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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  GoQueen Mar 12 Mar 2013 - 5:37

Ciao a tutti,
è possibile utilizzare il fondo di riserva prima dell'approvazione del bilancio di previsione?
Grazie a tutti

GoQueen

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  francodan Mar 12 Mar 2013 - 9:44

il prelievo da fondo di riserva è una particolare forma di variazione di bilancio...e le variazioni di bilancio non possono farsi senza bilancio approvato .....
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  andrea01 Mar 12 Mar 2013 - 12:29

Se il bilancio non è ancora approvato perchè non si ricorre ad un nuovo capitolo o se già c'è chi ti vieta di fare spostamenti finanziari?

andrea01

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty UTILIZZO FONDO DI RISERVA

Messaggio  raffaelegranitto Mar 12 Mar 2013 - 15:08

Risposta ANCI ad un quesito in merito all'utilizzo del fondo di riserva durante l'esercizio provvisorio
"Durante l'esercizio provvisorio occorre fare riferimento agli stanziamenti contenuti nel bilancio dell'anno precedente; in specifico occore fare riferiemento al bilancio assestato dell'anno precedente, non al bilancio approvato all'inizio dell'anno;""Pertanto, se nel bilancio assestato dell'anno precdente, cioè alla fine dell'anno precedente, il fondo ri riserva presentava ancora una certa disponibiltà (evidentemente non utilizzata), si ritiene che relativamente a questa entità, nel corso dell'esercizio provvisorio, sia possibile effettuare degli storni verso interventi di spesa corrente che presentano necessità"
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty FSr

Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 0:39

il parere Anci mi pare non condivisibile e decisamente una forzatura senza base giuscontabile.

mi associo al parere di Francodan

prelievo da fondo di riserva è una particolare forma di variazione di bilancio...e le variazioni di bilancio non possono farsi senza bilancio approvato
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  francodan Mer 13 Mar 2013 - 1:42

se un bilancio non esiste come faccio a fare una variazione (ad un bilancio che non esiste )come è il prelievo e che comunque comporta modifiche al bilancio assestato 2012........
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  mcmurtry Mer 13 Mar 2013 - 1:47

Non essendoci il bilancio non può esistere prelievo dal fondo di riserva.
Credo possa, con un prudente apprezzamento, essere valutata la possibilità di superare il vincolo del dodicesimo per spese indifferibili e/o di particolare urgenza, ricorrendo alla formula della "spesa non frazionabile"
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  GoQueen Mer 13 Mar 2013 - 1:51

Grazie a tutti...
Avete confermato quanto pensavo

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  ragioniere di campagna Mer 13 Mar 2013 - 5:42

Art. 166
il fondo è "utilizzato" con deliberazioni dell'organo esecutivo .......

tecnicamente è utilizzazione non variazione di bilancio.
In questo momento siamo in esercizio provvisorio ex art. 163/3.
E poi se c'è un'emergenza che si fa?
per tutti gli altri interventi di bilancio mi riferisco all'ultimo bilancio approvato (ex art. 163) tranne all'intervento ove è allocato il fondo di riserva?????
creo un debito fuori bilancio difficile da giustificare
io qualche dubbio lo avrei, a parte che il parere dell'ANCI mi sembra condivisibile perchè fa riferimento cmq allo stanziamento assestato del fondo di riserva, quindi al massimo si utilizza solo quello stanziamento.
Con l'utilizzo dello stanziamento "residuo" non altero il pareggio di bilancio perchè cmq faccio riferimento al 2012 (ultimo bilancio approvato e in pareggio).

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  luciano rusciano Mer 13 Mar 2013 - 5:49

Qualche tempo fa credo di aver letto un'argomentazione in merito che, in buona sostanza, considerava non possibile un tale utilizzo prima dell'approvazione del previsionale... Sono pressochè certo....

