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Spese di missione il parere Anci
Riporto il parere ANCI:
Con l'accordo relativo al rimborso delle spese di missione degli amministratori locali, raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con l'intervento del Ministro dell'interno, si è inteso definire l'interpretazione, non agevole, di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, lettera a) del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilendo: a) al punto 1: le modifiche apportate all'art. 84 del T.U.E.L. comportano una riduzione complessiva dei costi dovuti per il rimborso agli amministratori degli enti locali delle spese di viaggio e di soggiorno; b) al punto 2: nelle more dell'adozione del decreto previsto dal testo, ora modificato, dell'art. 84, il rimborso delle spese di soggiorno non può superare il limite massimo dell'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale 12 febbraio 2009, n. 37246; c) al punto 3: "fermi restando i limiti di cui al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali"; d) al punto 4: le misure del rimborso per missioni fuori del territorio nazionale di cui al D.M. del 2009 non possono più essere incrementate fino al 15%. La disposizione del punto 3) ha introdotto nuovi limiti e condizioni per i quali riteniamo che debba farsi riferimento all'art. 35 del CCNL 1998/2001 dell'area della dirigenza amministrativa del comparto Regioni-Autonomie il quale prevede al comma 4: - l'utilizzazione per le trasferte dei dirigenti di mezzi propri, previa autorizzazione che nel caso degli amministratori può essere espressamente compresa in quella già prescritta dall'art. 84, comma 1, del T.U.; - il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio ed eventuale custodia del mezzo; - un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Tale modalità di rimborso è stata stabilita dal comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali. In merito a tale norma il Ministero dell'interno con risoluzione n. 15900/TU/00/82-84 del 18 novembre 2008, confermate l¿11 febbraio ed il 2 marzo 2009, aveva ritenuto che dalla stessa erano esclusi i sindaci, presidenti delle province, componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali, consiglieri dei comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali continuavano ad applicarsi le disposizioni previste dai regolamenti degli enti. La condizione stabilita dal punto 3 dell'accordo del 6.10.2010 determina l'applicazione a tutti gli amministratori comunali e provinciali, per l'uso di mezzi propri di viaggio, del rimborso stabilito dal ricordato art. 77-bis; - per il rimborso delle spese di soggiorno (pasti e pernottamenti), tenuto conto della linea di contenimento dei costi affermata dall'accordo, si ritiene che dovranno applicarsi i limiti di minor misura tra quelli stabiliti dall'art. 2 dell'accordo e quelli previsti dal comma 5 del CCNL dei dirigenti. È auspicabile che in breve tempo sia approvato il nuovo decreto ministeriale che definisca in modo preciso ed equo la disciplina delle missioni degli amministratori degli enti locali.
Con l'accordo relativo al rimborso delle spese di missione degli amministratori locali, raggiunto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con l'intervento del Ministro dell'interno, si è inteso definire l'interpretazione, non agevole, di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, lettera a) del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, stabilendo: a) al punto 1: le modifiche apportate all'art. 84 del T.U.E.L. comportano una riduzione complessiva dei costi dovuti per il rimborso agli amministratori degli enti locali delle spese di viaggio e di soggiorno; b) al punto 2: nelle more dell'adozione del decreto previsto dal testo, ora modificato, dell'art. 84, il rimborso delle spese di soggiorno non può superare il limite massimo dell'80% degli importi indicati nel decreto interministeriale 12 febbraio 2009, n. 37246; c) al punto 3: "fermi restando i limiti di cui al punto 2, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali"; d) al punto 4: le misure del rimborso per missioni fuori del territorio nazionale di cui al D.M. del 2009 non possono più essere incrementate fino al 15%. La disposizione del punto 3) ha introdotto nuovi limiti e condizioni per i quali riteniamo che debba farsi riferimento all'art. 35 del CCNL 1998/2001 dell'area della dirigenza amministrativa del comparto Regioni-Autonomie il quale prevede al comma 4: - l'utilizzazione per le trasferte dei dirigenti di mezzi propri, previa autorizzazione che nel caso degli amministratori può essere espressamente compresa in quella già prescritta dall'art. 84, comma 1, del T.U.; - il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio ed eventuale custodia del mezzo; - un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km. Tale modalità di rimborso è stata stabilita dal comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali. In merito a tale norma il Ministero dell'interno con risoluzione n. 15900/TU/00/82-84 del 18 novembre 2008, confermate l¿11 febbraio ed il 2 marzo 2009, aveva ritenuto che dalla stessa erano esclusi i sindaci, presidenti delle province, componenti degli organi esecutivi comunali e provinciali, consiglieri dei comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali continuavano ad applicarsi le disposizioni previste dai regolamenti degli enti. La condizione stabilita dal punto 3 dell'accordo del 6.10.2010 determina l'applicazione a tutti gli amministratori comunali e provinciali, per l'uso di mezzi propri di viaggio, del rimborso stabilito dal ricordato art. 77-bis; - per il rimborso delle spese di soggiorno (pasti e pernottamenti), tenuto conto della linea di contenimento dei costi affermata dall'accordo, si ritiene che dovranno applicarsi i limiti di minor misura tra quelli stabiliti dall'art. 2 dell'accordo e quelli previsti dal comma 5 del CCNL dei dirigenti. È auspicabile che in breve tempo sia approvato il nuovo decreto ministeriale che definisca in modo preciso ed equo la disciplina delle missioni degli amministratori degli enti locali.
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