recata dalla norma medesima, con la conseguenza che i terreni ubicati in tali comuni
sembrerebbero sottratti all’applicazione dell’IMU indipendentemente dalla loro qualifica. Tanto
più che il provvedimento ministeriale sembra avallare l’ipotesi che per questi terreni non sia
previsto l’obbligo di dichiarazione, cosa che impedirebbe ai Comuni una spedita individuazione
della fattispecie, ostacolando non poco i necessari controlli.
Per quanto autorevole sia da considerare la fonte, non appare tuttavia pensabile che un
provvedimento amministrativo, improntato all’applicazione di criteri di semplificazione ed alla
massima diffusione delle norme fiscali verso i contribuenti e gli operatori, possa modificare
tacitamente l’impostazione normativa che reca con chiarezza l’imponibilità dei terreni c.d. incolti
anche nei casi in cui operino dispositivi di agevolazione ed esenzione. È in proposito ben noto il
principio di carattere generale, recato dall’articolo 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice
Civile secondo cui le norme tributarie di esenzione o di agevolazione debbono considerarsi
eccezionali e l’interpretazione di esse deve essere rigorosamente ancorata alla legge ed esclude il
procedimento analogico. Il citato principio è stato poi ribadito in numerose pronunce della Corte
di Cassazione.
Il fatto che il d.l. 201 non richiami con riferimento alla generalità dei terreni c.d. incolti le modalità
di individuazione della base imponibile non può rappresentare in alcun modo dimostrazione della
loro esclusione, in quanto è perfettamente coerente con l’impianto normativo applicare a tali
fattispecie il medesimo percorso di determinazione dell’imponibile da sempre osservato per i
terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato per il moltiplicatore 135, salvo il caso particolare di
detenzione da parte di un agricoltore professionale. L’alternativa sarebbe, peraltro, non già
l’esclusione dall’imposizione, bensì l’individuazione di un valore di mercato, atteso che la
definizione generale di base imponibile ai fini dell’IMU (in questo caso direttamente richiamata dal
regime ICI) è “il valore degli immobili” (art. 5, co. 1, d.lgs. 504, richiamato dal d.lgs. 23, compatibile
con l’art. 13 del d.l. 201 e pertanto vigente ai fini dell’IMU sperimentale). Le diverse specificazioni
del calcolo dell’imponibile, di cui la più diffusa è l’applicazione di coefficienti e moltiplicatori al
valore della rendita iscritta in catasto, costituiscono, infatti, casi particolari di quella definizione
generale.
Concludendo, si deve ritenere che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come “agricoli”
né “fabbricabili” a norma dell’art. 2 del d.lgs. 504, siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e
che le esenzioni riservate ai terreni agricoli non siano ad essi applicabili.
Al fine di rispettare la normativa di favore nei confronti di chi esercita attività agricola in modo
professionale, consistente, come detto, nell’applicazione del moltiplicatore ridotto al 110 e di un
sistema di esenzione/riduzione dell’imposta per i terreni agricoli di pianura e di un’esenzione
piena per i terreni agricoli che ricadono in comuni montani, si ritiene conforme alla ratio della
norma primaria considerare esenti i terreni incolti montani allorquando questi siano posseduti da
agricoltori professionali, unitamente a terreni qualificabili come agricoli.
Roma, 3 gennaio 2013
Nota di approfondimento sull’imponibilità dei terreni c.d. incolti
In relazione ai quesiti pervenuti nelle scorse settimane da diversi Comuni, appare opportuno
precisare alcuni aspetti riguardanti l’imponibilità dei terreni ai fini dell’IMU in rapporto alle
differenti caratteristiche e condizioni d’uso, con particolare riguardo ai terreni cosiddetti “incolti”,
cioè non fabbricabili in base agli strumenti urbanistici vigenti, né qualificabili come “agricoli” in
base alle definizioni applicabili ai fini fiscali.
