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centrale unica di committenza
L'obbligo di gestire le funzioni fondamentali in forma associata è prescritto per i comuni fino a 5000 abitanti ,ovvero 3000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. E' intercorso qualche parere autorevole cui è possibile fare riferimento per assumere il limite dei detti 3000 abitanti anche per la centrale unica di committenza per la quale la legge fa riferimento soltanto a 5000 abitanti??
carmen pastore- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 10.02.13
Re: centrale unica di committenza
Salve a tutti,
stando alla lettera dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006,
3-bis. "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni,
di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici."
non è scritto da nessuna parte che la somma degli abitanti dei comuni partecipanti all'eventuale "accordo consortile" debba superare i 5000 abitanti.... quindi un eventuale accordo tra 4 comuni che arrivano a 2800 abitanti per me sarebbe legittimo....voi che ne pensate????
stando alla lettera dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006,
3-bis. "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni,
di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti
uffici."
non è scritto da nessuna parte che la somma degli abitanti dei comuni partecipanti all'eventuale "accordo consortile" debba superare i 5000 abitanti.... quindi un eventuale accordo tra 4 comuni che arrivano a 2800 abitanti per me sarebbe legittimo....voi che ne pensate????
Peppino72- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 31.05.12
centrale
infatti e' cosi' poiche' la norma ci dice ...obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza
limite minimo unioni comuni
Peppino72 ha scritto:Salve a tutti,
stando alla lettera dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006,
3-bis.
non è scritto da nessuna parte che la somma degli abitanti dei comuni partecipanti all'eventuale "accordo consortile" debba superare i 5000 abitanti.... quindi un eventuale accordo tra 4 comuni che arrivano a 2800 abitanti per me sarebbe legittimo....voi che ne pensate????
l'articolo 14 comma 31 del DL 78/2010, come modificato dalla l. 135/2012 stabilisce il limite per le unioni in 10.000 ma non limite per le convenzioni o associazioni
"Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
(comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012)"
RE
Per quanto possa sembrare logico non mi pare altrettanto pacifico che la centrale unica di committenza possa essere istituita solo tra alcuni comuni della provincia. Questo è esplicitamento ammesso nel caso sia stata costituita un'unione. Se l'unione non c'è, ci sta anche la lettura che ci debba essere una sola centrale di committenza per tutti i comuni di una provincia.
Non voglio fare polemiche. Dico solo che il tenore della disposizione è quanto meno ambiguo. Dubito altresì che si possano adattare per analogia le norme sulle gestioni associate, se non espressamente richiamate, in quanto queste ultime si riferiscono alle funzioni fondamentali mentre la gestione degli appalti potrebbe configurarsi come una funzione strumentale.
Non voglio fare polemiche. Dico solo che il tenore della disposizione è quanto meno ambiguo. Dubito altresì che si possano adattare per analogia le norme sulle gestioni associate, se non espressamente richiamate, in quanto queste ultime si riferiscono alle funzioni fondamentali mentre la gestione degli appalti potrebbe configurarsi come una funzione strumentale.
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
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