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PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
Volevo sapere se i pareri richiesti ai sensi dell'articolo in oggetto e a corredo della proposta di deliberazione, devono essere materialmente allegati all'atto di giunta, o è sufficiente che in quest'ultimo se ne dia atto. Ed inoltre se la loro omissione, comporti annullabilità della deliberazione (qualcuno mi contesta per difetto di motivazione!), o una semplice irregolarità. Grazie
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Pareri
E' bene allegarli anche se e' sufficiente il richiamo nel deliberato .
Se il parere manca ed era previsto ( se non deliberazione a solo intento politico ) la deliberazione non e' annullabile ma nulla.
Se il parere manca ed era previsto ( se non deliberazione a solo intento politico ) la deliberazione non e' annullabile ma nulla.
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
Esistono sentenze, relative a casi concreti, ed anche per questioni molto grosse che dicono che sostanzialmente, assumendosene tutte le responsabilità, la parte politica può deliberare anche in assenza di pareri o di pareri favorevoli.
Ma siamo a casi limiti.
Ma siamo a casi limiti.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Pareri
Cncordo con Daredevil ma in tali casi l'assenza di pareri non deve essere una omissione rilevabile ex post ma concretamente, volutamente ed espressamente evidenziato nella deliberazione.
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
il parere è atto procediemntale obbligatorio ossia deve essere presente e se negativo non impedisce alla parte politica,assumendone la responsabilità di disattenderlo.
Il parere positivo o negativo deve comunque essere presente perchè altrimenti
vi è giurisprudenza nell’affermare che è illegittimo l’atto deliberativo che sia stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione art 49 t.u.
tar piemonte 2005 - 2902
Il citato articolo 49 prescrive, infatti, che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio dell’ente locale debba essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica.
La mancata acquisizione del parere non comporta, peraltro, l’illegittimità dell’atto in due ipotesi.
La prima è prevista dalla legge che sottrae espressamente all’obbligo del parere di regolarità tecnica i meri atti di indirizzo: essa, peraltro, non è conferente al caso di specie, atteso che la nomina del difensore civico non può essere ascritta alla categoria degli atti di indirizzo o politici, bensì a quella degli atti di alta amministrazione.
La seconda eccezione costituisce acquisizione delle pronunce giurisprudenziali che ritengono superfluo il parere in questione nei casi in cui la materia sottoposta alla deliberazione dell’organo collegiale non coinvolga questioni "tecniche" suscettibili di apprezzamento da parte dei funzionari preposti agli uffici.
Anche questa eccezione non è riferibile alla fattispecie, atteso che la deliberazione impugnata concerneva (anche) aspetti tecnico-giuridici (quali la conformità dei titoli di studio e degli altri requisiti professionali dei candidati alle previsioni statutarie), in relazione ai quali i funzionari preposti agli uffici erano tenuti a dichiarare la regolarità del procedimento e potevano, comunque, apportare utili elementi di conoscenza all’organo deliberante.
La mancata predisposizione di uno schema di deliberazione da parte degli uffici prima della votazione, pertanto, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere la necessità del parere in ordine alla regolarità tecnica del procedimento, la cui mancanza cagiona l’illegittimità dell’atto.
Il parere positivo o negativo deve comunque essere presente perchè altrimenti
vi è giurisprudenza nell’affermare che è illegittimo l’atto deliberativo che sia stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione art 49 t.u.
tar piemonte 2005 - 2902
Il citato articolo 49 prescrive, infatti, che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio dell’ente locale debba essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica.
La mancata acquisizione del parere non comporta, peraltro, l’illegittimità dell’atto in due ipotesi.
La prima è prevista dalla legge che sottrae espressamente all’obbligo del parere di regolarità tecnica i meri atti di indirizzo: essa, peraltro, non è conferente al caso di specie, atteso che la nomina del difensore civico non può essere ascritta alla categoria degli atti di indirizzo o politici, bensì a quella degli atti di alta amministrazione.
La seconda eccezione costituisce acquisizione delle pronunce giurisprudenziali che ritengono superfluo il parere in questione nei casi in cui la materia sottoposta alla deliberazione dell’organo collegiale non coinvolga questioni "tecniche" suscettibili di apprezzamento da parte dei funzionari preposti agli uffici.
Anche questa eccezione non è riferibile alla fattispecie, atteso che la deliberazione impugnata concerneva (anche) aspetti tecnico-giuridici (quali la conformità dei titoli di studio e degli altri requisiti professionali dei candidati alle previsioni statutarie), in relazione ai quali i funzionari preposti agli uffici erano tenuti a dichiarare la regolarità del procedimento e potevano, comunque, apportare utili elementi di conoscenza all’organo deliberante.
