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Ordinanza ripristino stato dei luoghi
Buongiorno,
mi trovo ad affrontare il seguente problema e avrei bisogno di un consiglio.
Su un terreno di proprietà privata, sito in zona boschiva, sono stati rinvenuti dei rifiuti abbandonati: è intervenuta la polizia locale che con verbale ha accertato gli autori della violazione (sono stai rinvenuti dei documenti riportanti nomi e indirizzi) e ha irrogato la sanzione amministrativa.
Ora il sindaco dovrebbe emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/2006: l'articolo dice chiaramente che la rimozione dei rifiuti è a carico degli autori della violazione, in solido con il proprietario del terreno, al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Approfondendo l'argomento ho scoperto che, a seguiito di ricorsi al TAR contro ordinanze sindacali di questo tipo, sono state emesse numerose sentenze che danno ragione al proprietario del terreno, in quanto il Comune deve dimostrare la negligenza del proprietario stesso, nel non aver evitato l'abbandono.
A questo punto mi chiedo se sia possibile emettere ordinanza esclusivamente a carico degli autori della violazione, in quanto non è possibile, nel caso specifico, per il comune dimostrare la negligenza nella custodia del terreno.
E inotre il proprietario, avvisato informalmente del fatto, ha già detto che se verrà emessa ordinanza a suo carico sicuramente ricorrerà e vorrei evitare se ciò fosse possibile.
Grazie
mi trovo ad affrontare il seguente problema e avrei bisogno di un consiglio.
Su un terreno di proprietà privata, sito in zona boschiva, sono stati rinvenuti dei rifiuti abbandonati: è intervenuta la polizia locale che con verbale ha accertato gli autori della violazione (sono stai rinvenuti dei documenti riportanti nomi e indirizzi) e ha irrogato la sanzione amministrativa.
Ora il sindaco dovrebbe emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/2006: l'articolo dice chiaramente che la rimozione dei rifiuti è a carico degli autori della violazione, in solido con il proprietario del terreno, al quale tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
Approfondendo l'argomento ho scoperto che, a seguiito di ricorsi al TAR contro ordinanze sindacali di questo tipo, sono state emesse numerose sentenze che danno ragione al proprietario del terreno, in quanto il Comune deve dimostrare la negligenza del proprietario stesso, nel non aver evitato l'abbandono.
A questo punto mi chiedo se sia possibile emettere ordinanza esclusivamente a carico degli autori della violazione, in quanto non è possibile, nel caso specifico, per il comune dimostrare la negligenza nella custodia del terreno.
E inotre il proprietario, avvisato informalmente del fatto, ha già detto che se verrà emessa ordinanza a suo carico sicuramente ricorrerà e vorrei evitare se ciò fosse possibile.
Grazie
tributimaranoticino- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.10.12
rifiuti
...sono stai rinvenuti dei documenti riportanti nomi e indirizzi... se io trovo nei rifiuti una tua lettera e la dipserdo in un prato verrai sanzionato tu ? prova a rispondere.
d'altro canto infatti ...il Comune deve dimostrare la negligenza del proprietario stesso, nel non aver evitato l'abbandono...
e' possibile emettere ordinanza esclusivamente a carico degli autori della violazione i quali , se non hanno ricorso avverso l'accertamento dei vigili ( che non aveva i presupposti per essere emesso9 sicuramente accetteranno supinamente anche questo.
d'altro canto infatti ...il Comune deve dimostrare la negligenza del proprietario stesso, nel non aver evitato l'abbandono...
e' possibile emettere ordinanza esclusivamente a carico degli autori della violazione i quali , se non hanno ricorso avverso l'accertamento dei vigili ( che non aveva i presupposti per essere emesso9 sicuramente accetteranno supinamente anche questo.
Re: Ordinanza ripristino stato dei luoghi
Paolo Gros ha scritto:...sono stai rinvenuti dei documenti riportanti nomi e indirizzi... se io trovo nei rifiuti una tua lettera e la dipserdo in un prato verrai sanzionato tu ? prova a rispondere.
d'altro canto infatti ...il Comune deve dimostrare la negligenza del proprietario stesso, nel non aver evitato l'abbandono...
e' possibile emettere ordinanza esclusivamente a carico degli autori della violazione i quali , se non hanno ricorso avverso l'accertamento dei vigili ( che non aveva i presupposti per essere emesso9 sicuramente accetteranno supinamente anche questo.
effettivamente è assurdo e ingiusto, ma se trovo un mucchio di rifiuti con dentro delle lettere, posso solo risalire al destinatario di tali lettere e immaginare che lui ha buttato quei rifiuti; spetta poi a lui dimostrare il contrario...
il dubbio nasceva dal fatto che tali presunti autori potrebbero non fare nulla e allora entrerebbe in gioco il proprietario del terreno... l'obiettivo è quello di ripristinare lo stato dei luoghi senza che il comune spenda un soldo. infatti anche l'art. 192 dice che il comune può effetteuare la rimozione rivalendosi sugli autori, o no?
