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FINANZIAMENTO ALTE PROFESSIONALITA' NUOVO ENTE

2 partecipanti

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FINANZIAMENTO ALTE PROFESSIONALITA' NUOVO ENTE Empty FINANZIAMENTO ALTE PROFESSIONALITA' NUOVO ENTE

Messaggio  MARA08 Sab 16 Feb 2013 - 8:38

Salve,
avrei una domanda .
Nel caso in cui l'ente sia di nuova istituzione (o comunque istituito dopo l'anno 2001) e volesse istituire due nuove alte professionalità. Come si possono finanziare tali ap se non si dispone del Monte salari dell'anno 2001? L'incremento dello 0,20% su quale MS lo potrei fare? Nel caso non vi sia possibilità è possibile prevedere uno specifico fondo che finanzi solo le ap?
Grazie.

MARA08

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FINANZIAMENTO ALTE PROFESSIONALITA' NUOVO ENTE Empty alta professionalita'

Messaggio  Paolo Gros Lun 18 Feb 2013 - 0:24

Da un punto di vista generale ed al fine di evitare applicazioni non conformi agli effettivi contenuti della disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, si ritiene necessario riepilogare brevemente i tratti salienti della suddetta disciplina:

la disciplina delle alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, ai fini della sua effettiva attuazione richiede, in generale, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione di contenuti ed obiettivi dell’incarico che si va a conferire di particolare rilevanza e prestigio, idonei a giustificare e legittimare un ammontare della retribuzione di posizione superiore a quello stabilito dalla disciplina contrattuale per le altre posizioni organizzative (art.8 e 9 del CCNL del 31.3.1999); sotto il profilo soggettivo, il possesso da parte dei lavoratori di quei particolari titoli culturali e professionali espressamente e chiaramente a tal fine previsti (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); la mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi non consente l’introduzione delle alte professionalità;
l’effettiva attuazione della disciplina contrattuale delle alte professionalità presuppone la preventiva definizione, con atti organizzativi di diritto comune, da parte dell’ente dei seguenti elementi: i criteri e le condizioni per l’individuazione delle competenze e delle responsabilità connesse agli incarichi di alta professionalità (nel rispetto dei vincoli della preventiva consultazione sindacale, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 e dell’informazione preventiva, di cui all’art.7 del CCNL dell’1.4.1999); i criteri per l’affidamento degli incarichi di alta professionalità (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999); i criteri per la valutazione periodica delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa (nel rispetto del vincolo della concertazione, ai sensi dell’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.1999);
per affidare un incarico di alta professionalità è necessario prima modificare l'assetto organizzativo dell’ente quale risulta dal regolamento degli uffici e dei servizi, con la istituzione di tale posizione; infatti, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli enti stessi (art. 15 CCNL 22.1.2004) e, quindi, anche l’incarico di alta professionalità deve corrispondere ad una funzione apicale degli enti stessi;
trattandosi di posizione apicale, la relativa istituzione deve essere definita dalla Giunta nel rispetto della riserva della fonte legale derivante dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs.n.165 del 2001; si è, infatti, in presenza di un atto di macro organizzazione (o di organizzazione di primo livello) che deve essere definita con atti di diritto pubblico (art.2, comma 1, e art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001);
le alte professionalità, di cui all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, rappresentano una particolare configurazione delle posizioni organizzative già previste dall’art.8, comma 1, lett. b) e lett. c) del CCNL del 31.3.1999; ciò comporta che le stesse debbano sempre connotarsi per l’autonomia delle attività svolte e per l’assunzione diretta ed immediata, da parte dei titolari delle stesse, di un’elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
l’incarico di alta professionalità è autonomo, anche sotto il profilo gerarchico, rispetto agli incarichi di direzione di struttura (art.8, comma 1, lett. a) del CCNL del 31.3.1999); a maggiore ragione tale regola vale nel caso degli enti privi di dirigenza, dato che in essi, come sopra detto, le posizioni organizzative si identificano con le funzioni apicali degli stessi;
come nel regime del CCNL del 31.3.1999, gli incarichi di posizione organizzativa ai sensi della lett. a) dell’art. 8 del CCNL 31.3.1999 (di direzione di struttura), erano e restano diversi e autonomi rispetto agli incarichi delle lett. b) e c) del medesimo articolo. Conseguentemente al personale già titolare di un incarico ai sensi dell’art. 8 lett. a) non possono essere attribuiti in via ordinaria anche, e contemporaneamente, incarichi di alta professionalità, che, come è noto, si collocano proprio all’interno della generale disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c); quindi, gli incarichi delle lettere a), b) e c) e quelli di alta professionalità sono alternativi tra di loro e non possono essere cumulati sullo stesso soggetto (con due retribuzioni di posizione) né possono essere “fusi” o sovrapposti tra di loro, con l’attribuzione al titolare del più elevato importo della retribuzione di posizione riconosciuto esclusivamente per le alte professionalità in senso stretto;
le posizioni di alta professionalità si caratterizzano per la mancanza di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, per la prevalenza data ai contenuti di carattere professionale e personale;
il conferimento degli incarichi di alta professionalità avviene nel rispetto dei criteri preventivamente definiti dall’ente, in stretta coerenza con gli specifici requisiti oggettivi e soggettivi che caratterizzano, in base alla disciplina contrattuale, le suddette posizioni di lata professionalità;

