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donazione immobile al comune

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Messaggio  camomilla Lun 4 Mar 2013 - 7:20

ma se un tizio vuole donare un immobile al comune il donante fa l'atto di donazione e poi lo trasmette all'ente, o trasmette intanto una semplice nota con cui manifesta la volontà di donare?
l'atto di donazione lo può fare il segretario comunale?

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Messaggio  ivano Lun 4 Mar 2013 - 7:56

La donazione va prima accettata con deliberazione di consiglio.

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Messaggio  francodan Lun 4 Mar 2013 - 8:23

la donazione senza la forma pubblica (notaio o segretario comunale)è nulla...il segretario può ricevere l'atto e devecurare tutte le fasi inerenti la stipula compresa la trascrizione dell'immobile...trattando poi di beni immobili l'acquisizione del bene donato deve essere approvato dal consiglio comunale
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Messaggio  camomilla Lun 4 Mar 2013 - 12:42

quindi che faccio prima l'atto di donazione e poi lo sottopongo al consiglio comunale, o prima manifesto la volontà del donante al consiglio comunale, mi faccio dare l'ok e poi stipulo?

camomilla

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Messaggio  Paolo Gros Lun 4 Mar 2013 - 23:06

prima manifesto la volontà del donante al consiglio comunale
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Messaggio  SEGRRR Mer 22 Mag 2013 - 5:43

i segretari comunali non possono, a pena di nullità dell'atto, rogare contratti di donazione, atteso che il codice civile prescrive, a pena di nullità, che i contratti di donazione debbano essere stipulati per atto pubblico, cioè per atto notarile, e non consente la forma pubblica amministrativa, propria di un contratto rogato dal segretario comunale.
Di conseguenza, una volta intervenuta la deliberazione consiliare di accettazione della donazione, occorrerà rivolgersi ad un notaio

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donazione immobile al comune Empty donazione

Messaggio  Paolo Gros Mer 22 Mag 2013 - 5:55

il segretario comunale e` autorizzato a ricevere atti pubblici solo per le fattispecie negoziali espressamente elencate negli art. 87 e 89 T.U. n. 383/1934 (tutta la giurisprudenza sopra citata e` di questo avviso). Argomento a favore di questa tesi e` il fatto che il legislatore ha ampliato, nel tempo, l'elenco dei negozi previsti, ma sempre di volta in volta con modificazioni specifiche. Alla luce di questo criterio si e` ritenuto che il segretario comunale non sia competente a ricevere: -atti di donazione (tutta la giurisprudenza si esprime pacificamente in tal senso); - atti di particolare complessità come la transazione (TAR Toscana, 27.3.1981, n. 153); - le convenzioni urbanistiche ex lege n. 10/1977 (Cons. Stato, parere n. 392/1983); -atti che non siano caratterizzati da una funzione commutativa
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Messaggio  francodan Mer 22 Mag 2013 - 7:15

quello che dice sgr è superato da anni...giusto paolo
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Messaggio  SEGRRR Mer 22 Mag 2013 - 14:19

la giurisprudenza citata da gros trovava fondamento nelle disposizioni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 127/1997 ( la famigerata bassanini bis) che, tra le altre previsioni, stabilì che il segcom può rogare tutti i contratti di cui l'ente è parte. Di conseguenza, certamente la giurisprudenza in tema di incompetenza del segcom a ricevere in forma pubblica amministrativa le convenzioni urbanistiche, o i contratti di transazione, non ha più alcun pregio, atteso che la normativa su cui tale giurisprudenza si fondava non è più in vigore, abrogata dalla previsione della 127/1997. Viceversa, in tema di competenza rogatoria del segretario sui contratti di donazione, vige tuttora la previsione del codice civile per cui tali contratti, a pena di nullità, devono essere redatti per atto pubblico, con la conseguenza( avallata anche dall'ex ages) di non ritenere sussistente la competenza rogatoria del segretario, che attribuisce, con il suo intervento, forma pubblica amministrativa, ma non la forma pubblica ( cioè esclusivamente notarile) voluta dal codice civile ad substantiam, ed a pena di nullità. Conseguentemente,. un contratto di donazione rogato da un segcom è radicalmente nullo, per difetto della forma pubblica prescritta dalla legge. Stesso discorso vale (va), ad esempio, per gli atti di cessione di credito; infatti, là dove il legislatore, con il recente D.L., ha previsto che il seg. com possa rogare gli atti di cessione di credito vantati nei confronti del comune, lo ha stabilito come eccezione alla regola generale del codice civile per cui gli atti di cessione di credito debbono farsi, a pena di nullità, per atto pubblico notarile, ragion per cui, anche in tal caso, prima dell'entrata in vigore del recente D.L. attributivo del relativo potere al seg. com., eventuali atti di cessione di credito rogati dal seg. com. erano da considerarsi radicalmente nulli, per mancanza di forma pubblica prescritta ad substantiam. Spero di esservi stato utile

