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TUTTO IMU 2013 calcolo rate, simulazione gettito, informativa ecc.

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 2 Mar 2013 - 2:43

si rende disponibile, attraverso trasmissione di in unico file compresso, la seguente raccolta e documentazione imu 2013

1_Aliquote e Informativa_imu_2013
2_Testo coordinato imu_2013
3_Simulazione gettito imu 2013
4_Calcolo_IMU_2013 aliquota definitiva
5_Calcolo_IMU_2013 con acconto aliquota base
6_Codici tributo F24_2013
7_Calcolo_IMU_2012
9_Modello Dichiarazione imu editabile
10_Modello F24 editabile e salvabile
11_Libro IMU 2012
12_Da ICI a IMU_Come cambia imposta su immobili
13_Autocertificazione imu abitazione e pertinenze
14_Dichiarazione imu_inagibilità
15_Dichiarazioneimu_interesse storico
16_Dichiarazione imu_utilizzo commerciale_promiscuo
17_Risposta richiesta rimborso imu_incostituzionalità
18_Risposta richiesta retroattività della ruralità ai fini fiscali
19_Diritto abitazione 540 trascrizione
20_Approfindimento imu_ici_Unità Collabenti_F2

formato PDF/A editabile

21_DICH. SOSTIT. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
22_DICH. SOSTIT. INAGIBILITA'
23_DICH. SOSTIT. INTERESSE STORICO
24_DICH. SOSTIT. UTILIZZO COMMERCIALE PROMISCUO


chi vuole ricevere la documentazione indicata può inviare una mail a tecnico@cm-cagli.ps.it indicando il comune di riferimento

la mail di richiesta deve pervenire dalla casella comunale

si evidenzia che ogni informazione e materiale specifico è consultabile e scaricabile gratuitamente da http://servizi.cmcatrianerone.pu.it

lucio guerra


Ultima modifica di lucio guerra il Gio 7 Mar 2013 - 7:39 - modificato 3 volte.
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Messaggio  Lucio Guerra Dom 3 Mar 2013 - 1:25

fare attenzione nell'inserimento dei dati nel foglio di calcolo "3_Simulazione gettito imu 2013" ed in particolare nella stima del gettito previsto per gli immobili cat.D 2012 e 2013 utilizzando la banca dati del censuario catastale aggiornata

fare inoltre attenzione agli incassi reali 2012 sulla base dei codici tributo, sommando la quota stato e quota comune, in considerazione che nel 2013 è riservata allo stato solamente la quota del 7,6 x mille di tale categoria

ritengo siano esclusi dalla quaota stato i D/10 in quanto già ad aliquota agevolata e di intera competenza comunale

vedremo poi se sarà esentata l'abitazione principale o se saranno previsti aumenti di detrazione per la stessa, considerate le proposte pre-elettorali delle varie forze politiche

in tale caso nel foglio di calcolo potrà essere azzerata la previsione d'entrata di tale tipologia inserendo "0" nella cella K2, aliquota 2013 abitazione principale
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Messaggio  pinoerre Mer 6 Mar 2013 - 11:43

Un chiosco edicola per giornali, con un area di circa 4 mq., una volta era accatastato in categoria E. Oggi è stato accertato in categoria C1, classe 4, consistenza 20 mq., rendita € 683,79.
Questo significa che dovrà pagare l'Imu e Tarsu, così come accertato?
Il fatto che sia stata accertata una superficie di 20 mq. significa che esiste una superficie minima tassabile?
Grazie
cheers

pinoerre

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Messaggio  Paolo Gros Mer 6 Mar 2013 - 23:15

non esiste una superficie minima tassabile
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Messaggio  pinoerre Gio 7 Mar 2013 - 1:40

diventa pacifico, a questo punto, chiedere la rettifica della superficie all'ex Agenzia del Territorio per evitare una maggiore tassazione.
affraid

pinoerre

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 7 Mar 2013 - 7:41

aggiunti, in formato PDF/A editabile

21_DICH. SOSTIT. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
22_DICH. SOSTIT. INAGIBILITA'
23_DICH. SOSTIT. INTERESSE STORICO
24_DICH. SOSTIT. UTILIZZO COMMERCIALE PROMISCUO

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=458
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 29 Mar 2013 - 3:40

la documentazione IMU sul sito http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=457
è stata aggiornata alla RISOLUZIONE MEF N. 5/DF - Roma, 28 marzo 2013 - PROT. N. 5534

scarica il testo della risoluzione con approfondimento http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
RISOLUZIONE MEF N.5/DF del 28 marzo 2013
fabbricati gruppo D e D/10, termini deliberazioni aliquote 2013

1) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)

2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento

3) Resta inoltre valida l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011

4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.

