Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
determinazione superficie tassabile in fini Tares EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

determinazione superficie tassabile in fini Tares

4 partecipanti

Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty determinazione superficie tassabile in fini Tares

Messaggio  PATRIZIA IANNA Gio 10 Gen 2013 - 8:41

Ciao a tutti,
mi sorge un dubbio leggendo la normativa (secondo periodo comma 9 art. 14 Dl 6 dicembre 2011 n. 201) dove si rimanda al DPR n.138/98 che nel cap II art. 3 per la determinazione della superficie catastale fa riferimento all'allegato C.
In tale allegato nella determinazione delle superfici non vi è corrispondenza con la normativa e con i regolamenti dove ad esempio si cita che le aree relative a balconi non sono tassate e che le pertinenze vengono imputate al 100%.
Mi aiutate a comprendere meglio questo passaggio?
grazie
Patrizia

PATRIZIA IANNA

Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 18.01.12

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty Tares

Messaggio  Paolo Gros Gio 10 Gen 2013 - 23:20

..e con i regolamenti ...con il regolamento Tarsu , ma laTares e' imposta diversa
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty determinazione della superficie tares

Messaggio  PATRIZIA IANNA Ven 11 Gen 2013 - 1:40

Scusa Paolo,
ma la tassazione ai fini Tares è l'80% della catastale calcolata in base al DPR 138 che tutti riportiamo nel regolamento.
Ora questa superficie calcolata come da allegato C della stessa computa i vani accessori al 50 e al 25 % e non prende in considerazione il totale .....
Se ai fini della tassazione prendiamo invece l'80% della superficie catastale di box solai e cantine non pensi che il DPR 138 non venga rispettato?
grazie
Patrizia

PATRIZIA IANNA

Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 18.01.12

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty Tares

Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Gen 2013 - 3:22

L’aspetto più preoccupante del nuovo tributo è la norma riguardante la determinazione della superficie imponibile. Sia la normativa Tarsu che quella Tia non prevedono un criterio per la determinazione della superficie imponibile, ma generalmente nei regolamenti comunali la stessa viene individuata in quella calpestabile e utilizzata, con alcune eccezioni individuate con legge o regolamento.

In realtà la normativa di riferimento era stata integrata dalla legge 311/2004 che al comma 340 prevedeva che “a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all`80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d`ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell`Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all`ufficio provinciale dell`Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l`eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento”.

La norma anche se aveva un chiaro contenuto prescrittivo, poiché si andava a inserire nell’ambito di una normativa consolidata che prevedeva la denuncia della superficie da parte del contribuente e il controllo ed eventuale accertamento da parte del Comune, ha avuto, senza una esplicita abrogazione, una applicazione logica ed è stata interpretata come metodo di presunzione semplice da parte del Comune nel caso di impossibilità di effettuare attività di controllo e di accertamento.

Questa soluzione era giustificata sia dalla difficoltà di incrocio dei dati catastali con quelli comunali, sia dal possibile contenzioso nel caso di revisioni di superfici già accertate, sia dalla non corrispondenza tra superficie catastale e superficie imponibile, sia dalla procedura defatigante prevista nel caso di contestazione della superficie catastale da parte del contribuente.

Con il D.L. 201/2011, art. 14, comma 9, la norma viene ripresa negli stessi termini, con l’eliminazione della limitazione di applicazione alle sole unità immobiliari di proprietà privata, ma diventa norma unica per la determinazione della superficie. Manca, infatti, anche se la norma parla di immobili già denunciati, un qualsiasi riferimento normativo che definisca come superficie imponibile del nuovo tributo quella già acquisita da Comuni e soggetti gestori ai fini Tarsu e Tia.

Al riguardo occorre ricordare che lo stesso problema si è presentato per molti Comuni nel passaggio da Tarsu a Tia. Ciò in quanto anche nella normativa Tia mancava un qualsiasi riferimento alle modalità di determinazione della superficie imponibile e di acquisizione delle superfici accertate dal Comune. In alcuni casi questa situazione ha determinato un contenzioso ampio e pericoloso per la base imponibile.

Nel caso della Tares il riferimento agli immobili già denunciati, in mancanza di un contesto normativo come quello della Tarsu, pone in modo chiaro ai Comuni l’obbligo di verificare la superficie denunciata in confronto a quella catastale. Questa operazione per i Comuni di medio/grande dimensione potrebbe essere un’attività con conseguenze pesantissime in termini sia di carico di lavoro sia di contenzioso.

La norma presenta, oltre agli aspetti gestionali e di principio evidenziati, alcuni profili di disparità di trattamento tra contribuenti e di incoerenza con le altre norme gestionali. Pertano è necessario richiedere una revisione in tempi rapidi.