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donazione immobile al comune Empty Re: donazione immobile al comune

Messaggio  francodan Gio 23 Mag 2013 - 2:15

quanto sopra è un orientamento dottrinale
sotto una tesi opposta
dalla regione friuli

UFFICI E PERSONALE
Materia segretari comunali e provinciali
Oggetto Stipulazione di un contratto di donazione da parte del segretario comunale.

Massima Il segretario comunale può rogare contratti di donazione a favore del comune.

REGIONE.FVG.IT
Parere espresso da SERVIZIO PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI E IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Testo completo del parere
Il Comune chiede di conoscere un parere in merito alla possibilità per il segretario comunale di rogare un contratto di donazione in favore dell'Ente[1].

Ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario comunale 'può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente'.

La norma non pone limitazioni alla tipologia contrattuale rispetto alla quale il segretario è competente ma soltanto limitazioni funzionali.

Infatti, la potestà rogatoria, in passato riferita alle sole ipotesi previste dall'art. 87 T.U.L.C.P.[2] e subordinata alla richiesta dell'Ente locale espressa con atto collegiale, incontra ora soltanto due limiti: che si tratti di fattispecie contrattuale riconducibile alla nozione di cui all'art. 1321 cod. civ. e che l'Ente locale sia una delle parti contraenti.

La donazione è definita dall'articolo 769 c.c. come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione: segue che il segretario comunale può rogare un tale tipo di atto, che è un contratto come tutti gli altri, di cui il Comune è parte contraente.

L'orientamento sopra espresso è condiviso sia dall'A.N.C.I.[3], che da certa dottrina[4], i quali, specie ponendo il distinguo tra la situazione esistente durante la vigenza del R.D. 383/1934 e le modifiche introdotte dalla legge 142/1990[5], affermano che la volontà del legislatore sia stata quella di ampliare la potestà rogatoria del segretario.

Si rammenta, altresì, che, ai fini della validità del contratto, è necessario che lo stesso, oltre ad essere redatto per atto pubblico, in conformità a quanto dispone l'articolo 782 c.c., sia stipulato, in attuazione di quanto dispone l'articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), alla presenza di due testimoni, e di ciò si faccia espressa menzione in principio dell'atto.[6]

Per completezza espositiva, si segnala la presenza di un filone dottrinario che nega la possibilità, per il segretario comunale, di rogare contratti di donazione.

Tale orientamento, benché autorevole, pare essere minoritario. In particolare, in questo senso si è espresso l'Oliveri[7], il quale, partendo dalla considerazione che l'articolo 782 del codice civile stabilisce il principio generale secondo cui competente in via esclusiva per gli atti di donazione è il Notaio[8], sostiene che, anche qualora si volesse affermare che la legge 127/1997, nel conferire al segretario generale il potere di rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, sia da considerarsi legge speciale, tuttavia, la deroga avrebbe dovuto essere espressa. Prosegue l'Autore affermando che 'Sembra che la disposizione del Codice Civile sia da considerarsi speciale in quanto mira ad attribuire in particolar modo al notaio, ad esclusione di altri funzionari, questa funzione. Allora per superare la particolare resistenza a modifiche di leggi successive ricavabile dalla natura speciale dell'art. 782 del Codice Civile, l'art. 97, comma 4, lett. c), pare avrebbe dovuto espressamente consentire al segretario il rogito delle donazioni, superando il limite imposto dalla esplicita menzione del notaio contenuta nell'art. 782 c.c.'.[9]



