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parere corte emilia sui proventi contravvenzioni e destinazione ai fini incentivo

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Messaggio  francodan Mar 21 Giu 2011 - 3:28

Il Sindaco del comune di Codigoro (FE), per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l’interpretazione del comma 5 bis dell’articolo 208 del D.Lgs. 285/1992, come modificato dalla legge 120/2010. In particolare, si chiede se sia possibile iscrivere una quota (non superiore al 25%) dei proventi contravvenzionali di cui al comma 4 lett. C) nella quota di cui all’articolo 15, comma 1, lett. K del CCNL ovvero nella quota di cui all’articolo 15, comma 5, del CCNL.
Si chiede infine se l’incremento del fondo ai sensi dell’articolo da ultimo citato sia possibile dal momento che l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità dell’anno 2006.
ritenuto in
DIRITTO
L’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.
Con riguardo al piano oggettivo, gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 hanno ritenuto ammissibili le richieste di pareri relative ad atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all’interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare.
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5/2006 del 17 febbraio 2006, ha inteso ulteriormente precisare i limiti oggettivi della funzione consultiva, chiarendo che essa deve ritenersi circoscritta “alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.
Se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase ‘discendente’ distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normative di carattere contabilistico”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di parere in esame risulta, pertanto, essere ammissibile sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Nel merito, si osserva che la questione di cui trattasi è stata ampiamente già affrontata da precedenti pareri di questa Corte (delibera n. 9 del 23 giugno 2006 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la regione siciliana in sede consultiva; delibera 961 del 13 ottobre 2010 della sezione regionale Lombardia), che hanno escluso la legittimità dell’utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale, mentre ritengono compatibile la destinazione dei medesimi a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni dettati da tale ultima norma.
Tale opzione interpretativa, poi, presuppone il rispetto del patto di stabilità dell’anno precedente e di quello in corso.
Da tale consolidato orientamento interpretativo il Collegio ritiene, quindi, che non sussistano sopravvenute argomentazioni giuridiche per discostarsene.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.
La Sezione, vista altresì la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/Inpr, ritiene il presente parere conforme all’orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, ed, in quanto tale, idoneo a mantenere uniformità di indirizzo ed a prevenire il rischio di pronunce contrastanti.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Emilia-Romagna, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Codigoro (FE).
Così deliberato in Bologna nell’adunanza del 17 giugno 2011.
IL PRESIDENTE
f.to ( Mario Donno )
IL RELATORE
f.to (Maria Teresa D’Urso)

Depositata in segreteria il 17 giugno 2011.
Il Direttore di segreteria
f.to ( Rossella Broccoli)




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parere corte emilia sui proventi contravvenzioni e destinazione ai fini  incentivo Empty Re: parere corte emilia sui proventi contravvenzioni e destinazione ai fini incentivo

Messaggio  francodan Ven 24 Giu 2011 - 0:43

sull'argomento anche sezione puglia per estratto
.....................................
Invero, la formulazione normativa del novellato comma 5-bis dell’art. 208 non pare lasciare dubbi residui circa la volontà del legislatore di superare i contrasti interpretativi e consentire anche agli enti locali di destinare i proventi al trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Difatti, il comma 5-bis prevede tra le possibili destinazioni le seguenti:
- il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi notturni;
- il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
- l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.
La chiara ed evidente separazione delle possibili destinazioni delle risorse tra il finanziamento del potenziamento del servizio e il finanziamento dell’acquisto di beni strumentali al potenziamento del servizio indica che il legislatore ha inteso includere nella prima fattispecie le prestazioni lavorative aggiuntive del personale dipendente connesse a determinati progetti di potenziamento.
E’ indubbio, altresì, che l’espresso riferimento a progetti di potenziamento riconduca la fattispecie alla disposizione dell’art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, anziché a quella del comma 1, lett. k e preclude la possibilità di finanziare con tali risorse il fondo per il lavoro straordinario.
Occorre, pertanto, assicurare la stretta osservanza degli orientamenti applicativi diffusi dall’ARAN (parere 499-15L1) con riferimento alla disciplina dell’art. 15, comma 5, citato.
Peraltro non è dato ravvisare un contrasto interpretativo tra le Sezioni regionali di controllo citate in fatto, in quanto nel parere della Sezione toscana (negli stessi termini anche la Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la deliberazione n. 5/2011/SRCPIE/PAR del 28 gennaio 2011) si fa riferimento a determinate modalità di espletamento del servizio (lavoro straordinario, turnazione, flessibilità oraria) senza riconnettere ad esse un determinato trattamento contabile, mentre nel parere della Sezione lombarda (confermato successivamente con le delibere della stessa Sezione n. 975/2010/PAR e 976/2010/PAR del 4 novembre 2010, 7/2011/PAR del 13 gennaio 2011 e dalla delibera n. 12/2011/PAR del 4 marzo 2011 della Sezione regionale di controllo per la Liguria) si individua la componente del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività alla quale affluiscono le risorse e la conseguente procedura amministrativo-contabile da adottarsi.
P.Q.M.
Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Puglia.
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