10. esclusivamente per le posizioni organizzative di alta professionalità, l’importo della retribuzione di posizione può variare (art.10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004) da un minimo di € 5.164, 56 ad un massimo di € 16.000; entro tale ambito di oscillazione, l’ente, sulla base dei criteri di graduazione preventivamente ed autonomamente adottati, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, fisserà l’effettivo ammontare della retribuzione di posizione di alta professionalità nonché quella di risultato entro il limite minimo del 10% e quello massimo del 30% della retribuzione di posizione. Pertanto, la disciplina contrattuale non prevede un automatico riconoscimento del valore massimo della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni di alta professionalità. Tale aspetto assume particolare rilievo in relazione al profilo del finanziamento di tali voci retributive, di cui si dirà al successivo punto 10;

11. per ciò che attiene al finanziamento dell’istituto da parte di questa specifica tipologia di enti, la disciplina dell’art. 17, comma 2 lett. c), del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. Pertanto, essi possono utilizzare per il finanziamento delle alte professionalità esclusivamente le risorse derivanti dall’applicazione della percentuale dello 0,20% del monte salari del personale riferito all’anno 2001, secondo le previsioni dell’art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004. Tale percentuale dello 0,20% del monte salari 2001 rappresenta una quota di incremento contrattuale espressamente e tassativamente finalizzato alle alte professionalità per favorirne l’introduzione (dati i maggiori valori di retribuzione di posizione e di risultato per questi previsti) ed evitare che le stesse possano essere utilizzate anche per il finanziamento delle altre tipologie di posizioni organizzative. Un problema applicativo può nascere proprio dalla considerazione che la quota di risorse derivanti dall’incremento dello 0,20%, di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004, negli enti privi di dirigenza, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che la stessa non può neppure essere incrementata con altre risorse stabili di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, dato che gli stessi enti, come sopra detto non sono tenuti alla costituzione del fondo di cui all’art.17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1.4.1999. Questi enti non possono neppure utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici e strutture, secondo le previsioni dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e, a monte, dell’art.109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000;

12. nel caso in esame, anche se l’ente introducesse posizioni di alta professionalità nel rispetto di quanto sopra detto, comunque. un incarico di tale tipologia non potrebbe essere conferito al lavoratore da Voi citato. Infatti, questi, essendo già responsabile di servizio e, quindi, già titolare di posizione organizzativa di direzione di struttura, ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a) e dell’art.11 del CCNL del 31.3.1999 e dell’art.11 del CCNL del 22.1.2004, non può essere destinatario, contemporaneamente, anche di un incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 22.1.2004, secondo quanto già detto al precedente numero 7);
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