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ASSUNZIONI TEMPORANEE UFFICIO ELETTORALE E LIMITI DI SPESA
Ma le assunzioni temporanee per le elezioni politiche sono fuori dal tetto massimo del 50% del 2009??
C'è qualche pronuncia in tal senso??
C'è qualche pronuncia in tal senso??
Katia Cintelli- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 20.04.12
assunzioni
http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2012/12/Quadro-sinottico-delle-misure_enti-locali.pdf
assunzioni temporanee
Paolo Gros ha scritto:http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2012/12/Quadro-sinottico-delle-misure_enti-locali.pdf
Significa che nel 2013 posso superare il limite se trattasi di funzione fondamentale??
Katia Cintelli- Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 20.04.12
Re: ASSUNZIONI TEMPORANEE UFFICIO ELETTORALE E LIMITI DI SPESA
Riporto in calce l'estratto del bel quadro sinottico di Bertagna, ma non riesco a capire in che modo sia permesso superare il limite per le funzioni fondamentali. La sentenza 11/2012 raccomanda di regolamentare le assunzioni flessibili compensando le varie tipologie, ma senza sforare il limite. (http://www.gianlucabertagna.it/2012/05/27/servizi-infungibili-ed-essenziali/).
Forse il fatto che la spesa di lavoro TD elettorale sia interamente rimborsata dall'esterno (considerato spesa esclusa dal calcolo di raffronto della spesa storica del personale) può farla escludere dal calcolo del limite?
Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 L. 183/2011;
dall’art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall’art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012 <<…possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009…
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.>>
Per il 2012: << Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e sm, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della L.n. 42/2009, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della L.n. 296/2006, e sm, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.>>
Forse il fatto che la spesa di lavoro TD elettorale sia interamente rimborsata dall'esterno (considerato spesa esclusa dal calcolo di raffronto della spesa storica del personale) può farla escludere dal calcolo del limite?
Art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 L. 183/2011;
dall’art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall’art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012 <<…possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009…
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.>>
Per il 2012: << Le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e sm, si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche' di personale destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della L.n. 42/2009, ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della L.n. 296/2006, e sm, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a decorrere dall'anno 2013.>>
hari65- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 22.11.12
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