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Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013

2 partecipanti

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Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013 Empty Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013

Messaggio  GUEVARA Mer 30 Gen 2013 - 8:22

GENT.MI IL NOSTRO SEGRETARIO,
HA CHIESTO DI VERIFICARE LA RIDUZIONE DELLE SPESE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE E QUELLE DI RAPPRESENTANZA. NON HA CITATO LA NORMA MA HA INDICATO PER LE SPESE DI FORMAZIONE ANNO 2013 UNA RIDUZIONE DEL 50%. QUALCUNO DI VOI HA NOTIZIA?
BUON LAVORO E GRAZIE

GUEVARA

Messaggi : 27
Data d'iscrizione : 09.05.12

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Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013 Empty riduzione

Messaggio  Paolo Gros Gio 31 Gen 2013 - 0:10

beh uin realta' la norma e' del 2010 e nel forum se ne e' parlato con abbondanza.

Vai al link
http://www.aranagenzia.it/attachments/article/3191/Quadro%20sinottico%20delle%20misure_enti%20locali.pdf

ed hai un quadro sinottico

Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

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Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013 Empty spese di formazione - di rappresentanza/ locazione

Messaggio  GUEVARA Gio 31 Gen 2013 - 1:51

Gent.mo Dr. Gros,
l'Ente ha applicato la norma a decorrere dal 2010, come da Lei ricordato,
tuttavia il Segretario in conferenza ha chiesto di verificare l'ulteriore riduzione a decorrere
dall'anno 2013 che mi conferma: non esiste; così come è ancora attuale la nota di ANCI che riporto di seguito:

"I vincoli di riduzione in termini percentuali su singole voci di spesa previsti dalla normativa statale
non operano in modo cogente e diretto".
Le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive
della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite
complessivo posto.
Ciascun Ente soddisfa il vincolo di legge garantendo un risparmio complessivo non inferiore a quello
derivante dall’applicazione delle singole misure, ben potendo definire autonomamente gli importi e le
percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa.
Sono questi i principi generale desumibili dalle due sentenze, la n. 139/2012 e la n. 173/
2012 con le quali la Corte costituzionale si è recentemente espressa in tema di legittimità delle
misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/
10 convertito con legge n. 122/10.
In particolare, con la prima sentenza in commento la Corte si è pronunciata sulle misure
contenute nell’articolo 6 del DL 78/2010, relative al contenimento dei costi degli apparati
amministrativi; tali misure, impongono, come noto, tagli puntuali quali la riduzione del 10 per
cento, rispetto al 2010, indennità, di compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte ai
componenti di organi; il contenimento entro il 20 per cento del 2009 delle spese per studi ed
incarichi di consulenza e delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza; la soppressione delle indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate
dal personale contrattualizzato con mezzo proprio, nonché la riduzione del 50 per cento rispetto al
2009 delle spese per le missioni e per la formazione; la riduzione dell’80 per cento rispetto al 2009
delle spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi.
Il comma 20, poi, stabilisce che tali disposizioni non si applicano in via diretta alle regioni,
alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali “costituiscono
disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica”.
La Corte, precisando che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come
disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali, ha ritenuto che le disposizioni
contenute nell’articolo 6 “prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di
spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell’ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa”.
Secondo la Corte dunque, l’art. 6 è costituzionalmente legittimo in quanto e nella misura in
cui «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma
globale, dei precetti in gioco, conduce all’isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del
2011). In base a tale principio, le Regioni e gli Enti locali devono ridurre le spese di funzionamento
amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato.
Ne deriva che il medesimo articolo non intende imporre “l’osservanza puntuale ed incondizionata dei
singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011).
La Corte, dunque, ribadisce il carattere complessivo e generale che debbono avere le misure
di contenimento delle spese imposte dallo Stato alle autonomie territoriali affinché sia rispettato
il dettato costituzionale, con ciò individuando un percorso applicativo delle misure contenute
nell’articolo 6 rispettoso delle autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti.
Seguendo le indicazioni della Corte, dunque, ciascun Ente deve assicurare un risparmio
complessivo corrispondente a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato, ma non essendo imposto
l’obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, sono ammesse compensazioni a
condizione di assicurare comunque il risparmio previsto dall’art. 6 nella sua interezza.
Sulla stessa falsariga la sentenza n. 173/2012, nella quale tra le altre cose, la Corte si
esprime circa la legittimità dell’art. 9, c. 28 del dl 78/2010, che impone, a partire dal 2011, limiti alla
possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato
e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa (il limite è
quello del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009); nonché limiti alla
spesa sostenibile dalle stesse amministrazioni per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti
formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio (anche qui il limite è pari al 50 per
cento della corrispondente spesa sostenuta nel 2009).
Anche in questo caso, la Corte ha ritenuto che la norma ponga un obiettivo generale di
contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello
costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal
rapporto di impiego a tempo indeterminato, lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le
misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste.
Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola
tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per
cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009.
Proprio in considerazione di tale possibilità di compensazione, la norma in oggetto è da
ritenersi, per la Corte, costituzionalmente legittima.
D’altronde, tale orientamento si pone perfettamente in linea con le precedenti pronunce;
quando infatti la Corte è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale di norme
che impongono tagli a singole voci di spesa, senza alcuna possibilità di compensazione,
coerentemente ne ha dichiarato l’illegittimità: basti ricordare, sempre in tema di vincoli alle
assunzioni ed alle spese di personale, la sentenza n. 390/2004 con cui è stata
l’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nella parte
in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato dovessero comunque, essere contenute
"entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno 2003”.
La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio
di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e
puntuale e per il suo oggetto, “si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti
locali.”.
Appare dunque ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale per
cui la legge statale può prescrivere alle autonomie territoriali criteri (ad esempio, di privilegiare
il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio,
contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare
per raggiungere quegli obiettivi. Pertanto, le singole norme statali che impongono alle autonomie
locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella
misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto, lasciando agli enti ampia
libertà di allocazione delle risorse fra i diversi e singoli ambiti e obiettivi di spesa.
buona giornata e grazie.

GUEVARA

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Riduzione spese per la formazione, di rappresentanza ANNO 2013 Empty spese

Messaggio  Paolo Gros Gio 31 Gen 2013 - 3:14

l'ulteriore riduzione a decorrere
dall'anno 2013 che mi conferma: non esiste;

infatti non esiste
Paolo Gros
Paolo Gros
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