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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  francodan Mer 13 Mar 2013 - 6:44

il prelievo dal fondo è una variazione di bilancio ,sostanzialmente è uno storno di fondi (si prende da un capitolo capiente e si sposta su altro capitolo )che presuppone un bilancio approvato (mai sentito parlare di utilizzazione di bilancio o cose del genere )e che ha un particolare regime come la comunicazione al consiglio...che sia poi variazione emerge anche dal fatto che in sede di assestamento siano previste apposite prescrizioni
in mancanza di bilancio ,come avevo detto in altro post veniva consigliato dai quaderni bilancinet (con una procedura dicono simile a quanto avviene per lo stato )di far fare una apposita delibera da parte del consiglio comunale che autorizzi la spesa
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  ragioniere di campagna Gio 14 Mar 2013 - 3:57

Partendo dall’assunto che la variazione di bilancio è di ESCLUSIVA competenza consiliare e solo eccezionalmente di Giunta (con ratifica entro sessanta giorni e cmq entro il 31 dic da parte del Consiglio), da un punto di vista strettamente dottrinale il prelievo dal fondo di riserva non è “variazione di bilancio”, questo intendevo nel mio precedente intervento.
La norma parla di utilizzo del fondo di riserva con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare.
Mi è tuttavia ben chiaro che stornando dal fondo di riserva ad un intervento qualunque, di fatto opero una modifica al bilancio.
Ma quello che a me preme sottolineare è che cmq il prelievo dal fondo di riserva, ancorchè fatto in esercizio provvisorio non altera gli equilibri del bilancio, posto che se il legislatore mi indica come riferimento l’ultimo bilancio approvato, che si presuppone in pareggio, anche con un prelievo dal fondo mi rimane in pareggio, poiché non ho in alcun modo variato il totale di bilancio.
Tra l'altro ho già pronta la bozza di bilancio 2013 e non ci sono grosse e significative variazioni in termini di totali rispetto allo scorso anno.
Il mio di prelievo nasce da un intervento di somma urgenza resosi necessario dopo un nubifragio ed effettuato con ordinanza del Sindaco.
Dopo i 30 giorni canonici (ex art. 191 comma 3) dichiaro che si tratta di debito fuori bilancio????
E anche dopo l’eventuale, non adottabile nel mio caso, delibera di Consiglio, l’autorizzazione alla spesa mi consentirebbe di pagarla se non posso imputarla in nessun intervento o l’autorizzazione alla spesa dovrebbe leggersi come autorizzazione allo sfondamento di un intervento?
E, ancora, sull’autorizzazione alla spesa da parte del Consiglio come lo appongo un parere positivo di regolarità contabile se devo cmq fare riferimento al bilancio dell’anno precedente?
Oltre il quesito ANCI (che non è granchè ma è l’unico riferimento al proposito) non ho, sinora, trovato null’altro (Ministero Interno, Principi contabili, Corte dei Conti) che vieti il prelievo dal fondo in esercizio provvisorio, quindi se qualcuno riesce a trovare qualcosa in proposito mi dia modo di conoscerlo.
La mia, in fondo, è solo una soluzione, ai limiti della legittimità se vogliamo, ma valutata ponderando costi e benefici e soprattutto dettata dalla necessità di intervenire e per la collettività e per la ditta che aspetta (giustamente) di essere pagata per un lavoro svolto oltremodo in condizioni estremamente disagiate.
Allora penso sia più logico fare riferimento al bilancio 2012 assestato, sia nel caso di impegni sugli interventi così come prevede l’art. 163 in dodicesimi, sia per l’utilizzo del fondo.
Azzerato il fondo d’ora in poi potrò operare solo sugli interventi assestati con riferimento all’esercizio precedente , non avendo comunque alterato il bilancio e non avendo arrecato alcun danno al mio ente.
Il mancato pagamento attiverebbe una serie di procedure da parte del fornitore che arrecherebbero, queste si, danni patrimoniali gravi e certi al mio ente.
Se capita un’altra emergenza….. pazienza….. stavolta sarà debito fuori bilancio!

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Messaggio  francodan Gio 14 Mar 2013 - 5:29

Mi è tuttavia ben chiaro che stornando dal fondo di riserva ad un intervento qualunque, di fatto opero una modifica al bilancio.




l'esercizio provvisorio fa riferimento ad un bilancio definitivo ,quello dell'anno precedente ...utilizzando il fondo di riserva si apporterebbero modifiche a quel bilancio ...come detto in precedenza su bilancinet ,sito anci,si proponeva una autorizzazione da parte del consiglio comunale alla spesa straordinaria facendo riferimento ad una procedura che rifletterebbe quanto previsto per il bilancio statale
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  francodan Gio 14 Mar 2013 - 5:45

L’art. 163.1 T.U. stabilisce che, nel caso dell’esercizio provvisorio, possono essere
effettuate spese, per ciascun intervento, non superiori mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla Legge, o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il comma 3
del citato articolo dichiara che l’esercizio provvisorio opera automaticamente.

