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Obbligo stipulazione informatica dei contratti

5 partecipanti

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  fulvio.g Mar 8 Gen 2013 - 3:08

Avete letto questo articolo?

Obbligo stipulazione informatica dei contratti
04/01/2013 – Italia Oggi
Contratti della pubblica amministrazione solo informatici. Il decreto sviluppo-bis, il dl
179/2012, convertito in legge 221/2012 ha modificato l'articolo 11, comma 13, del codice
dei contratti pubblici, nel seguente nuovo testo: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».
Non vi sono dubbi sulla volontà del legislatore che i contratti si stipulino esclusivamente
in forma elettronica e non cartacea. Almeno, quando siano stipulati per atto pubblico
notarile o in forma pubblica amministrativa, con l'intervento dell'ufficiale rogante
pubblico, che nel caso degli enti locali è il segretario comunale e provinciale.
La perentorietà della norma è tale da imporre alle amministrazioni pubbliche l'urgente
dotazione di sistemi di sottoscrizione mediante firma digitale, nel rispetto delle modalità
di stipula elettronica, come fissate dal dlgs 110/2010.
La firma digitale è imposta necessariamente all'ufficiale rogante, non per le parti che
possono ancora utilizzare anche una firma elettronica non qualificata e, al limite, apporre
una sottoscrizione autografa, acquisita tramite scanner al documento elettronico: la minore
affidabilità della firma elettronica non qualificata o dell'immagine della sottoscrizione
autografa è compensata dall'attestazione che l'ufficiale rogante compie delle operazioni di
sottoscrizione effettuate in sua presenza. La sottoscrizione digitale dell'ufficiale rogante,
da apporre in calce al documento, attribuisce allo stesso la garanzia di autenticità delle
sottoscrizioni.
Il legislatore impone la sottoscrizione elettronica dei contratti pubblici, ma non ha previsto
un obbligo, che invece sarebbe apparso opportuno, per le aziende di dotarsi della firma
digitale.
Per questa ragione, lascia un margine di disciplina interna, ai fini della regolamentazione
della firma elettronica, che appare comunque opportuno non distaccare troppo dalle
indicazioni contenute nel dlgs 110/2010.
Il problema si pone, in particolare, per la sottoscrizione dei contratti mediante scrittura
privata non autenticata.
La lettura del nuovo comma 13 dell'articolo 11 è ambigua. Esso potrebbe essere inteso nel
senso che la scrittura privata non autenticata viva di vita propria e non sia soggette alla
forma elettronica.
Considerando che i privati che intervengono nella stipulazione dei contratti non sono
obbligati ad essere dotati della firma digitale, l'interpretazione secondo la quale le scritture
private non autenticate possano ancora stipularsi in forma cartacea appare corretta. Infatti,
mancando un ufficiale rogante che rediga il contratto in forma elettronica, compiendo le
operazioni che garantiscano la riconducibilità delle sottoscrizioni all'identità delle parti
costituite nel contratto, il sistema della sottoscrizione del contratto in forma elettronica non
sembra possa funzionare.
Le scritture private non autenticate potrebbero avere la forma elettronica (che comunque
non è certo vietata) solo laddove l'appaltatore fosse dotato della firma digitale.
Altrimenti si potrebbe pensare a sistemi complessi, come lo scambio di lettere secondo gli
usi commerciali, mediante posta elettronica certificata, il che richiede comunque che
l'imprenditore disponga a sua volta di una casella di Pec. O, ancora, l'apertura di spazi nei
portali, dedicati alla sottoscrizione della scrittura privata, nei quali l'imprenditore si
autentichi con una user id e password fornite dall'ente, inserendo un codice numerico al
quale accede autenticandosi con la user id e la password, salvando copia del documento,
dotato del codice ed accompagnato con una copia del documento di identità.
L'obbligo imposto dalla norma consiglia, comunque, di ricorrere il più possibile al mercato
elettronico della Consip, poiché gli acquisti vengono conclusi mediante contratti o ordini
elettronici, in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritti mediante firma
digitale.
Luigi Oliveri


Siete attrezzati per la stipula dei contratti in forma digitale?

fulvio.g

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty per i miracoli..