Giova, in primo luogo, precisare che i terreni sono definiti dal d.lgs. 504 (art. 2, ripreso dal dl n. 201
del 2011 nella disciplina dell’IMU “sperimentale”), con riferimento ai “terreni agricoli” e alle “aree
fabbricabili”:
- per terreno agricolo si intende “il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo
2135 del codice civile” (lett.c)1;
- per area fabbricabile si intende “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità” (lett.b),
primo periodo)2.
La stessa norma (lett. b), secondo periodo,) precisa inoltre che se l’area fabbricabile è posseduta e
condotta da agricoltori professionali ed utilizzata a fini “agro-silvo-pastorali” si applica il regime
fiscale previsto per i terreni agricoli, per il periodo in cui tale uso sussiste.
1 L’articolo 2135 C.C. definisce l’imprenditore agricolo e le attività da questi svolte: «2135. Imprenditore
agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
2 La definizione di area fabbricabile contenuta nel d.lgs. 504/1992 deve essere integrata con l’interpretazione
autentica contenuta nell’art. 36 del decreto fiscale 4 luglio 2006, n. 223: «ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi
del medesimo».
2
A seguito di una significativa modifica del comma 2, art.13, del d.l. 201 (ad opera del d.l. n. 16 del
2012), tali definizioni – diversamente da quanto accadeva nel regime dell’ICI e nello stesso d.lgs. 23
che regola l’IMU “ordinaria” – non sono più esaustive degli oggetti imponibili ai fini dell’IMU
anticipata in via sperimentale, attualmente vigente.
Infatti, il nuovo testo del comma art. 13 del d.l. 201 recita: “L'imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano
ferme le definizioni” di cui al citato art. 2, d.lgs. 504, che riveste ora carattere esclusivamente
definitorio di alcune delle fattispecie imponibili, mentre fino a tale modifica rappresentava
esaustivamente le fattispecie immobiliari oggetto di imposizione patrimoniale comunale.
Pertanto, anche i terreni non riconducibili alle richiamate disposizioni definitorie dell’art. 2 del
d.lgs. n. 504 del 1992 risultano imponibili ai fini dell’IMU vigente. Le aree non edificate che non
sono espressamente definite vanno considerato terreni “incolti” (ma l’aggettivo trae in inganno;
meglio dire “terreno” e basta, in quanto si tratta di aree che possono essere materialmente
coltivate, ma non nei modi dell’art. 2135 C.C., che permettono di considerarle “terreni agricoli” ai
fini fiscali). Possiamo dunque concludere che i “terreni”, senza altre qualificazioni, sono l’insieme
delle particelle non edificate che non sono qualificabili né “terreni agricoli” né “aree fabbricabili” e
che tale nuova fattispecie risulta certamente imponibile ai fini dell’IMU sperimentale in base al
comma 2 dell’articolo 13 del d.l. 201.
Fatte queste premesse, va altresì osservato che tutti i benefici previsti dalla legge per i terreni sono
invariabilmente riferiti, in modo espresso ed inequivoco alla fattispecie “terreni agricoli”.
L’agevolazione riguardante il calcolo della base imponibile per scaglioni di valore (co. 8-bis, art. 13,
d.l. 201) è infatti riservata a i “terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali … iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti”, così come è riservata ai
“terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina” l’esenzione di cui alla lettera h), art. 7, del d.lgs.
504, richiamata dalle norme vigenti sull’IMU sperimentale, che rimanda all’elenco della circolare
Min. Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Infine l’agevolazione insita nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo ridotto (110) ai fini del
calcolo del valore imponibile, pur riservata ai terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”, si estende anche ai
terreni “non coltivati” nelle medesime condizioni di possesso. (co. 5, art. 13, del d.l. 201)
I documenti prodotti dal Mef con riferimento alla materia trattata (in sostanza, la Circolare n. 3 del
2012 e le istruzioni al modello di dichiarazione IMU di cui al d.m. 30 ottobre 2012) si prestano a
qualche ambiguità di interpretazione circa l’effettiva imponibilità di tale fattispecie residuale.
