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Messaggio  francodan Ven 8 Lug 2011 - 0:24

183 2011

1. si chiede se gli incarichi per acquisire pareri ed attività di carattere agronomico per l’espletamento dell’istruttoria dei progetti edilizi e per il rilascio di titoli abilitativi, e quindi relativi ad attività obbligatorie per legge, siano sottoposti agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa in vigore e ai limiti di spesa previsti dall’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 di conversione della L. 122/2010, in virtù dell’esclusione degli incarichi per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge da parte della delibera del 15 febbraio 2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;
2. si chiede se rientrino nella tipologia delle spese da ridurre di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, quelle relative alla formazione obbligatoria per i propri dipendenti prevista per legge, quale ad es. l’art. 45 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003 in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
3. si chiede se rientrino nella limitazione prevista in relazione alle spese per missioni dall’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, i rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti in trasferta per il costo dei mezzi di trasporto pubblico, pedaggi autostradali e vitto considerando che per i dipendenti degli enti locali non è più applicabile il trattamento di missione di cui all’art. 41 CCNL 14/09/2000 per effetto dell’art. 1, comma 213 L. 266/05;
4. si chiede se rientri nelle limitazioni di cui all’art. 6, comma 8 (in tema di spese per relazioni, mostre, pubblicità, convegni, etc.) la pubblicazione periodica alla quale il comune provvede per consentire a tutti i cittadini, e non solo a quelli che possono accedere al sito web dell’ente, di essere informati su scadenze, adempimenti, bandi e spazi per i gruppi consiliari o se possa ritenersi affine alla pubblicità legale, e quindi esclusa dai tagli
.................................................
La Sezione ritiene, pertanto, di escludere dai limiti di spesa imposti dalla legge 122 citata quegli incarichi che risultano obbligatori per legge.
Tuttavia, nel caso prospettato dal Comune richiedente l’incarico non sembra presentare le caratteristiche degli affidamenti obbligatori per legge, ma piuttosto dovuto alla mancanza di professionalità interne in grado di effettuare le valutazioni nel settore dell’edilizia ed urbanistica e, di conseguenza, sembra rientrare nella limitazione di cui alla legge 122. Aldilà della sua sottoposizione o meno ai limiti descritti, la ratio della norma, la quale tende a “valorizzare le professionalità interne”, pone attenzione sull’opportunità per l’ente di creare o valorizzare una professionalità interna in grado di far fronte allo svolgimento degli incarichi in questione.
In risposta al secondo quesito, il comma 13 dell’articolo 6 citato stabilisce che “A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”.
Nella fattispecie in esame, l’ente chiede se la spesa per la formazione del personale prevista dal D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/03 in materia di sicurezza sul lavoro sia o meno da ricomprendere nella limitazione appena enucleata.
A tal proposito la Sezione si è di recente pronunciata su quesito analogo, con deliberazione n. 74/2011, stabilendo che la norma, di cui all’art. 6 della L. 122 citata, impone un obbligo in capo agli enti destinatari di ridurre la spesa per attività di formazione, a tal proposito appare logico ritenere che il rispetto di questo obbligo possa avvenire “solo in riferimento ad una spesa per la quale l’ente abbia la disponibilità e discrezionalità in merito alla decisione di autorizzare o meno l’intervento formativo e, di conseguenza, non possa avvenire in riferimento ad una spesa obbligatoria per disposizione di legge, come avviene in riferimento ai corsi obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro”, ricordando che in tal senso si è espressa anche altra sezione della Corte (deliberazione n. 116 del 3 marzo 2011 della Sezione Lombardia). Pertanto si ritiene che la fattispecie in esame non rientri nella tipologia delle spese da ridurre di cui all’art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.
In risposta al terzo quesito, l’art. 6, comma 12 della L. 122/2010 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, (…), per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.”
Le spese in questione (costo dei mezzi di trasporto pubblico, pedaggi autostradali e vitto) rientrano nelle spese oggetto di rimborso in caso di missione e, pertanto, nella riduzione disciplinata dalla norma appena citata.
In materia di rimborsi per pedaggi autostradali o quanto connesso all’utilizzo del mezzo proprio, si ricorda che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 8/11 approvata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010 quale pronuncia di orientamento su questione di massima proposta proprio dalla Sezione Toscana, hanno aderito all’interpretazione resa dalla Sezione regionale della Toscana ritenendo le spese per rimborso per missioni con proprio mezzo di trasporto non più possibili, così argomentando: “Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010”. In senso conforme a tale interpretazione è anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36, secondo cui per il personale non espressamente escluso dalla normativa (per funzioni ispettive, etc..) “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”. Le SS.RR. appena citate concludono con il disporre che: “Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi”.
Nel merito del quarto quesito, l’art. 6, comma 8 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, stabilisce che “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”.
Premessa l’autonomia dell’ente locale nell’individuare correttamente le eventuali tipologie da assoggettare alla disciplina normativa in questione, anche in riferimento alle spese pubblicitarie può estendersi, per analogia, il ragionamento esplicato in relazione alle spese per incarichi esterni, ritenendo escluso dalla limitazione imposta dall’art. 6 citato tutto ciò che risulta essere un adempimento obbligatorio per legge, ad esempio sono senz’altro da escludere dal taglio imposto dalla norma le pubblicazioni obbligatorie sulla gazzetta ufficiale o altre forme di pubblicazione la cui omissione inficerebbe la stessa validità dell’azione amministrativa dell’ente locale.
Per il resto, la dizione letterale della norma e la sua portata generale indirizzata alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, pare non lasciare spazio ad ulteriori interpretazioni in deroga all’imposizione prescritta.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 8668/1.13.9.
DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Bagno a Ripoli e al Presidente del relativo Consiglio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2011
Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE
l’Estensore
f.to 1° Ref. Laura d’AMBROSIO

Depositata in Segreteria il 6 luglio 2011





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