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Approvato il modello CUD 2013
Con il provvedimento dell'11 gennaio 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato in via definitiva il modello Cud 2013 con le relative istruzioni.
Il modello di certificazione dovrà essere utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, corrisposti nel periodo d’imposta 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, nonché a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva. Nel modello, inoltre, trovano esposizione l’ammontare delle relative ritenute d’acconto subite e delle detrazioni effettuate. Lo schema di certificazione unica è altresì utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2012 che non abbiano concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta dovrà compilare la certificazione consegnandola in duplice copia al contribuente entro il 28 febbraio, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore dipendente.
Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità per il rilascio della certificazione, entro il medesimo termine del 28 febbraio, della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), TUIR. Tale adempimento riguarda i notai, gli intermediari professionali e le società che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Nel modello 2013 trova conferma l’agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da specifici accordi o contratti collettivi, e consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, con un massimale di 2.500,00 euro lordi.
Confermata, inoltre, l’agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all’estero che facciano rientro in Italia, commisurato in una riduzione dell’imponibile fiscale nella misura dell’80% per i contribuenti di sesso femminile e del 70% per quelli di sesso maschile. Viene confermata, infine, la detrazione per il personale impiegato nel comparto sicurezza, prevista quest’anno per un importo pari a 145,75 euro.
Tra le novità contenute nel modello 2013, figura il cambiamento dell’importo della quota esente relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori transfrontalieri, che per il 2012 ammonta a 6.700,00 euro.
A partire da quest’anno, inoltre, per i lavoratori di prima occupazione sarà possibile fruire di una maggiore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005), utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I dati in questione dovranno essere inseriti nell’apposita sezione “Altri dati” (punto 122 e seguenti del CUD).
Fonte:Almacentroservizi
Il modello di certificazione dovrà essere utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 TUIR, corrisposti nel periodo d’imposta 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, separata, nonché a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva. Nel modello, inoltre, trovano esposizione l’ammontare delle relative ritenute d’acconto subite e delle detrazioni effettuate. Lo schema di certificazione unica è altresì utilizzato ai fini dell’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2012 che non abbiano concorso alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP. Il datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta dovrà compilare la certificazione consegnandola in duplice copia al contribuente entro il 28 febbraio, ovvero, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore dipendente.
Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità per il rilascio della certificazione, entro il medesimo termine del 28 febbraio, della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), TUIR. Tale adempimento riguarda i notai, gli intermediari professionali e le società che intervengono nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria.
Nel modello 2013 trova conferma l’agevolazione sulle somme erogate ai lavoratori per incremento della produttività, in attuazione di quanto previsto da specifici accordi o contratti collettivi, e consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%, con un massimale di 2.500,00 euro lordi.
Confermata, inoltre, l’agevolazione destinata ai lavoratori impiegati all’estero che facciano rientro in Italia, commisurato in una riduzione dell’imponibile fiscale nella misura dell’80% per i contribuenti di sesso femminile e del 70% per quelli di sesso maschile. Viene confermata, infine, la detrazione per il personale impiegato nel comparto sicurezza, prevista quest’anno per un importo pari a 145,75 euro.
Tra le novità contenute nel modello 2013, figura il cambiamento dell’importo della quota esente relativa ai redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori transfrontalieri, che per il 2012 ammonta a 6.700,00 euro.
A partire da quest’anno, inoltre, per i lavoratori di prima occupazione sarà possibile fruire di una maggiore deduzione per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005), utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I dati in questione dovranno essere inseriti nell’apposita sezione “Altri dati” (punto 122 e seguenti del CUD).
Fonte:Almacentroservizi
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