In particolare, le istruzioni alla dichiarazione non fanno alcuna differenziazione tra terreno
agricolo e terreno cosiddetto “incolto”, ingenerando la falsa impressione che i proprietari di tali
immobili non siano soggetti alla dichiarazione e, al limite, neanche al pagamento dell’IMU. È
probabile che la radice di questa ambiguità vada ricercata nell’assenza nello stesso testo della
legge, di un’espressa definizione della base imponibile dei terreni “incolti”. Infatti, l’unico
riferimento si ha indirettamente quando viene prevista l’agevolazione, per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, di utilizzare il
moltiplicatore ridotto 110, invece di quello ordinario 135, non solo per i terreni agricoli posseduti e
condotti direttamente, ma anche per quelli “non coltivati”, eventualmente posseduti dai medesimi
soggetti (comma 5, art. 13, del d.l. 201). Ciò può portare all’erronea conclusione che vi sia una
sostanziale identificazione tra i terreni agricoli e i terreni incolti sotto il profilo generale del regime
3
di imposizione applicabile. Tale identificazione appare, peraltro, irrilevante quando entrambi sono
soggetti Imu, mentre comporta non pochi problemi e rischi quando i terreni incolti sono ubicati in
terreni montani o semimontani, nei quali è prevista l’esenzione per i terreni agricoli.
Nel richiamare la norma di riferimento riguardante l’esenzione (la citata lettera h), art. 7 del d.lgs.
504), ad esempio, le istruzioni non riportano dopo la parola “terreni” la qualificazione “agricoli”
recata dalla norma medesima, con la conseguenza che i terreni ubicati in tali comuni
sembrerebbero sottratti all’applicazione dell’IMU indipendentemente dalla loro qualifica. Tanto
più che il provvedimento ministeriale sembra avallare l’ipotesi che per questi terreni non sia
previsto l’obbligo di dichiarazione, cosa che impedirebbe ai Comuni una spedita individuazione
della fattispecie, ostacolando non poco i necessari controlli.
Per quanto autorevole sia da considerare la fonte, non appare tuttavia pensabile che un
provvedimento amministrativo, improntato all’applicazione di criteri di semplificazione ed alla
massima diffusione delle norme fiscali verso i contribuenti e gli operatori, possa modificare
tacitamente l’impostazione normativa che reca con chiarezza l’imponibilità dei terreni c.d. incolti
anche nei casi in cui operino dispositivi di agevolazione ed esenzione. È in proposito ben noto il
principio di carattere generale, recato dall’articolo 14 delle Disposizioni Preliminari al Codice
Civile secondo cui le norme tributarie di esenzione o di agevolazione debbono considerarsi
eccezionali e l’interpretazione di esse deve essere rigorosamente ancorata alla legge ed esclude il
procedimento analogico. Il citato principio è stato poi ribadito in numerose pronunce della Corte
di Cassazione.
Il fatto che il d.l. 201 non richiami con riferimento alla generalità dei terreni c.d. incolti le modalità
di individuazione della base imponibile non può rappresentare in alcun modo dimostrazione della
loro esclusione, in quanto è perfettamente coerente con l’impianto normativo applicare a tali
fattispecie il medesimo percorso di determinazione dell’imponibile da sempre osservato per i
terreni agricoli: reddito dominicale rivalutato per il moltiplicatore 135, salvo il caso particolare di
detenzione da parte di un agricoltore professionale. L’alternativa sarebbe, peraltro, non già
l’esclusione dall’imposizione, bensì l’individuazione di un valore di mercato, atteso che la
definizione generale di base imponibile ai fini dell’IMU (in questo caso direttamente richiamata dal
regime ICI) è “il valore degli immobili” (art. 5, co. 1, d.lgs. 504, richiamato dal d.lgs. 23, compatibile
con l’art. 13 del d.l. 201 e pertanto vigente ai fini dell’IMU sperimentale). Le diverse specificazioni
del calcolo dell’imponibile, di cui la più diffusa è l’applicazione di coefficienti e moltiplicatori al
valore della rendita iscritta in catasto, costituiscono, infatti, casi particolari di quella definizione
generale.