In particolare il punto cruciale della norma, ora come allora (anche se in regime tarsu la norma è stata applicata generalmente con le modalità esposte in precedenza), sta nella “modifica di ufficio” che i Comuni devono fare della superficie quando questa non è allineata al citato 80%. In questo caso non scatta un avviso di accertamento per infedele dichiarazione della superficie ma una semplice “preventiva comunicazione al contribuente”, innescando una sorta di “condono occulto” per le dichiarazioni infedeli (la normativa TARES da un lato prevede la sanzione per infedele dichiarazione, ma non l’obbligo di dichiarare la superficie). In questo caso si evidenziano due criticità:

come è compatibile questa modifica di ufficio della superficie previa comunicazione con l’attività di accertamento per infedele dichiarazione della superficie? E di conseguenza il recupero quinquennale con sanzioni ed interessi? I nuovi utenti avrebbero tutto l’interesse a dichiarare una superficie bassa e sperare nelle difficoltà del Comune a incrociare la superficie catastale (a meno che il legislatore non ritenga che il Comune non debba far dichiarare le superfici e debba acquisire, in tempo utile per gestire la determinazione della Tariffa e il primo pagamento a gennaio 2013, tutti i dati riferiti alla superficie catastale degli immobili insistenti nel territorio del Comune).

Se non si ritenesse comunque compatibile l’attività di accertamento per gli immobili a destinazione ordinaria, in quanto non esiste una superficie dichiarata come imponibile, i Comuni si troverebbero a correggere nel tempo le superfici dichiarate/accertate con quelle catastali man mano che queste vengono individuate. Ciò comporterebbe una costante riduzione delle superfici imponibili e una conseguente perdita di gettito, correggibile solo l’anno seguente con un aumento delle tariffe.

La norma, come modificata successivamente, prevede la sostituzione della superficie catastale misurata, con una superficie convenzionale, calcolata sulla base dei dati relativi al vano medio. Tuttavia, a tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo tributo, l’Agenzia del Territorio non ha ancora messo a disposizione le superfici misurate o convenzionali e nessuno si è posto il problema dell’incrocio con le banche dati comunali.

come è giustificabile una disparità di trattamento ai fini dell’accertamento fra immobili a destinazione ordinaria(gruppi A, B e C) ai quali si applica il criterio dell’80% ed immobili a destinazione speciale (gruppi D ed E) ai quali si applica quello della superficie calpestabile? perché, secondo la norma, ai primi va fatta una modifica di ufficio previa comunicazione mentre per gli altri deve essere emesso un normale avviso di accertamento? ed infine perché, applicando il criterio dell’80%, per la rettifica di superficie (infedele) non si accerta e per recupero totale (omessa) si accerta con sanzioni e interessi?

Si ritiene quindi necessaria una modifica radicale di questa norma.

Appare opportuno che la normativa chiarisca prima di tutto che le superfici acquisite dai Comuni tramite denuncia o accertamento ai fini Tarsu o Tia costituiscono la superficie imponibile ai fini Tares e che la superficie imponibile è quella calpestabile idonea a produrre rifiuti urbani e assimilabili e che la superficie catastale all’80% può essere utilizzata in fase di accertamento come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare la misurazione della superficie calpestabile.

2) La normativa Tares prevede che le tariffe siano determinate “in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”. Il problema è che nessuna altra norma fissa quale sia l’autorità competente all’approvazione del piano finanziario con il rischio di un ampio contenzioso che determina una grave incertezza su come operare.

3) La normativa relativa all’accertamento e alla riscossione, oltre a vincolare il versamento del tributo al Comune in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, non prevede la deroga, prevista dalla Tia, della gestione dell’accertamento e della riscossione in capo al soggetto gestore, che non è iscritto all’albo dell’art. 53 del D.lgs. 446/97. Questa dimenticanza determinerà problemi irrisolvibili per i Comuni che hanno affidato la gestione della Tia al soggetto gestore (circa 1300, con comuni di grande dimensione come Roma, Genova, Venezia, Firenze, tutti i capoluoghi dell’Emilia-Romagna con l’esclusione di Bologna). Infatti i Comuni hanno dismesso gli uffici che gestivano la Tarsu e non possono assumere nuovo personale, mentre il soggetto gestore si troverà con personale amministrativo in eccesso, con il rischio che lo stesso gravi indirettamente sui Comuni serviti.

http://www.tributi.eng.it
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty chiarimenti ....

Messaggio  antonio vegliante Ven 11 Gen 2013 - 3:54

ciao Paolo e ciao Patrizia,

ma da quello che leggo mi sembra di capire che alcune delle indicazioni riportate nel regolamento Tares visto su sito non siano corrette, nel senso che sicuramente si rifanno alla normativa, ma saranno fonte certa di contenzioso per la diparità di trattamento... o sbaglio?
antonio vegliante
antonio vegliante

Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 12.11.12
Età : 57
Località : torrevecchia pia

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty Re: determinazione superficie tassabile in fini Tares

Messaggio  Lucio Guerra Sab 12 Gen 2013 - 0:36

questa è la norma, e non penso che alla stessa si possano dare interpretazioni diverse, con tutto rispetto per l'argometato parere di http://www.tributi.eng.it

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 14
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

comma 9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2). Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

comma 9-bis. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

determinazione superficie tassabile in fini Tares Empty Re: determinazione superficie tassabile in fini Tares

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.