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riscossione coattiva

4 partecipanti

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riscossione coattiva Empty riscossione coattiva

Messaggio  AURELIETTO Gio 24 Gen 2013 - 6:02

salve,
vorrei sottoporre un quesito circa la procedura da adottare per la riscossione coattiva ici anno 2006.
nel 2011 ho inviato avviso di acc (ici 2006) e il contribuente non ha provveduto al ritiro della raccomandata: pertanto la notifica è avvenuta per compiuta giacenza.
ho affidato la riscossione coattiva di tale accertam e la societa affidataria ha emesso avviso bonario di pagamento.
ora il contribuente mi scrive dicendo:
non ha mai ricevuto l'avviso di accertamento entro i termini 31/12/2011;
non ho tenuto conto dei versamenti fatti dalla moglie che non risulta proprietaria in catasto.
come devo procedere?
posso fare un discarico parziale delle cartella anche se i termini per il riesame sono scaduti? Basketball

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Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Gen 2013 - 6:03

in sede di contenzioso la notifica per comopiuta giacenza verra' cassata e presa come motivazione di accoglimento del ricorso
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riscossione coattiva Empty Re: riscossione coattiva

Messaggio  Lucio Guerra Gio 24 Gen 2013 - 8:51

confermo che la compiuta giacenza non ha valore di notifica
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Messaggio  Ospite Gio 24 Gen 2013 - 13:05

lucio guerra ha scritto:confermo che la compiuta giacenza non ha valore di notifica

qual'è la soluzione? si assume qualche investigatore privato?

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riscossione coattiva Empty Re: riscossione coattiva

Messaggio  Savio Gio 24 Gen 2013 - 13:45

lucio guerra ha scritto:confermo che la compiuta giacenza non ha valore di notifica
ma se la notifica è stata fatta con la busta verde (atti amministrativi) ritengo che la compiuta giacenza non potrebbe essere eccepita quale motivo di nullità della stessa.

Savio

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Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Gen 2013 - 0:04

a parte il colore della busta ( verde e' per gli atti giudiziari ) la niotificazione per compiuta giacenza e' pacifico nella giurisprudenza venga cassata e ritenuta non soddisfacente del requisito della conoscibilita' da parte del trasgressore.
Se poi si vuole comunque procedere e perdere in commissione , ciascuno valuti
Paolo Gros
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riscossione coattiva Empty Re: riscossione coattiva

Messaggio  Ospite Ven 25 Gen 2013 - 1:03

Paolo Gros ha scritto:a parte il colore della busta ( verde e' per gli atti giudiziari ) la niotificazione per compiuta giacenza e' pacifico nella giurisprudenza venga cassata e ritenuta non soddisfacente del requisito della conoscibilita' da parte del trasgressore.
Se poi si vuole comunque procedere e perdere in commissione , ciascuno valuti

Ma come si può ovviare se il soggetto non si trova?

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riscossione coattiva Empty Re: riscossione coattiva

Messaggio  Lucio Guerra Ven 25 Gen 2013 - 2:21

IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.

La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.

La procedura da osservare è la seguente:

a.affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile precisare che per "porta" si intende l'accesso all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso da terzi.
Si osserva poi che la dizione usata nell'art. 140 c.p.c. dal legislatore per l'affissione dell'avviso "busta chiusa e sigillata" differisce da quella utilizzata per la consegna a terzi o il deposito dell'atto da notificare nell'art. 137 c.p.c. "busta che provvede a sigillare". In conclusione nel primo caso la busta è "chiusa e sigillata" nel secondo solo "sigillata".
La questione potrebbe risultare irrilevante poiché una busta sigillata è necessariamente anche chiusa non potendo essere allo stesso tempo aperta e sigillata. Tuttavia è legittimo chiedersi se con il termine "chiusa", anche se è ipotizzabile sia stato usato come rafforzativo, si sottenda l'adozione di particolari e non meglio precisate cautele.
Il contenuto dell'avviso è indicato nell'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, natura dell'atto, indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato e davanti al quale si deve comparire con la data ed il termine di comparizione, data e firma dell'ufficiale giudiziario).
b.deposito di copia dell'atto da notificare nella casa comunale, in busta sigillata (ad es. : ufficio messi) riportante all'esterno il numero cronologico della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;
c.invio all'interessato di lettera raccomandata A.R. per informarlo del deposito dell'atto nella casa comunale.Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordine materiale.
La notificazione ai sensi dell'articolo 140 si considera effettuata con il compimento delle tre formalità sopra descritte (affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito.

Sotto l'aspetto strettamente operativo, si ritiene opportuno sintetizzare come segue le varie fasi in cui si articola la notifica ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.:

■il messo, conoscendo - in base alle risultanze anagrafiche o alle informazioni assunte - la residenza, dimora o domicilio del destinatario nel territorio del comune, si reca presso i luoghi indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio o azienda) per effettuare la notifica, ma non trova il destinatario od altra persona idonea a ricevere l'atto.
■Il messo affigge, nei modi sopra precisati, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda avviso che depositerà l'atto nella casa comunale.
■Il messo, rientrato in sede, redige e provvede per l'invio di lettera raccomandata A.R. al destinatario con la quale da notizia del deposito nella casa comunale.
■Il messo redige la relata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.. sia sull'originale che nella copia che deposita con le modalità in precedenza descritte.
Circa la durata del deposito ed il ritiro dell'atto, l'articolo 140 e le altre norme del c.p.c. nulla precisano.

In ordine alla prima questione è stato formulato un quesito all'ANCI. Nella risposta, fornita il 4.6.2003, è stato espresso il parere che "... è sconsigliabile comunque porre termine al deposito fino a quando non sia terminata la sequenza processuale-procedimentale entro la quale l'atto si colloca. Non è quindi possibile fissare un termine massimo in generale per la giacenza, ma bisogna di volta in volta esaminare le singole fattispecie."

Dal predetto parere non si ricava alcuna utilità pratica in quanto, pur non venendo esclusa in assoluto la possibilità di un termine, il calcolo risulta non immediato (valutazione di una molteplicità di situazioni ed elementi che possono anche non essere nella disponibilità del messo comunale) e non definibile in via generale.

Sono, pertanto, auspicabili precise indicazioni a livello normativo atteso che, per quanto concerne il trattamento, il Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 11, comma 1, lett. e), prevede la conservazione dei dati stessi (che nel caso in esame sono quelli contenuti nell'atto inserito nella busta sigillata in deposito) per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati.
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Messaggio  Ospite Ven 25 Gen 2013 - 4:06

Robe da matti. Pensa un po' se nessuno ritirasse le raccomandate, si metterebbe in ginocchio un Comune.

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 25 Gen 2013 - 5:55

proprio così

ed infatti, quelli ben informati, non ritirano mai nulla e sono sempre i soliti noti, e quindi inizia il calvario comunale .......
Lucio Guerra
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