Concludendo, si deve ritenere che i terreni c.d. incolti, in quanto non qualificabili come “agricoli”
né “fabbricabili” a norma dell’art. 2 del d.lgs. 504, siano imponibili ai fini dell’IMU sperimentale e
che le esenzioni riservate ai terreni agricoli non siano ad essi applicabili.
Al fine di rispettare la normativa di favore nei confronti di chi esercita attività agricola in modo
professionale, consistente, come detto, nell’applicazione del moltiplicatore ridotto al 110 e di un
sistema di esenzione/riduzione dell’imposta per i terreni agricoli di pianura e di un’esenzione
piena per i terreni agricoli che ricadono in comuni montani, si ritiene conforme alla ratio della
norma primaria considerare esenti i terreni incolti montani allorquando questi siano posseduti da
agricoltori professionali, unitamente a terreni qualificabili come agricoli.
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
penso che non abbia bisogno di commenti
una serie di contraddizioni, interpretazioni sommarie ed un giro di parole senza alcun fondamento normativo, per cercare di motivare ciò che non è scritto nella norma
da un lato poi si ritengono corrette le interpretazioni ministeriali che vanno nella direzione della imponibilità dei terreni e dall'altra invece, dove le istruzioni ministeriali non riportano dopo la parola “terreni” la qualificazione “agricoli” sostengono che sembrerebbero (sostituirei sembrerebbero con sono) sottratti all’applicazione dell’IMU indipendentemente dalla loro qualifica
però il contributo per tenere in vita ifel lo trattengono alla fonte
una serie di contraddizioni, interpretazioni sommarie ed un giro di parole senza alcun fondamento normativo, per cercare di motivare ciò che non è scritto nella norma
da un lato poi si ritengono corrette le interpretazioni ministeriali che vanno nella direzione della imponibilità dei terreni e dall'altra invece, dove le istruzioni ministeriali non riportano dopo la parola “terreni” la qualificazione “agricoli” sostengono che sembrerebbero (sostituirei sembrerebbero con sono) sottratti all’applicazione dell’IMU indipendentemente dalla loro qualifica
però il contributo per tenere in vita ifel lo trattengono alla fonte
Terreni
ero certo dell'intervento di Lucio poiche' sull'argomento si era espresso a suo tempo trovando la mia piena condivisione .
però il contributo per tenere in vita ifel lo trattengono alla fonte.
ritengo non ci sia altro da aggiungere
però il contributo per tenere in vita ifel lo trattengono alla fonte.
ritengo non ci sia altro da aggiungere
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
avrei voluto non commentare anche io come te paolo, ma dalle mie parti si dice ....togliere le parole di bocca....
quindi...
quindi se non erro l'ifel sbaglia ed i terreni incolti nei comuni montani non sono soggetti ad imu... giusto?
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
Secondo me per chiarire in modo definitivo ed inequivocabile la cosa ci vuole un intervento legislativo, in caso contrario sia che vengano considerati esenti sia soggetti ad imposizione non si sarà mai sicuri al 100% di aver fatto la cosa giusta.
libvir- Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
http://www.paologros.net/t19493-imu-su-terreni-incolti?highlight=terreni
http://www.paologros.net/t19067-terreni-incolti-imul-ifel?highlight=incolti
Ma riporto anche quanto avevo scritto nei post sopra:
L'IFEL non avrebbe dovuto fermarsi al comma 2 dell'art. 13 ma avrebbe anche dovuto leggere il comma 3 che dice:
"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo."
A questo punto... seguendo "il filo d'Arianna" del legislatore ti riporto l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 504/1992:
"1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1."
Passando quindi al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/1992:
"2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."