Messaggio  garfield Mar 8 Gen 2013 - 6:07

.. ci attrezzeremo! nel senso che non so come gestire la firma digitale dell'ufficiale rogante, del dirigente firmatario e soprattutto della ditta, che non è obbligata ad avere la firma digitale! e cosa portiamo all'agenzia delle entrate? un file?

garfield

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  francodan Mar 8 Gen 2013 - 9:11

peccato che il tutto è previsto a pena di nullità..................
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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty contratti informatici

Messaggio  mauror Gio 17 Gen 2013 - 3:38

buongiorno a tutti. io ho reperito il seguente scritto:
LA STIPULA DEI CONTRATTI DAL 1 GENNAIO 2013
1) LA NORMA
2) GLI APPROFONDIMENTI
3) LE MODALITA’ OPERATIVE
4) LA REGISTRAZIONE ON LINE
5) I BOLLI
1) LA NORMA :
Dal primo gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell’art.11,13°co del d.lgs nr.163/2006 che così recita:” Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

2) GLI APPROFONDIMENTI :
Quesito ANCITEL
Art. 6 comma 3 del Decreto-legge 18.10. 2012, n. 179: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (c.d. decreto crescita 2):modifica art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/2006 Comma 13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
si chiede se dal 1 gennaio 2013:
1) il contratto in forma pubblica amministrativa debba essere stipulato solo in modalità elettronica oppure se sia ammessa ancora la forma cartacea.
2) quali siano le modalità di conservazione dei contartti stipulati con modalità elettronica
3) quali siano le forme di stipula della scrittura privata
la norma si applica dal 1° gennaio 2013
Risposta
- Il comma 13 dell’art. 11 del codice dei contratti pubblici (come modificato dal comma 3 dell’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) prevede (con applicazione, ex comma 4 dello stesso art. 6, a fare data dal 1° gennaio 2013) che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”
- La precedente ed attuale versione dispone invece “il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”;
- Dalle citate nuove disposizioni sembra doversi desumere che la stipulazione del contratto mediante “forma elettronica” che risultava prima solo facoltativa ed alternativa alle forme tradizionali (V. D.leg.vo n. 110/2010 che prevedeva come facoltativo uso della telematica negli atti pubblici notarili ed in forma pubblica amm.va) ora diviene obbligatoria mediante un atto pubblico notarile “informatico” (procedimento che non solo prevede la firma digitale dalle parti e dai notai, ma la garanzia della formazione e la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurano anche la fruizione. In tal modo il notaio garantisce la sicurezza giuridica con le medesime modalità anche nel mondo del documento informatico) o comunque con il ricorso a tali forme elettroniche che dovranno essere adeguatamente disciplinate dalle PA alle quali è quindi demandato di adottare tutte le le scelte organizzative discrezionali per prevedere le necessarie garanzie di utilizzazione e di sicurezza dei documenti;
- In sostanza la nuova normativa nello stabilire l’obbligatorietà della modalità elettronica in relazione alle varie forme ammissibili oltre l’atto pubblico notarile “informatico”, e cioè la forma pubblica amministrativa e la scrittura privata, non precisa quali siano in concreto le relative modalità “attuative” come quelle necessarie a garantire la conservazione e la formazione dei documenti, le quali si deve ritenere che siano lasciate sostanzialmente alla autonomia organizzativa della PA che dovrà individuare le forme più idonee per il perseguimento delle predette esigenze di fruizione e conservazione degli atti.

3) LE MODALITA’ OPERATIVE:
Per consentire l’applicazione della predetta disposizione è necessario che gli aggiudicatari dei contratti siano muniti di firma digitale e per tale motivo è opportuno, allorquando per la stipulazione del contratto si preveda la forma pubblica amministrativa o scrittura privata(esclusa la forma dell’ordine per accettazione o dello scambio di lettere), di far prevedere nel bando o lettera d’invito che il contratto sarà redatto e sottoscritto in modalità elettronica ed in conseguenza il rappresentante dell’aggiudicatario dovrà risultare munito di firma digitale.
Trattandosi di norma inserita nel codice dei contratti pubblici la medesima non trova applicazione per i contratti aventi ad oggetto locazioni o compravendite immobiliari oppure la costituzione di diritti reali di godimento sugli immobili.
Si segnala la possibilità di un rimedio alternativo per la raccolta delle firme, previsto dalla legge notarile.
L'articolo 52bis della legge 89/1913 prevede che le parti possano firmare con firma digitale o con firma elettronica.
La norma prevede che le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivano personalmente l'atto pubblico informatico in presenza del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
A chiusura dell'atto "il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza".
Pertanto, quando una delle parti non dispone di firma digitale:
1) si raccoglie la firma autografa sul cartaceo del contratto;
2) si scannerizza il contratto trasformandolo in formato PDF;
3) si chiude con la firma digitale del segretario sul file.
4) LA REGISTRAZIONE ON LINE :

La registrazione degli atti pubblici da parte dei segretari comunali (già prevista dal Provvedimento Interdirigenziale Agenzia delle Entrate - Agenzia del Territorio - Ministero della Giustizia, del 17/11/2009) diventerà obbligatoria dal 1/1/2013.