5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5

6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.

7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Cool Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”.
In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D. L. n. 16 del 2012.
Tali considerazioni portano alla conclusione che quest’ultima disposizione opera solo nei casi in cui l’immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario e in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato e non anche in quello di locazione.
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Messaggio  Dolci Gio 4 Apr 2013 - 9:50

chiedo scusa, quindi va anche modificato il regolamento imu approvato nel 2012? sempre entro il 23/04/2013?
grazie

Dolci

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 4 Apr 2013 - 10:00

no
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Messaggio  Dolci Gio 4 Apr 2013 - 11:03

VISTA LA RISOLUZIONE N. 5/DF... "...Si deve, infine precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell'anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l'anno 2013,....." pensavo di si...
Grazie

Dolci

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 4 Apr 2013 - 12:02

ti sei fermata un passo prima

...limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

infatti

6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
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Messaggio  Lucio Guerra Dom 7 Apr 2013 - 13:52

queste sembra che siano le novità TARES ed IMU..... in attesa del testo definitivo

TARES
VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER L’ANNO 2013

Sintesi delle norme transitorie previste con DL del 6 aprile 2013

1) SOPPRESSIONE TARSU/TIA/ECA AL 31.12.2012 - resta ferma la soppressione tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2013

2) ISTITUZIONE TARES DAL 01.01.2013 - pertanto vanno adottati tutti gli atti istitutivi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013

3) NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

4) POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA’ DI PAGAMENTO GIA’ UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL’ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

5) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO

6) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

7) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Cool NON E’ POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

9) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

- BOZZA TESTO del Decreto Legge n____ del 6 aprile 2013

Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 - A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;

lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.».

IMU

-I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

- Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;

- In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 12 Apr 2013 - 11:04

novità dl 35/2013, informativa e testo coordinato imu

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607

- DECRETO LEGGE 8 aprile 2013 n. 35
STRALCIO IMU
- DECRETO LEGGE 8 aprile 2013 n. 35
TESTO INTEGRALE
- CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE n. 5/E/2013
terreni incolti aree montane e di collina esenti imu
- RISOLUZIONE MEF N.5/DF del 28 marzo 2013
fabbricati gruppo D e D/10, termini deliberazioni aliquote 2013
- INFORMATIVA E ALIQUOTE 2013
- TESTO COORDINATO IMU
aggiornato al DECRETO LEGGE 8 aprile 2013

calcolo imu 2013 e simulazioni di gettito

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594

- SIMULAZIONE GETTITO IMU 2013
calcolo entrate imu 2013 con differenza su 2012
- SIMULAZIONE GETTITO IMU 2013
calcolo entrate imu 2013 con differenza su 2012 - tutti gli immobili
- Calcolo IMU 2013
calcolo acconto e conguaglio su aliquote deliberate dal comune per l'anno 2013

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TUTTO IMU 2013 calcolo rate, simulazione gettito, informativa ecc. Empty Conteggio IMU 2013

Messaggio  anubi Lun 27 Mag 2013 - 4:13

Buongiorno,
per capire:
nel calcolo del gettito IMU 2013, il dato di partenza (gettito Stato e Comune 2012) è ad aliquota base o per intero?

Quindi: gettito totale 2012 (Stato+Comune=ad aliquota base o no?)
-immobili D (rivalutati con 65) al 0.76.

Ovvero, stessa domanda ribaltata:
quando pervengo alla quantificazione del fondo di solidarietà, devo sottrarre (oltre al taglio di consumi intermedi e immobili D) anche l'importo della differenza tra incasso IMU totale ad aliquota "piena" e quello ad aliquota base 2012???

Overo: è un ulteriore taglio?
Grazie,
Anubi

anubi

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