Leggendo dove ci ha portato la norma... ed esclusivamente la norma senza nessuna interpretazione, direi che le affermazioni dell'IFEL (oggi) e del Ministero (con la circolare di maggio/giugno 2012) sono quantomeno come un "gatto che si arrampica sugli specchi" Smile
Ritengo che il legislatore si sia sbagliato quando ha fatto questa unione tra normativa ICI e normativa IMU per creare quello che va utilizzato per "l'IMU sperimentale"... sicuramente voleva far pagare i terreni... tutti i terreni... ma si è semplicemente sbagliato e ora non si può far finta di niente... la norma, nel suo caos, è "chiara"... ci sono due presupposti... quello dell'art.13 comma 2 e quello della vecchia ICI... quindi io ritengo che non sia così obbligatorio pagare i terreni non agricoli.
Anche per me i terreni non qualificabili come "agricoli" non sono esenti, ma non potendo neanche qualificarli come "fabbricabili" (e quindi assoggettati ad IMU) li considero semplicemente come ESCLUSI dal campo di applicazione dell'IMU
Rispondendo a libvir penso anch'io che ci vorrebbe un intervento del legislatore ma dovrebbe intervenire correggendo la norma e non con interpretazioni, perché queste non avrebbero basi su cui poggiare visto che semplicemente leggendo la norma i presupposti sono 2. Se consideriamo che questo sarà l'ultimo anno di IMU sperimentale non ci sarà bisogno di cambiare nulla e dal 2014 dovremo prendere esclusivamente la norma dell'IMU e li, credo, che tutti i terreni saranno assoggettati ad IMU.
http://www.paologros.net/t19067-terreni-incolti-imul-ifel?highlight=incolti
Ma riporto anche quanto avevo scritto nei post sopra:
L'IFEL non avrebbe dovuto fermarsi al comma 2 dell'art. 13 ma avrebbe anche dovuto leggere il comma 3 che dice:
"3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo."
A questo punto... seguendo "il filo d'Arianna" del legislatore ti riporto l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 504/1992:
"1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1."
Passando quindi al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/1992:
"2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."
Leggendo dove ci ha portato la norma... ed esclusivamente la norma senza nessuna interpretazione, direi che le affermazioni dell'IFEL (oggi) e del Ministero (con la circolare di maggio/giugno 2012) sono quantomeno come un "gatto che si arrampica sugli specchi" Smile
Ritengo che il legislatore si sia sbagliato quando ha fatto questa unione tra normativa ICI e normativa IMU per creare quello che va utilizzato per "l'IMU sperimentale"... sicuramente voleva far pagare i terreni... tutti i terreni... ma si è semplicemente sbagliato e ora non si può far finta di niente... la norma, nel suo caos, è "chiara"... ci sono due presupposti... quello dell'art.13 comma 2 e quello della vecchia ICI... quindi io ritengo che non sia così obbligatorio pagare i terreni non agricoli.
Anche per me i terreni non qualificabili come "agricoli" non sono esenti, ma non potendo neanche qualificarli come "fabbricabili" (e quindi assoggettati ad IMU) li considero semplicemente come ESCLUSI dal campo di applicazione dell'IMU
Rispondendo a libvir penso anch'io che ci vorrebbe un intervento del legislatore ma dovrebbe intervenire correggendo la norma e non con interpretazioni, perché queste non avrebbero basi su cui poggiare visto che semplicemente leggendo la norma i presupposti sono 2. Se consideriamo che questo sarà l'ultimo anno di IMU sperimentale non ci sarà bisogno di cambiare nulla e dal 2014 dovremo prendere esclusivamente la norma dell'IMU e li, credo, che tutti i terreni saranno assoggettati ad IMU.
DanieleGE- Messaggi : 460
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Età : 56
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
Se ancora non fosse stato chiaro, IFEL a parte ( e io pago.... diceva toto)
stralcio Allegato tecnico MEF http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm
IMU - Analisi dei versamenti 2012 - Allegato tecnico
.......pag.7
TERRENI AGRICOLI
• ICI: per i terreni di pianura la base imponibile era data dal reddito dominicale x 1,25 x 75. L’aliquota media effettiva era dello 0,6%. Era
prevista una riduzione per i coltivatori diretti e per gli IAP1.