Avviene mediante una piattaforma WEB gestita dall'Agenzia del Territorio (in quanto Agenzia da cui dipendono le Conservatorie dei RR.II., oggi S.P.I. - servizio di pubblicità immobiliare).

Nel sito, il percorso è:
www.agenziaterritorio.it
in basso a sinistra "Servizi"
in alto a destra "per istituzioni"
poi "Adempimento unico telematico"

questo il link:
http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=9927

In pratica, bisogna scaricare il modulo di abilitazione al servizio per l'invio all'Agenzia del Territorio.

Il capo servizio di riferimento per Brescia (via Marsala, 29) è il geom. Marras.

Poi è possibile scaricare il software gratuito (UniMod), anche se i Notai preferiscono un software proprietario, che permette loro più funzioni.

Si allega il provvedimento interdirigenziale ed il modulo di richiesta.


5) I BOLLI

Per l'apposizione dei bolli, se l'atto è soggetto a registrazione, il pagamento dovrebbe farsi in modalità telematica contestualmente alla registrazione.
Questo il link:
https://f23online.agenziaentrate.gov.it/F23/sceltaTipoPag.do?metodo=init

Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso si dovrebbe poter ricorrere al bollo virtuale, anche questo già attivo in alcuni comuni. Su questo aspetto si fa riserva di ulteriori approfondimenti.

MCG ( con il contributo di G.Andolina, O.Gozzoli e G.Iovene)


Mi ha colpito l'affemazione "Trattandosi di norma inserita nel codice dei contratti pubblici la medesima non trova applicazione per i contratti aventi ad oggetto locazioni o compravendite immobiliari oppure la costituzione di diritti reali di godimento sugli immobili." in quanto, finora avevo capito si applicasse a tutto compresi gli atti di compravendita, locazione, ecc.
cosa ne dite? grazie Mauro

mauror

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  francodan Gio 17 Gen 2013 - 3:45

la realtà è una sola ,almeno dalle mie parti,si continua con il cartaceo anche perchè le agenzie delle entrate non hanno nessuna disposizione di recepimento...
(mi sembra in un post superiore che si ci riferisca a piattaforme applicative per le registrazioni immobiliari -contratti di acquisto e vendita immobiliare)
francodan
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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty altri dubbi

Messaggio  fulvio.g Gio 17 Gen 2013 - 4:05

Se date un'occhiata a questo link, nella sezione " segretari":
http://www.paologros.net/t19551-contratto-informatico
Vedrete che ci sono dubbi sull'applicabilità dell'obbligo agli atti stipulati in forma pubblica amministrativa.
Per semplicità di consultazione riporto l'intervento:

Articolo interessante:
"Contratti della pubblica amministrazione solo informatici, ma è davvero così?

L’amministrazione aggiudicatrice potrà, nell’ambito della propria autonomia regolamentare stabilire che i contratti siano sottoscritti con firma digitale, ma questa sarà una libera scelta non prevedendo la legge, ad oggi, diversamente che per l’atto notarile, siffatto obbligo.