La mancata predisposizione di uno schema di deliberazione da parte degli uffici prima della votazione, pertanto, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere la necessità del parere in ordine alla regolarità tecnica del procedimento, la cui mancanza cagiona l’illegittimità dell’atto.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
da sempre ... e ripeto da sempre, qui da me viene espressamente richiesto il parere favorevole / sfavorevole / fuori competenza ai sensi ed agli effetti dell'art.49 DLgs 267/2000 da parte del Direttore / Dirigente / Funzionario sulle determinazioni.
ora, sulla questione al tempo del mio arrivo sollevai un po' di dubbi, ma vista la cosa veniva difesa come un dogma abbandonai ....
ora il post ha riportato a galla la questione: ha senso parlare di parere art.49 DLgs 267/00 per quanto riguarda le determinazioni????????'
ora, sulla questione al tempo del mio arrivo sollevai un po' di dubbi, ma vista la cosa veniva difesa come un dogma abbandonai ....
ora il post ha riportato a galla la questione: ha senso parlare di parere art.49 DLgs 267/00 per quanto riguarda le determinazioni????????'
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
ti rimando alla sentenza 1058 del 2011 della corte sicilia dove si dice che il visto di regolarità contabile ha la stessa natura,contenuto e funzione del parere di regolarità contabile con la sola differenza che segue l'atto e non lo precede......
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Parere contabile
Sulla determinazione non e' reso il parere ex art.49 ma ex art.151 Tuel :
" I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria."
Verop e' che l'uno precede e l'altro segue l'atto ma il secondo ( 151) rende eseguibile la determinazione.
La natura ex se poi e' la stessa .
" I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria."
Verop e' che l'uno precede e l'altro segue l'atto ma il secondo ( 151) rende eseguibile la determinazione.
La natura ex se poi e' la stessa .
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
"Verop e' che l'uno precede e l'altro segue l'atto ma il secondo ( 151) rende eseguibile la determinazione.
La natura ex se poi e' la stessa .."
... non ho capito.
... l'uno precede nel senso che a monte della determinazione esiste una delibera e quindi il parere art.49??
...La natura ex se poi e' la stessa .."????
La natura ex se poi e' la stessa .."
... non ho capito.
... l'uno precede nel senso che a monte della determinazione esiste una delibera e quindi il parere art.49??
...La natura ex se poi e' la stessa .."????
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Preciso
Il parere art.49 precede l'atto poiche' rilasciato ex ante sulle deliberazioni.
La copertura ex 151 e' riilasciato ex post ovvero dopo l'atto determinativo tant'e' che il rilascio lo rende esecutivo.
La natura e' la stessa in quanto nelle due forme si riscontrano i medesimi elementi ( legittimita' contabile , copertura, corrispondenza intervento etc etc)
La copertura ex 151 e' riilasciato ex post ovvero dopo l'atto determinativo tant'e' che il rilascio lo rende esecutivo.
La natura e' la stessa in quanto nelle due forme si riscontrano i medesimi elementi ( legittimita' contabile , copertura, corrispondenza intervento etc etc)
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
il visto segue la determina ma di fatto come chiarito dalla corte sicilia ha la stessa funzione,contenuto del parere contabile con la sola differenza precisa la corte che "che il
visto di regolarità contabile congiunto alla attestazione di copertura finanziaria è requisito di
esecutività dell’atto amministrativo, ossia della sua efficacia giuridica; ciò significa che in sua
assenza, anche in presenza della sola attestazione di copertura finanziaria, l’atto non è
esecutivo e conseguentemente è nullo o inefficace"
visto di regolarità contabile congiunto alla attestazione di copertura finanziaria è requisito di
esecutività dell’atto amministrativo, ossia della sua efficacia giuridica; ciò significa che in sua
assenza, anche in presenza della sola attestazione di copertura finanziaria, l’atto non è
esecutivo e conseguentemente è nullo o inefficace"
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: PARERI EX ART. 49 TUEL E VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE
quindi,
per la delibera occorre il visto di regolarità tecnica previsto dall'art.49 TUEL, mentre per le determinazioni il visto di copertura finanziaria.
... conclusione= sulle determinazioni NON ha senso parlare di visto art.49, piuttosto serve la firma del responsabile del procedimento
per la delibera occorre il visto di regolarità tecnica previsto dall'art.49 TUEL, mentre per le determinazioni il visto di copertura finanziaria.
... conclusione= sulle determinazioni NON ha senso parlare di visto art.49, piuttosto serve la firma del responsabile del procedimento
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Pareri
Il Tuel identifica il parere all'art.49 per le deliberazioni e la copertura finanziaria al 151 per le determinazioni conseguendone come dici che : sulle determinazioni NON ha senso parlare di visto art.49
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