Tuttavia
nel caso di maggiori spese rispetto all’esercizio precedente (esempio: entrata in
funzione dal 1° gennaio di un nuovo servizio oppure la necessità urgente di un nuovo
investimento) l’esercizio provvisorio in dodicesimi non consente la relativa gestione. In
tal caso le maggiori spese necessarie vanno autorizzate dal Consiglio secondo i principi
della contabilità generale dello Stato applicabili agli enti locali in caso di carenza di
norma specifica (vedasi legge 421/92 ed art. 16 legge 468/78).
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utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio Empty Re: utilizzo fondo di riserva prima approvazione bilancio

Messaggio  ullifa Gio 14 Mar 2013 - 9:21

secondo l'anci è possibile, nel corso dell’esercizio provvisorio, adottare delibere di Giunta con le quali stornare somme dal Fondo di riserva. Ovviamente occorre non superare la disponibilità del Fondo di riserva risultante nel bilancio assestato se non utilizzata.

Da cui secondo l'anci se hai esaurito il fondo riserva nel 2012 nulla puoi fare nel 2013.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 15 Mar 2013 - 0:24

lo stanziamento del fondo del bilancio precedente non puo' tener conto delle nuove peculiarita' di stanziamento e di utilizzo introdotte nel recente



"L'utilizzo del fondo di riserva, dopo il DL 174, è destinato per metà ad esigenze straordinarie di bilancio o per impinguare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che si rivelino insufficienti (art. 166, c. 2, del TUEL) e per l'altra metà "... alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione ..." (art. 166, c. 2-bis, aggiunto dal DL 174)
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Messaggio  ragioniere di campagna Ven 15 Mar 2013 - 8:06

francodan ha scritto:
Tuttavia
nel caso di maggiori spese rispetto all’esercizio precedente (esempio: entrata in
funzione dal 1° gennaio di un nuovo servizio oppure la necessità urgente di un nuovo
investimento) l’esercizio provvisorio in dodicesimi non consente la relativa gestione. In
tal caso le maggiori spese necessarie vanno autorizzate dal Consiglio secondo i principi
della contabilità generale dello Stato applicabili agli enti locali in caso di carenza di
norma specifica (vedasi legge 421/92 ed art. 16 legge 468/78).

la rimozione di fango e detriti per ripristino viabilità non rientra nelle tipologie sopra elencate.
pur tuttavia vorrei approfondire ......ma poichè l'articolo 16 e l'intera legge sono state abrogate dall'art. 51 della l.196-2009 e nulla trovo nella 421, riesci a darmi un riferimento più preciso?

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Messaggio  francodan Ven 15 Mar 2013 - 8:18

"Tuttavia
nel caso di maggiori spese rispetto all’esercizio precedente (esempio: entrata in
funzione dal 1° gennaio di un nuovo servizio oppure la necessità urgente di un nuovo
investimento) l’esercizio provvisorio in dodicesimi non consente la relativa gestione. In
tal caso le maggiori spese necessarie vanno autorizzate dal Consiglio secondo i principi
della contabilità generale dello Stato applicabili agli enti locali in caso di carenza di
norma specifica (vedasi legge 421/92 ed art. 16 legge 468/78)."

quanto sopra è preso pedissequamente dal volume on line guida sul bilancio 2013 di anci bilancinet......al quale rimando....se poi le leggi siano abrogate o meno occorrerà segnalarle a quegli autori ...anche dal pezzo citato comunque emerge una considerazione non vi è una norma che disciplina il caso e quindi ognuno agisce comecrede assumenosi lle relative responsabilità
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Messaggio  Luvi Ven 21 Giu 2013 - 1:52

Ma scusa Paolo nn affermavi in un altro post che era possibile fare il prelievo in esercizio provvisorio??????
NN ci capisco più niente...........

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