Negli ultimi giorni si è avuto modo di leggere sui giornali giuridici più diffusi (Italia Oggi e Il Sole 24 ore) opinioni, peraltro autorevoli, secondo le quali il decreto denominato sviluppo-bis, (dl 179/2012 convertito in legge 221/2012) modificando l’articolo 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.L.vo 163/2006), avrebbe introdotto nell’ordinamento l’obbligo che i contratti della pubblica amministrazione si stipulino esclusivamente in forma elettronica e non cartacea, almeno quando siano stipulati per atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa.
La perentorietà della norma, si afferma in particolare sull’articolo pubblicato su Italia oggi in data 04/01/2012, sarebbe tale da imporre alle amministrazioni pubbliche l’urgente dotazione di sistemi di sottoscrizione mediante firma digitale, nel rispetto delle modalità di stipula elettronica, come fissate dal dlgs 110/2010.
La firma digitale è imposta necessariamente all’ufficiale rogante, non per le parti che possono ancora utilizzare anche una firma elettronica non qualificata e, al limite, apporre una sottoscrizione autografa, acquisita tramite scanner al documento elettronico: la minore affidabilità della firma elettronica non qualificata o dell’immagine della sottoscrizione autografa è compensata dall’attestazione che l’ufficiale rogante compie delle operazioni di sottoscrizione effettuate in sua presenza. La sottoscrizione digitale dell’ufficiale rogante, da apporre in calce al documento, attribuisce allo stesso la garanzia di autenticità delle sottoscrizioni.
Per le scritture private non autenticate invece si ritiene che le stesse possano ancora stipularsi in forma cartacea, infatti, mancando un ufficiale rogante che rediga il contratto in forma elettronica, compiendo le operazioni che garantiscano la riconducibilità delle sottoscrizioni all’identità delle parti costituite nel contratto, il sistema della sottoscrizione del contratto in forma elettronica non sembra possa funzionare. Le scritture private non autenticate potrebbero avere la forma elettronica (che comunque non è certo vietata) solo laddove l’appaltatore fosse dotato della firma digitale.
La nuova regolamentazione delle forme specifiche della stipulazione avrà efficacia a partire dal 1º gennaio 2013 (data di efficacia dell’innovazione normativa, come esplicitato dallo stesso articolo 6, comma 4 della legge 221/2012).
La stipula del contratto quindi si connoterà in modo nettamente differente a quanto avvenuto sino ad ora: il pubblico ufficiale leggerà l’atto direttamente al computer, dovrà ricevere la sottoscrizione elettronica dei clienti e apporrà sull’atto la propria firma digitale. Dovranno inoltre essere eseguiti tutti gli adempimenti post stipula quali la repertorizzazione, registrazione, trascrizione, in via totalmente elettronica.
Ora, considerando la gravissima sanzione della nullità radicale del negozio giuridico prevista per la violazione delle forme, il problema è di non poco conto anche considerando che le amministrazioni pubbliche, diversamente dal Consiglio Notarile, nulla hanno fatto, sino ad ora, per potere adempiere agli obblighi di cui sopra in forma elettronica.
A sommesso avviso di chi scrive l’interpretazione delle norme in questione accolta dagli autori degli articoli sopra citati non è corretta per i seguenti motivi.
Si ritiene di prendere le mosse dal confronto testuale tra la vecchia normativa e la nuova.
L’articolo 11, comma 13, prima della novella, disponeva che “Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”. Il nuovo testo invece recita: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata». Dall’esame letterale delle due disposizioni succedutesi nel tempo pare evidente che l’obbligo della stipulazione in forma elettronica sia stato sancito espressamente soltanto per l’atto notarile, infatti accanto alla locuzione “con atto pubblico notarile” e’ stata aggiunta la parola “informatico“, cosa che non è invece, al contrario, avvenuta per la locuzione “in forma pubblica amministrativa“. Relativamente alla modalità elettronica e’ stato solo sostituita la congiunzione “nonché” con la congiunzione “ovvero“, da questo non pare possibile fare discendere un drastico e generalizzato obbligo di informatizzare la forma pubblica amministrativa dei contratti, trattandosi di sinonimi che stanno entrambi ad indicare quando una possibilità non esclude l’altra. Detta locuzione quindi resta a indicare quelle forme elettroniche obbligatorie di sottoscrizione del contratto che si hanno, ad oggi, nel mercato elettronico (con esclusione dell’esenzione dei diritti di rogito) e nell’adesione alla Consip. Riassumendo le forme di stipulazione ad oggi sono di quattro tipi:

1. atto pubblico notarile informatico;

2. modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante;

3. in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice (in modo informatico o cartaceo);
4. scrittura privata (in modo informatico o cartaceo).
È del tutto pacifico che l’amministrazione aggiudicatrice potrà, nell’ambito della propria autonomia regolamentare stabilire che i contratti siano sottoscritti con firma digitale, ma questa sarà una libera scelta non prevedendo la legge, ad oggi, diversamente che per l’atto notarile, siffatto obbligo. Del resto, quando il legislatore ha inteso introdurre per determinati atti l’obbligo della forma elettronica ha diversamente statuito, si pensi ad esempio agli accordi fra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per questi il comma 2 dell’art. 6 del dl 179/2012 ha previsto che a fare data dal 1° gennaio 2013 siano sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.
Quindi qualora il legislatore avesse voluto introdurre l’obbligo della firma digitale generalizzato per i contratti pubblici in forma amministrativa avrebbe dovuto utilizzare una disposizione analoga, cosa che invece non è avvenuta.