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Messaggio  SEGRRR Gio 23 Mag 2013 - 2:50

pur in presenza di una corrente dottrinaria che sostiene la possibilità per il segcom di rogare contratti di donazione, io, francamente, ritengo estremamente imprudente, e pericoloso, rogare tale tipo di contratti: immaginate le conseguenze, in particolare in tema di responsabilità erariale, in capo al povero segretario, nel caso in cui, in seguito ad accertamento giurisdizionale, dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di donazione, per difetto della forma pubblica prescritta. Per tale ragione, personalmente non ho mai rogato un contratto di donazione, non me la sento di rogare atti, magari di elevato valore, nel dubbio che stia procedendo in assenza del relativo potere, cagionando la nullità del contratto. In questo caso, credo valga l'antico brocardo ubi lex voluit, dicuit, ubi noluit, tacuit

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Messaggio  francodan Gio 23 Mag 2013 - 4:45

ribadisco
SEGRRR Ieri a 22:19

"la giurisprudenza citata da gros trovava fondamento nelle disposizioni precedenti l'entrata in vigore della l. n. 127/1997 ( la famigerata bassanini bis) che, tra le altre previsioni, stabilì che il segcom può rogare tutti i contratti di cui l'ente è parte"



è vero proprio il contrario prima della bassanini vi erano state delle sentenze precise sulla impossibilità del segretario di rogare donazioni (anche cassazione)
con la bassanini si è avuta la tesi che appare preminente della possibilità di rogare donazioni da parte del segretario
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Messaggio  SEGRRR Gio 23 Mag 2013 - 11:27

infatti, appare prevalente, ma in realtà potrebbe non esserlo, e probabilmente non lo è, atteso che il codice civile sul punto continua a prescrivere, indipendentemente dalle previsioni della 127/1997, la forma pubblica a pena di nullità dell'atto, ed i contratti rogati dal segretario continuano ad avere forma pubblica amministrativa, non forma pubblica, checché ne dica la Regione Friuli Venezia Giulia, e l'ANCI. In ogni caso, se te la senti di rogare un contratto di donazione con il rischio di sentirtelo dichiarare nullo da un giudice per difetto di forma, fai pure, non c'è bisogno che ti spieghi quali sono i rischi cui andresti incontro ( condanna da parte della corte dei conti a risarcire al comune l'equivalente del valore del bene oggetto della donazione nulla). Io, sa parte mia,per le ragioni dette, sia per tutelare gli interessi del comune, sia i miei, sia per tutela più generale della certezza dei rapporti giuridici, non rogo, nè mai ho rogato, contratti di donazione, nè contratti di cessione di credito: ho svelto di fare il segretario comunale, non il kamikaze.

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Messaggio  francodan Gio 23 Mag 2013 - 13:24

penso che ci siano tanti segretari che hanno rogato donazione aderendo all'altra tesi....non penso siano kamikaze...
devo dire che nel mio caso ,i miei comuni non hanno mai avuto la fortuna di donazioni immobiliiari di una certa consistenza,ma hanno avuto piccoli ritagli di terra per i quali abbiamo optato per contratti di cessione gratuita....
però dico se invece la tesi prevalente ossia che si può rogare sia quella giusta il danno erariale sarebbe in capo al segretario oltre al rischio penale di rifiuto di atto di ufficio o simile...
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Messaggio  SEGRRR Gio 23 Mag 2013 - 14:03

