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opera pia - natura giuridica

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opera pia - natura giuridica Empty opera pia - natura giuridica

Messaggio  ragpae Lun 8 Nov 2010 - 7:26

nel nostro comune ha sede presso la sede municipale un'opera pia che trae orgine da un legato. ai sensi dello statuto detta fondazione è stata eretta a ente morale con R.D. 8 /03/1934 n. 741 ai sensi della legge 17/07/1890 n. 6972. l'opera pia esplica la sua beneficenza mediante l'istituzione di corsi gratuiti professionali di istruzione agraria per giovani agricoltori oppure anche mediante borse di studio.l'opera pia trae i mezzi per il suo funzionamento dalle rendite provenienti dall 'affitto di alcuni appartamenti di sua proprietà. le funzioni del segretario dell'opera pia sono svolte dal segretario comunale con compenso e quelle di tenuta della contabilità da parte di un dipendente del comune con compenso. il servizio tesoreria è svolto dal tesoriere comunale. ci si chiede la natura giuridica di tale ente (IPAB?) e la normativa di riferimento. grazie

ragpae

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opera pia - natura giuridica Empty Opera pia natura giuridica

Messaggio  Paolo Gros Lun 8 Nov 2010 - 9:46

L'opera pia di cui scrivi in base alla norma citata nacque come Ipab.
Con la sentenza 7 aprile 1988, n. 396 (G.U. 13.4.1988, n. 15) la Corte costituzionale ha definitivamente posto fine all'obbligatoria veste giuridica pubblicistica degli enti assistenziali regionali, dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 1 della L.n. 6972 del 1890, norma che per più di un secolo aveva impedito la libera espressione dell'iniziativa privata nel settore e, di fatto, aveva ostacolato la piena attuazione dell'art. 38 della Costituzione.
La Corte ha altresì indicato una duplice via - giudiziale ed amministrativa - per la privatizzazione delle IPAB, con la conseguenza che, in assenza della traduzione in precetti legislativi dei suggerimenti contenuti nella sentenza n. 396 del 1988, mentre le Regioni hanno atteso l'individuazione statale dei criteri de quo che, come si vedrà di seguito, sono stati formulati con il DPCM 16.2.1990, la giurisprudenza ha da subito inaugurato un trend di privatizzazioni utilizzando criteri parzialmente difformi da quelli indicati dalla Corte, con ciò vanificando quanto la Corte stessa aveva prefigurato in ordine alla fungibilità delle due vie proposte.
La perdurante carenza di una legislazione organica di riforma del settore ha indotto il Governo a formulare, con il DPCM 16.2.1990 (G.U. 23.2.1990, n. 45), precise linee guida alle Regioni per la concreta attuazione della sentenza della Corte cost. n. 396 del 1988.
La Corte ha altresì chiarito che la privatizzazione delle IPAB rappresenta una modificazione dello status della persona giuridica, che come tale non comporta apprezzamenti di natura discrezionale, essendo vincolata alla verifica della sussistenza di requisiti obiettivamente riscontrabili; contrariamente al riconoscimento giuridico, che ha carattere costitutivo, il provvedimento di privatizzazione ha mera valenza dichiarativa, essendo rinvenibile in capo all’IPAB un vero e proprio diritto soggettivo alla qualificazione conforme alla propria effettiva natura.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento della qualificazione giuridica di diritto privato, il DPCM 16.2.1990 distingue tre categorie di IPAB privatizzabili: le istituzioni a carattere associativo, le istituzioni promosse ed amministrate da privati e le istituzioni di ispirazione religiosa. Alla definizione in positivo dei requisiti il DPCM 16.2.1990 associa poi l'onere di accertamento, in negativo, dell'eventuale avvenuta cessazione del perseguimento delle finalità assistenziali (comma 3°) e dell'intervenuta concentrazione nell'ECA o comunque dell’avvenuto passaggio sotto la sua amministrazione.
Alla luce della natura giuridica privata e del potere di nomina degli amministratori di IPAB, perde di pregnanza il criterio di privatizzazione legato alla composizione dell'organo collegiale deliberante: la presenza, nel suo seno, di uno o più amministratori di nomina pubblica non muta infatti la sua natura sostanzialmente privatistica.
D'altra parte, è pacifico in dottrina che l'organo di amministrazione di una fondazione privata ex art. 12 del cod. civ. possa essere composto anche da membri di nomina pubblica, senza per questo che ne risulti mutato il regime giuridico. Significativo è il fatto che ciò venga ribadito proprio in una circolare regionale disciplinante le procedure amministrative di privatizzazione delle 1PAB, quasi che la Regione interessata abbia inteso introdurre, quantomeno a livello interpretativo, un temperamento al rigido criterio mutuato dal DPCM 16.2.1990.
L’art. 10 della elgge di riforma delle Ipab prevede poi che le IPAB che non possono (o non vogliono) privatizzarsi o aggregarsi in una delle forme consentite mantengano la personalità giuridica di diritto pubblico contemporaneamente trasformandosi in aziende private, in cui privato sia il regime del personale dipendente e privata sia l’ottica del controllo pubblico, orientato all’efficienza ed efficacia degli interventi, più che alla mera legittimità degli atti.
Concludendo e' necessario verificare la legge della tua Regione in materia per comprendere se l'opera pia mantenga la natura giuridica pubblica o abbia assunto la natura giuridica privata.



Paolo Gros
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