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contratto a tempo determinato
Buongiorno a tutti. Chiedo aiuto relativamente alla possibilità di prorogare un contratto ee.ll. a tempo determinato che scade il 30/06/2013. Con riferimento al comma 400 della legge di stabilità 2013 la proroga sarebbe fattibile sino al 31/07/2013 (tempo ahimè del tutto insufficente rispetto alle esigenze dell'Amministrazione).
Per cui, abbandonata la via della legge di stabilità, mi chiedo:
- è possibile prorogare il contratto in scadenza al 30/06 (che era già la proroga annuale di quello iniziale) di un ulteriore anno? e se si in base a quale normativa e con quali limiti di spesa? (nb al 30/06/2013 il dip matura 24 mesi di lavoro pubblico; precedentemente ha lavorato come interinale per circa 12 mesi);
- se la proroga non è possibile o se lo fosse solo sino al 31/07/2013, ci sono altre vie - tipo il lavoro interinale?
So che praticamente chiedo tutto, ma magari trovo almeno il bandolo della matassa.
Per cui, abbandonata la via della legge di stabilità, mi chiedo:
- è possibile prorogare il contratto in scadenza al 30/06 (che era già la proroga annuale di quello iniziale) di un ulteriore anno? e se si in base a quale normativa e con quali limiti di spesa? (nb al 30/06/2013 il dip matura 24 mesi di lavoro pubblico; precedentemente ha lavorato come interinale per circa 12 mesi);
- se la proroga non è possibile o se lo fosse solo sino al 31/07/2013, ci sono altre vie - tipo il lavoro interinale?
So che praticamente chiedo tutto, ma magari trovo almeno il bandolo della matassa.
BERTO MARTA- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 04.09.12
Re: contratto a tempo determinato
E attivare un nuovo lavoro interinale? Ne so poco ma ricordo che tramite una agenzia di lavoro interinale il comune può reperire (o almeno così era nel passato) forza lavoro finalizzata ad un determinato progetto.
BERTO MARTA- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 04.09.12
td vigili
mi confermate che i vigili sono esclusi da questo vincolo del 50% rispetto asl 2009? grazie
rossi maria- Messaggi : 81
Data d'iscrizione : 18.08.12
vigili
per il 2012...
vedi
http://www.paologros.net/t7501-vigili-e-personale-educativo-a-td-fuori-dal-limite-del-50
vedi
http://www.paologros.net/t7501-vigili-e-personale-educativo-a-td-fuori-dal-limite-del-50
Re: contratto a tempo determinato
Buongiorno a tutti. Relativamente alla possibilità di prorogare un contratto di lavoro ee.ll. scadente al 30/06/2013 (data in cui matura 24 mesi di durata di cui 12 come primo contratto e gli altri 12 come proroga) avevamo ritenuto che con riferimento alla legge di stabilità 2013, comma 400, l'evenutale proroga fosse possibile solo sino al 31/07/2013.
L'Amministrazione richiedente la proroga fa presente due cose:
la prima: perchè non è possibile prorogare il contratto di ulteriori 12 mesi dato che solo al 30/06/2014 il totale della durata sarà di 36 mesi?
la seconda: nel caso non fosse possibile la proroga al 30/06/2014, sarebbe possibile in base sia all'art. 4 del D. Lgs. 368/2001 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 07/11/2012, interrompere il rapporto di lavoro al 30/06/2013, far decorrere 30 gg e stipulare un nuovo contratto a tempo determinato?
L'Amministrazione richiedente la proroga fa presente due cose:
la prima: perchè non è possibile prorogare il contratto di ulteriori 12 mesi dato che solo al 30/06/2014 il totale della durata sarà di 36 mesi?
la seconda: nel caso non fosse possibile la proroga al 30/06/2014, sarebbe possibile in base sia all'art. 4 del D. Lgs. 368/2001 e alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 07/11/2012, interrompere il rapporto di lavoro al 30/06/2013, far decorrere 30 gg e stipulare un nuovo contratto a tempo determinato?
BERTO MARTA- Messaggi : 45
Data d'iscrizione : 04.09.12
TD
L'art. 1, comma 400, della l. 228/2012, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato art. 5, comma 4-bis. La disposizione precisa altresì che sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al comma medesimo.
ra gli altri aspetti, dovrà essere approvata la disciplina inerente alla durata massima del contratto a tempo determinato, compresa la possibilità di prorogare, in deroga, tale durata massima, fattispecie contemplata all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, che impone, a tal fine, la sottoscrizione di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[6].
Pertanto, il Dipartimento della funzione pubblica, preso atto della situazione attuale e contingente, ha sottolineato che, pur non essendo stato abrogato espressamente il citato art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, lo stesso deve intendersi superato implicitamente dal contenuto dell'art. 1, comma 400, della l. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Tale norma riveste, infatti, carattere transitorio, in attesa di addivenire alla riforma del lavoro pubblico, e consente al momento la proroga (facoltativa per gli enti) dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OO.SS., come prevede la citata norma.
Il Dipartimento ha rimarcato la possibilità, quindi, di prorogare i rapporti di lavoro alle condizioni stabilite, rappresentando la necessità di rispettare il termine ultimo di scadenza fissato tassativamente al 31 luglio 2013.
ra gli altri aspetti, dovrà essere approvata la disciplina inerente alla durata massima del contratto a tempo determinato, compresa la possibilità di prorogare, in deroga, tale durata massima, fattispecie contemplata all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, che impone, a tal fine, la sottoscrizione di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le OO.SS comparativamente più rappresentative sul piano nazionale[6].
Pertanto, il Dipartimento della funzione pubblica, preso atto della situazione attuale e contingente, ha sottolineato che, pur non essendo stato abrogato espressamente il citato art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, lo stesso deve intendersi superato implicitamente dal contenuto dell'art. 1, comma 400, della l. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Tale norma riveste, infatti, carattere transitorio, in attesa di addivenire alla riforma del lavoro pubblico, e consente al momento la proroga (facoltativa per gli enti) dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. 368/2001, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le OO.SS., come prevede la citata norma.
Il Dipartimento ha rimarcato la possibilità, quindi, di prorogare i rapporti di lavoro alle condizioni stabilite, rappresentando la necessità di rispettare il termine ultimo di scadenza fissato tassativamente al 31 luglio 2013.
Re: contratto a tempo determinato
Ho letto bene il tutto, ma in pratica se un Ente ha del personale a tempo determinato il cui contratto scade al 30/06/2013 ed a quella data ha maturato un anzianità di 24 mesi ( il primo contratto era stato siglato dal 01.07.2011 al 30.06.2012 mentre il secondo dal 01.07.2012 al 30.06.2013) si può rinnovare per altri 12 mesi per arrivare ai 36 mesi oppure in base alla legge di stabilità 228/2012 il rinnovo può avvenire solo fino al 31.07.2013?
LUISA MAROBIN- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 21.08.12
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