non so da quanto sei in servizio, io sono segretario da 16 anni e non ho mai saputo di un collega che ha rogato una donazione: ovviamente, non conoscendo tutti i colleghi ed il loro operato, non posso escludere che qualche collega possa aver fatto tale tipo di rogito.
In ogni caso, è pacificamente ammesso che, per taluni tipi di contratti, specie se particolarmente complessi, il segretario possa rifiutarsi di rogare,( quindi a maggior ragione se non è assolutamente certo che possa rogarli, come nel caso della donazione) anche perchè, ti rammento, l'art. 97 tuel dice che il segretario può rogare i contratti di cui l'ente è parte, non che è obbligato a rogarli, ( nota bene la formulazione del 97 tuel, il segretario.....sovrintende.....partecipa alle riunioni di giunta....verbalizza....può rogare i contratti etc. etc.... Quindi, dicendo che può, significa che volendo, può non rogarli, senza che gli si possa contestare alcunchè, nè in sede contabile( resp erariale per maggior parcella del notaio? ma andiamo, siamo seri) nè in sede penale ( omissione di un atto che posso non fare? ma scherziamo?)
in ogni caso, ribadisco, se intendi questa professione come un'avventura, e ti piace il rischio di farti male, vai pure, fai un bel rogito di una donazione milionaria, e sarai contento, io, da parte mia, ti ho avvisato.... cyclops

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Messaggio  francodan Ven 24 Mag 2013 - 4:14

rispetto la tua opinione ,rispetta anche quella degli altri specialmente se citano pareri o altro di dottrina ...ma evita il sarcasmo....tipico di chi pensa di aver sempre e solo ragione...in questo caso più che un forum è meglio farsi un blog personale dove teorizzare il proprio pensiero unico
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Messaggio  SEGRRR Ven 24 Mag 2013 - 4:35

ma certo che rispetto la tua opinione, ci mancherebbe. Non volevo certo essere sarcastico, mica siamo in un tribunale, in fondo una battuta, buttata lì tanto per stimolare un sorriso, non mi pare ci stia male nel grigiore assoluto delle grigie norme con cui lavoriamo Very Happy dai, non prendertela, se ti sento offeso mi dispiace, intendevo solo parlare dell'argomento senza essere pedante o noioso Very Happy Very Happy

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Messaggio  francodan Ven 24 Mag 2013 - 4:44

offeso..no.... Very Happy e che pur avendo più anzianità di te ritengo che non vi siano certezze ...se non qualcosa in più alla prima sentenza di cassazione in merito....poi ognuno ,per quanto possibile si regola e se lo circostanze lo consentono ,come ritiene opportuno e più conforme alla legge
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Messaggio  SEGRRR Ven 24 Mag 2013 - 4:46

anzi, ti dirò di più, da un certo punto di vista, diciamo non professionale, ma umano, ammiro il coraggio di quei colleghi che hanno coraggio come te, che io evidentemente non ho, perchè, indubbiamente, per come stanno le cose sul punto oggetto della nostra discussione, per rogare un contratto di donazione, specie se di elevato importo, di coraggio ce ne vuole, ed anche tanto

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Messaggio  francodan Ven 24 Mag 2013 - 4:56

mi pare che avevo detto che a fronte di una possibile donazione di un piccolo terreno a favore di un mio comune ,si è optati per un contratto di cessione gratuita ....è chiaro che in materia si avranno certezze solo al primo caso di sentenza con la speranza che sia nel senso di ampliamento della facoltà di rogito del segretario....
in ogni caso la prudenza non è mai troppa ma devi a che fare con amministratori che sanno che ricorrendo al segretario risparmiano molto sulla parcella notarile.....ritengo invece che un valido motivo per non rogare contratti e donazioni sia quello di non avere come accade in taluni contesti ,il supporto tecnico per gli adempimenti preliminari e successivi al rogito
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Messaggio  SEGRRR Ven 24 Mag 2013 - 5:17

sono felice di poter finalmente concordare con te su qualcosa... Very Happy certamente, il fatto di non avere supporto per gli adempimenti connessi a tale tipo di atto, è una giustificazione più che valida per non rogare la donazione, aggiungendo, come motivazione per gli amministratori poveri ( e magari pure tirchi) che, essendo dubbio che il segretario possa rogare la donazione, è preferibile rivolgersi al notaio, che certamente è legittimato per tale tipo di atto....ti saluto con simpatia Very Happy Very Happy Very Happy

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Messaggio  francodan Ven 24 Mag 2013 - 5:21

altrettanto
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