il sindaco vorrebbe prima emettere l'ordinanza nei confronti dei presunti autori della violazione, comunicando formalmente al proprietario l'accaduto; poi eventualmente si contatterà il proprietario.
tributimaranoticino- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.10.12
Ordinanza
al proprietario del fondo nulla puo' essere contestato
TAR afferma la violazione dell’art. 192 del D.L.vo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990. Infatti, il proprietario, o comunque il titolare in uso di fatto del terreno, non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La giurisprudenza, in sede applicativa del Codice Ambientale (ed in precedenza del Codice Rochi) ha rilevato che: << Il dovere di diligenza, che fa capo al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni >>.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta) 26.07.2012, n. 3635)
Si proceda quindi a carico dei presunti trafressori ed in caso di inadempienza procede il comune con recupero delle spese nelle forme civili ( ricorso per decreto ingiuntivo etc )
TAR afferma la violazione dell’art. 192 del D.L.vo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale) in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990. Infatti, il proprietario, o comunque il titolare in uso di fatto del terreno, non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
La giurisprudenza, in sede applicativa del Codice Ambientale (ed in precedenza del Codice Rochi) ha rilevato che: << Il dovere di diligenza, che fa capo al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e di abbandonarvi rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni >>.
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta) 26.07.2012, n. 3635)
Si proceda quindi a carico dei presunti trafressori ed in caso di inadempienza procede il comune con recupero delle spese nelle forme civili ( ricorso per decreto ingiuntivo etc )
Re: Ordinanza ripristino stato dei luoghi
Grazie mille,
consiglierò al sindaco di procedere in questo modo
a presto
consiglierò al sindaco di procedere in questo modo
a presto
tributimaranoticino- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.10.12
Re: Ordinanza ripristino stato dei luoghi
intanto il proprietario può essere esente da colpa se l'area era recintata....in mancanza potrebbe essere chiamato a rispondere
secondo,il sindaco non è competente ...essendo ordinanza ordinaria di resp del servizio....
in ogni caso va fatto avvio del procediemnto
secondo,il sindaco non è competente ...essendo ordinanza ordinaria di resp del servizio....
in ogni caso va fatto avvio del procediemnto
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Ordinanza ripristino stato dei luoghi
francodan ha scritto:intanto il proprietario può essere esente da colpa se l'area era recintata....in mancanza potrebbe essere chiamato a rispondere
secondo,il sindaco non è competente ...essendo ordinanza ordinaria di resp del servizio....
in ogni caso va fatto avvio del procediemnto
ma come non è competente il sindaco?
l'art. 192 del 152/2006 dice chiaramente al comma 3:
Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
tributimaranoticino- Messaggi : 48
Data d'iscrizione : 11.10.12
Re: Ordinanza ripristino stato dei luoghi
alcuni tar la vedono diversamente (altri invece ritengono competente il sindaco ) quindi buona fortuna nella scelta della soluzione
Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania con la sentenza in esame, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza 9.6.2009 n. 3159, nell’annullare un provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti, afferma, uniformandosi a costante giurisprudenza (TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548, Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168), che “in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa”.
Il Collegio, inoltre, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).
TAR SARDEGNA, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
RIFIUTI - Ordinanza di rimozione - Competenza - Dirigenti - Art. 14, c. 3 d.lgs. n. 22/97 - Art. 152 d.lgs. n. 152/2006. La disposizione di cui all’art. 14, comma 3°, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 affida al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, ma, in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all’art. 107 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la norma va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione, tra cui è ricompresa quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati . Lza soluzione non cambia neppure dopo l’adozione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 192, comma 3°, ultima parte, riproduce, con identica formulazione, la disposizione di cui all’art. 14, come 3°, ultimo periodo. Pres. Panunzio, Est. Scano - A. s.p.a e altro (avv. Allori) c. Comune di Ploaghe (n.c.) - TAR SARDEGNA, Cagliari, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania con la sentenza in esame, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza 9.6.2009 n. 3159, nell’annullare un provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti, afferma, uniformandosi a costante giurisprudenza (TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548, Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168), che “in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l' elemento soggettivo del dolo o della colpa”.
Il Collegio, inoltre, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un'area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).
TAR SARDEGNA, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
RIFIUTI - Ordinanza di rimozione - Competenza - Dirigenti - Art. 14, c. 3 d.lgs. n. 22/97 - Art. 152 d.lgs. n. 152/2006. La disposizione di cui all’art. 14, comma 3°, del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 affida al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, ma, in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, di cui all’art. 107 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, la norma va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione, tra cui è ricompresa quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati . Lza soluzione non cambia neppure dopo l’adozione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 192, comma 3°, ultima parte, riproduce, con identica formulazione, la disposizione di cui all’art. 14, come 3°, ultimo periodo. Pres. Panunzio, Est. Scano - A. s.p.a e altro (avv. Allori) c. Comune di Ploaghe (n.c.) - TAR SARDEGNA, Cagliari, Sez. II - 4 novembre 2009, n. 1598
francodan- Messaggi : 6152
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