Pubblicato da Francesco Grilli il 11 gennaio 2013 alle 12:01 in Amministrativo
Tags: appalti pubblici, codice contratti pubblici, contratti informatici, contratti pubblica amministrazione, decreto sviluppo bis, firma digitale, scritture private "



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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty contratti informatici

Messaggio  mauror Gio 17 Gen 2013 - 4:14

rileggendo meglio le LE MODALITA’ OPERATIVE direi che per i contratti derivanti dall'applicazione del dlgs 163/2006 si può prevedere in bando l'obbligo di sottoscrivere in forma digitale il contratto e, pertanto, le ditte saranno obbligate ad avere la "chiavetta", metre per gli altri atti (compravendita, locazione) si adotterà il sistema della firma olografa su atto, scansione efirma digitale del pdf.
mauro

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  francodan Gio 17 Gen 2013 - 4:18

come dicevo dalle mie parti si continua con il cartaceo e l'agenzia delle entrate non ha precise disposizioni in merito....sarebbe opportuno che su questo forum si postino altre esperienze anche per vedere come si ci muove nelle varie parti del territorio....
francodan
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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  desperate Ven 18 Gen 2013 - 5:20

Il problema è che qualsiasi ufficio della Ae si contatti non è assolutamente in grado di fornire risposte in merito.

Forse la soluzione migliore è quella di sipulare il contratto, firmare cartaceo, apporre le marche, annullarle, scannerizzare e apporre la firma digitale da parte dell'ufficiale rogante. Successivamente fare la compia conforme e procedere come sempre.

Il problema è che addirittura soge il dubbio se esista o meno l'obbligo di stipulare i contratti informaticamente.......

desperate

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  francodan Ven 18 Gen 2013 - 5:25

o forse la nuova soluzione non esiste perchè rimane tutto come prima...con il cartaceo ...
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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

Messaggio  desperate Ven 18 Gen 2013 - 5:53

Volevo fare un'altra riflessione che puotrebbe esserci utile, anche come quesiti da porre alle risopettive agenzie delle entrate.

Anche partendo dal presupposto che sia assodato l'obbligo della stipula informatica, il problema non è la stipula in sè. Tutti i segretari hanno la firma digitale e le parti possono tranquillamente firmare il che verrà successivamente scannerizzato e firmato digitalmente dall'ifficiale rogante. E' la stessa legge notarile a consentirlo.

Lasciano perdere il problema dell'archiviazione sicura, che non è da sottovalutare, tutte le complicazioni sorgono rispetto agli adempimenti fiscali.

In realtà se non esiste nessun obbligo ufficiale di seguire la modalità elettronica anche per gli adempimenti con l'AE, l'obbligo è dettato dalla pratica.

1) imposta di bollo
Come la si può applicare se l'atto è telematico? Devo per forza versarlo virtualmente e nei versamenti virtuali l'importo è forfettario e DICE L'AE CON RISOLUZIONE N. 194/E, DEVE ESSERE CORRISPOSTO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE EVENTUALI COPIE CONFORMI E PER GLI ALLEGATI MATERIALI. Per gli altri allegati soggetti all'imposta sin dall'origine, l'assolvimento dell'imposta avviene in maniera tradizionale.

Di tale operazione bisognerebbe darne atto nel contratto.

2) Trasmissione all'Ae per la registrazione

Secondo me non esiste affatto l'obbligo di seguire la procedura di accreditamento e compilazione MUI. S3emplòifica ma non è un obbligo.
La procedura è inserita nel sito dell'Agenzia del Territoro e fa chiaramente riferimento ai contatti immobiliari e dice che può essere estesa anche agli altri pubblici ufficiali. Esiste poi un provvedimento interdirigenziale del 2009 che estende la possibilità di utilizzo anche per altri atti.

Non pensate che per il momento sia corretto, ai fini della registrazione, elaborare una copia conforme ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 82/2005 che consente di fare copia analogica di documenti informatici e procedere come prima? Almeno fino a quando avremo dei chiarimenti....

desperate

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Obbligo stipulazione informatica dei contratti Empty Re: Obbligo stipulazione informatica dei contratti

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