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3 partecipanti
RECUPERO QUOTE PENSIONI BENEFICI CONTRATTUALI
Buongiorno Sig. Paolo Gros le chiederei cortesemente, se potrebbe rispondermi a questo
quesito: l'Inpdap ci richiede con nota, il recupero della quota di pensione a carico dell'Ente (COMUNE) per l'applicazione dei benefici contrattuali su una pensione liquidata con decorrenza 3/1996. E' possibile a distanza di 16 anni circa richiedere tali somme relative al biennio economico 96 - 97 stante che il contratto è stato sottoscritto ben 16 anni fà (16.07.1996). Non c'è prescrizione?
Nell'attesa di una Sua risposta si porgono distinti saluti
quesito: l'Inpdap ci richiede con nota, il recupero della quota di pensione a carico dell'Ente (COMUNE) per l'applicazione dei benefici contrattuali su una pensione liquidata con decorrenza 3/1996. E' possibile a distanza di 16 anni circa richiedere tali somme relative al biennio economico 96 - 97 stante che il contratto è stato sottoscritto ben 16 anni fà (16.07.1996). Non c'è prescrizione?
Nell'attesa di una Sua risposta si porgono distinti saluti
lorvinc- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 09.01.13
recupero
se non vi sono stati atti interruttivi del diritto la prescrizione e' quella civile breve di cinque anni
Recupero quote pensione - termini di prescrizione
In base a cosa il termine di prescrizione è da intendersi quinquennale?
Secondo la Cassazione n. 18148/06, le somme dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Pertanto il termine di prescrizione è stabilito in 10 anni.
Il recupero delle quote pensione può essere ricompreso in quest'ultima fattispecie?
Grazie per la collaborazione.
Secondo la Cassazione n. 18148/06, le somme dovute per omesso, insufficiente o ritardato versamento non hanno natura giuridica di contributo, ma di sanzione e pertanto ad esse non si applica il disposto di cui all'art. 3 comma 9 legge 335/95. Pertanto il termine di prescrizione è stabilito in 10 anni.
Il recupero delle quote pensione può essere ricompreso in quest'ultima fattispecie?
Grazie per la collaborazione.
Nicoron- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.13
Quote pensione ad onere ripartito - contributi o altro onere?!
Indubbiamente le somme in oggetto (di cui al Decreto del Ministero del Tesoro del 23/07/1991) non rappresentano sanzioni, ma difficilmente possono essere classificate come contributi...
Secondo alcune fonti [http://www.wikilabour.it/Default.aspx?Page=contributi&AspxAutoDetectCookieSupport=1#Prescrizione_5] "quando l’omissione riguarda la tutela pensionistica – per la quale non opera pienamente il principio di automaticità della prestazione e dunque l’omissione può comportare il mancato conseguimento da parte del lavoratore della prestazione previdenziale - decorso il termine decennale, il dipendente può promuovere un’azione affinché il datore di lavoro versi la riserva matematica corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per il mancato pagamento dei contributi".
Se le quote pensione ad onere ripartito fossero classificabili tra queste tipologie di "contribuzioni" allora non ci sarebbe termine di prescrizione (almeno verso il lavoratore), giusto?
Secondo alcune fonti [http://www.wikilabour.it/Default.aspx?Page=contributi&AspxAutoDetectCookieSupport=1#Prescrizione_5] "quando l’omissione riguarda la tutela pensionistica – per la quale non opera pienamente il principio di automaticità della prestazione e dunque l’omissione può comportare il mancato conseguimento da parte del lavoratore della prestazione previdenziale - decorso il termine decennale, il dipendente può promuovere un’azione affinché il datore di lavoro versi la riserva matematica corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per il mancato pagamento dei contributi".
Se le quote pensione ad onere ripartito fossero classificabili tra queste tipologie di "contribuzioni" allora non ci sarebbe termine di prescrizione (almeno verso il lavoratore), giusto?
Nicoron- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.13
Quote pensione ad onere ripartito - prescrizione DECENNALE
Buongiorno, a seguito degli approfondimenti eseguiti in merito all'oggetto segnalo che in base al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, nota n. 7751 del 05 ottobre 2010, gli oneri dovuti dagli Enti iscritti per riconoscimenti di benefici in sede di pensione sono assoggettati alla prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 del c.c., decorrente dal giorno dell'avvenuto pagamento del trattamento pensionistico/previdenziale: "il credito vantato dall'INPDAP a titolo di rimborso ... scaturente dai maggiori oneri sostenuti per la concessione di benefici pensionistici a favore di determinate categorie di soggetti appare rivestire la normale natura di credito ordinario, posto che il carattere previdenziale dei pagamenti effettuati dal detto ente previdenziale rimane limitato al rapporto intercorrente tra beneficiario ed ente pensionistico. Stante quanto sopra, dunque, appare applicabile, ai detti crediti la ordinaria disciplina della prescrizione, in assenza di qualsivoglia statuizione derogatoria all'interno delle norme che dispongono tali benefici pensionistici ...omissis... L'inerzia del titolare del credito, dunque, non può essere valutata secondo le norme civilistiche di riferimento (art. 2935 c.c.), decorrendo la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi, dalle date dei pagamenti effettuati."
Nicoron- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 11.10.13
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