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debito fuori bilancio

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Messaggio  collodi Ven 5 Nov 2010 - 10:22

L'amministrazione comunale vuole riconoscere un debito fuori bilancio da sentenza esecutiva che condanna il comune al risarcimento di diversi milioni di euro.
La proposta di delibera consiliare di riconoscimento del debito sarà affiancata da altre delibere di variazione di bilancio annuale (2010) e pluriennale (2011/2012) al fine di realizzare il piano di rateizzazione previsto dall'art. 194 comma 2 267/2000. Piano di rateizzazione non concordato con il creditore. In particolare, nel suddetto piano è previsto l'accantonamento dell'avanzo di amministrazione 2010, circa 40 mila euro, e di quello del 2011, presumibile in una somma della stessa entità; mentre per il 2012 è prevista l'iscrizione in bilancio di una somma pari al valore di alcuni immobili di proprietà comunale a totale copertura del debito.
Ecco la domanda: è possibile iscrivere tali somme (valore immobili proprietà comunale) solo a seguito di una perizia giurata che ne stima il valore?
Per iscrivere tali somme in bilancio non sarebbe necessario un atto che giuridicamente attesti la volontà di un potenziale acquirente di acquistare tali immobili?
Operando in questa maniera non si rischia di venire meno ai requisiti di veridicità e certezza del bilancio, anche alla luce di quanto pronunciato dalla deliberazione n.20/2007/G della Corte dei Conti sezione regionale del controllo per l'Emilia Romagna?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia rispondere.

collodi

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Messaggio  Paolo Gros Ven 5 Nov 2010 - 14:08

Direi di partire chiarendo alcuni concetti:
L'amministrazione deve obbligatoriamente riconoscere il debito poiche' proveniente da sentenza esecutiva( Sono infatti da ritenersi "esecutive" sia le sentenze passate in giudicato, sia le sentenze immediatamente esecutive) onde evitare gli atti esecutivi con aggravio di spesa procedurale che compone responsabilita' erariale in capo al CC stesso.
La deliberazione di riconoscimento deve essere preceduta dalla opportuna variazione di bilancio , o contestuale, poiche' non si potrebbe altrimenti riconoscere un debito senza averne la copertura finanziaria.
L'art. 194, comma 2 del Tuel. ribadisce la possibilità di provvedere al pagamento anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori; è inoltre possibile, per il pagamento dei debiti riconoscibili, procedere a transazione con la parte creditrice mediante la stipula di atto scritto e la redazione di apposito verbale (articolo 1965 Cod. civile ).L'atto transattivo non e' pero' nel diritto riconducibile alla ratio di debito fuori bilancio.

Primo gradino dell'arbitrarieta' ed illegittimita' dell'atto : manca la convenzione e quindi l'assenso dei creditori.

Ciò premesso, si pone il problema dei tempi e delle modalità di pagamento del debito derivante da sentenza immediatamente esecutiva, ma non ancora definitiva (debito che nella normativa precedente al DLgs n. 77/1995 non era riconoscibile). Sono emerse infatti alcune perplessità in ordine alla necessità di pagare immediatamente somme cospicue a seguito di sentenza non ancora passata in giudicato: a parte la difficoltà non trascurabile di reperire il finanziamento senza pregiudicare gli equilibri economico-finanziari, una volta pagato il debito si porrebbe il problema di come ripetere la somma in caso di vittoria in Cassazione. Il problema si è fatto oggi più pressante, considerato che le sentenze di primo grado sono molto spesso immediatamente esecutive.

Sarebbe certamente opportuno concordare con la controparte forme di pagamento coperte da garanzia (pagamento immediato dietro presentazione di fideiussione; pagamento su deposito vincolato, da rendere disponibile alla controparte solo dopo l'esito in Cassazione). E' stata persino sostenuta la legittimità di un rinvio del materiale pagamento fino al passaggio in giudicato della sentenza, ferma restando l'opportunità di procedere subito quantomeno al riconoscimento del debito e al suo inserimento in bilancio a garanzia sia del debito stesso, sia degli equilibri finanziari di lungo periodo, in modo da evitare che il predetto rinvio possa pregiudicare la solvibilità da parte dell'ente - il che si tradurrebbe in un eccessivo e ingiustificato sacrificio del soggetto da risarcire.
Tale scelta è resa possibile dal disposto di cui all'art. 159 del Tuel che non a caso dispone l'impignorabilità delle somme destinate alle retribuzioni, all'ammortamento dei mutui e ai "servizi indispensabili".

Cio' detto e' del tutto evidente che il quadro descritto e' insostenibile :
in primis : e' di fatto difficile accantonare l'avanzo 2010 prima che il medesimo venga accertato con il rendiconto 2010 ed inoltre 40.000 euro su diversi milioni e' inverosimile.
in secundis: l'avanzo 2011 e' il mondo dei sogni e non costituisce garanzia alcuna per il creditore.
in ultimis : l'alienazione nel 2012 di un immobile messo in questi termini e' davvero poco plausibile e contrasta con quasi tutti i principi contabili.
Nel pluriennale 2012 devo gia' in sede di riconoscimento impegnare la somma e per poterlo fare devo accertare l'entrata , ma con che titolo giuridico ?
L'unico possibile non e' neppure il compromesso di vendita ma il vero e proprio atto di vendita.

Caro collega sostenere una deliberazione di tal guisa con parere favorevole e' come cercare di arginare l'uscita dell'acqua da uno scolapaste!

Ribadisco che l'unica soluzione percorribile e' concordare con la controparte forme di pagamento coperte da garanzia facendo ricorso a tutte le forme di finanziamento possibili rammentando che gli interessi corrono e compongono se il ritardo e' colposo responsabilita' erariale.
Non conosco l'entita' del tuo bilancio e se diversi milioni di euro compongano un problemone, un problemino o alcun problema ma in qualsiasi caso occorre se possibile evitare il dissesto che ultima ratio rimarrebbe comunque un'alternativa.
Buona fortuna .
Paolo Gros
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Messaggio  online67 Gio 10 Mag 2012 - 5:58

Se il Comune e' soccombente in un giudizio ove il giudice ha riconosciuto l'obbligo di pagare le spese legali come ci si comporta? Sono riconoscibili le stesse come debito fuori bilancio e a quali condizioni? Se non sono riconoscibili (e la responsabilita' e' da ascrivere a chi ordino' la spesa legale) come ci si comporta a fronte delle richieste dei legali ?

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Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Mag 2012 - 0:36

tali spese sono riconoscibili salvo azione di rivalsa avverso il funzionario responsabile dell'eventuale danno
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