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http://www.irpef.info/Riconoscimento ruralità immobile abitativo pensionato coltivatore diretto
3 partecipanti
Riconoscimento ruralità immobile abitativo pensionato coltivatore diretto
Buonasera,
premesso che a seguito dell'emissione di avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento ICI anno 2006 relativo a fabbricati di categoria A02, mi è stato richiesto l'annullamento in quanto uno dei fabbricati è posseduto ed utilizzato come abitazione principale da persona che percepisce la pensione di coltivatore diretto.
Ora, visto che l'immobile in questione è di 14,5 vani per una superficie catastale di 546 mq. in cat. A02, il soggetto in questione è si pensionato, ma non risulta che svolga nessuna altra attività agricola, che l'immobile non asserve nessun terreno, che non è più iscritto nelle liste speciali come imprenditore IAP dalla fine del 2002.
Ciò esposto chiedo ,se secondo voi, è giusto cmq riconoscere la ruralità (che per me non può avere in quanto non soddisfa tutti i requisiti richiesti) e quindi annullare il provvedimento, oppure sostenere la mia tesi e cioè che non basta essere pensionato VR per considerare rurale l'immobile?
Ringrazio per la collaborazione.
premesso che a seguito dell'emissione di avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento ICI anno 2006 relativo a fabbricati di categoria A02, mi è stato richiesto l'annullamento in quanto uno dei fabbricati è posseduto ed utilizzato come abitazione principale da persona che percepisce la pensione di coltivatore diretto.
Ora, visto che l'immobile in questione è di 14,5 vani per una superficie catastale di 546 mq. in cat. A02, il soggetto in questione è si pensionato, ma non risulta che svolga nessuna altra attività agricola, che l'immobile non asserve nessun terreno, che non è più iscritto nelle liste speciali come imprenditore IAP dalla fine del 2002.
Ciò esposto chiedo ,se secondo voi, è giusto cmq riconoscere la ruralità (che per me non può avere in quanto non soddisfa tutti i requisiti richiesti) e quindi annullare il provvedimento, oppure sostenere la mia tesi e cioè che non basta essere pensionato VR per considerare rurale l'immobile?
Ringrazio per la collaborazione.
amleto- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 28.12.11
rurali
e' questione assai dibattuta , vedi al link
http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Fabbricati-rurali-esentati-dall-Ici/11-18771-1.html
http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Fabbricati-rurali-esentati-dall-Ici/11-18771-1.html
Re: Riconoscimento ruralità immobile abitativo pensionato coltivatore diretto
non ritengo applicabile l'agevolazione in quanto, da come esposto, il pensionato agricoltore che non esercita più alcuna attività sul proprio fondo e non ha neppure concesso lo stesso in uso a terzi, non può avere i requisiti di ruralità del fabbricato ad uso abitativo, atteso che non sussiste il requisito richiesto dall'art. 9, comma 3, lett. d), in capo al pensionato, né in capo a terzi utilizzatori del fondo.[/b]
"d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"
l'unica possibilità risulta pertanto il caso in cui il soggetto titolare di pensione continui a svolgere attività agricola sul fondo, potendo dimostrare ciò almeno con il possesso della partita IVA
"d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"
l'unica possibilità risulta pertanto il caso in cui il soggetto titolare di pensione continui a svolgere attività agricola sul fondo, potendo dimostrare ciò almeno con il possesso della partita IVA
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