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INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE ELETTIVE MONOCRATICHE.
L' articolo 13, comma 3°, del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convert. in Legge n.148/11 afferma:
"Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e successive modificazioni, le carche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta".
Quindi la norma che prevedeva incompatibilità solo per i comuni al di sopra dei ventimila abitanti è stata superata? E se si, in caso di incompatibilità c'è la decadenza automatica dalla carica o deve essere l' interessato a optare per l' una o per l' altra carica atteso che si parla di "opzione " in questa legge?
Per evitare che il comune venga commissariato entro quando (riferito alla data del 24 febbraio) devono giungere le eventuali dimissioni del Sindaco?
"Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e successive modificazioni, le carche di deputato e di senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta".
Quindi la norma che prevedeva incompatibilità solo per i comuni al di sopra dei ventimila abitanti è stata superata? E se si, in caso di incompatibilità c'è la decadenza automatica dalla carica o deve essere l' interessato a optare per l' una o per l' altra carica atteso che si parla di "opzione " in questa legge?
Per evitare che il comune venga commissariato entro quando (riferito alla data del 24 febbraio) devono giungere le eventuali dimissioni del Sindaco?
Biagio Cistulli- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 03.07.11
opzione
deve essere l' interessato a optare per l' una o per l' altra carica atteso che si parla di "opzione "
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