• ICI: per i terreni di collina e di montagna vigeva l’esenzione.
• IMU: per i terreni di pianura dei coltivatori diretti e degli IAP la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,25 x 110. L’aliquota è
quella standard dello 0,76% con possibilità di manovra in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali. E’ prevista una riduzione per i
coltivatori diretti e per gli IAP2.
• IMU: per i terreni di pianura di altri soggetti la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,25 x 135. L’aliquota è quella standard dello 0,76% con possibilità di manovra in aumento o in diminuzione di 0,3
punti percentuali.
• IMU: per i terreni di collina e di montagna vige l’esenzione.
• IRPEF: fino all’entrata in vigore dell’IMU la base imponibile era data, per tutti i terreni sia in pianura sia in collina e in montagna, dal reddito dominicale x 1,80 ovvero dal reddito agrario x 1,70 e l’aliquota era marginale. Con l’entrata in vigore dell’IMU per i terreni non affittati la base imponibile è data dal reddito agrario x 1,70; per i terreni affittati la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,80, ovvero dal reddito agrario x 1,70 con aliquota marginale.
stralcio Allegato tecnico MEF http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm
IMU - Analisi dei versamenti 2012 - Allegato tecnico
.......pag.7
TERRENI AGRICOLI
• ICI: per i terreni di pianura la base imponibile era data dal reddito dominicale x 1,25 x 75. L’aliquota media effettiva era dello 0,6%. Era
prevista una riduzione per i coltivatori diretti e per gli IAP1.
• ICI: per i terreni di collina e di montagna vigeva l’esenzione.
• IMU: per i terreni di pianura dei coltivatori diretti e degli IAP la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,25 x 110. L’aliquota è
quella standard dello 0,76% con possibilità di manovra in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali. E’ prevista una riduzione per i
coltivatori diretti e per gli IAP2.
• IMU: per i terreni di pianura di altri soggetti la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,25 x 135. L’aliquota è quella standard dello 0,76% con possibilità di manovra in aumento o in diminuzione di 0,3
punti percentuali.
• IMU: per i terreni di collina e di montagna vige l’esenzione.
• IRPEF: fino all’entrata in vigore dell’IMU la base imponibile era data, per tutti i terreni sia in pianura sia in collina e in montagna, dal reddito dominicale x 1,80 ovvero dal reddito agrario x 1,70 e l’aliquota era marginale. Con l’entrata in vigore dell’IMU per i terreni non affittati la base imponibile è data dal reddito agrario x 1,70; per i terreni affittati la base imponibile è data dal reddito dominicale x 1,80, ovvero dal reddito agrario x 1,70 con aliquota marginale.
ma quali si considerano terregi agricoli?
la normativa sembra chiara.... il problema senon ho capito male è: quali sono i terreni agricoli? quelli utilizzati da agricoltori regolramente iscritti all'elenco dei coltivatori diretti? quindi tutti gli altri terreni compresi boschi o incolti sarebbero soggetti ad imu?..
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
per tutti i terreni, senza distinzione tra agricoli e non, ubicati in aree montane e di collina (AREE MONTANE O COLLINARI - ART.7 - COMMA 1 - LETTERA h) D-Lgs 504/92 CIRCOLARE N.9/93), vige l’esenzione.
Re: Terreni incolti , Imu...l'Ifel
ecotilio ha scritto:la normativa sembra chiara.... il problema senon ho capito male è: quali sono i terreni agricoli? quelli utilizzati da agricoltori regolramente iscritti all'elenco dei coltivatori diretti? quindi tutti gli altri terreni compresi boschi o incolti sarebbero soggetti ad imu?..
Considerando che la normativa IMU, come ho riepilogato sopra per step, ci porta al comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 504/1992:
"2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa."
Direi che i terreni non considerabili agricoli, nell'IMU sperimentale, sono ESCLUSI (neanche esenti) dall'imposizione IMU... diversa la situazione con l'IMU "a regime"
DanieleGE- Messaggi : 460
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