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3 partecipanti
quesito per ici
ciao
nel mio comune ho una situazione pendente riguardo all'ici.
In pratica abbiamo due appartamenti confinanti uno intestato al marito ed uno intestato alla moglie. I coniugi utilizzano entrambi gli appartamenti (in quanto confinanti) come unico immobile adibito ad abitazione principale, ma sono accatastati come due immobili diversi.
In questo caso, sono da considerarsi entrambi gli immobili come abitazione principale?
oppure uno è abitazione principale ed uno no?
A tal proposito mi sembra che la corte di cassazione ha stabilito con propria sentantza 12269 del 29 maggio 2010 che entrambi gli immobili sono da considerarsi abitazione principale..
è giusto così?
grazie
nel mio comune ho una situazione pendente riguardo all'ici.
In pratica abbiamo due appartamenti confinanti uno intestato al marito ed uno intestato alla moglie. I coniugi utilizzano entrambi gli appartamenti (in quanto confinanti) come unico immobile adibito ad abitazione principale, ma sono accatastati come due immobili diversi.
In questo caso, sono da considerarsi entrambi gli immobili come abitazione principale?
oppure uno è abitazione principale ed uno no?
A tal proposito mi sembra che la corte di cassazione ha stabilito con propria sentantza 12269 del 29 maggio 2010 che entrambi gli immobili sono da considerarsi abitazione principale..
è giusto così?
grazie
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re: quesito per ici
ecotilio ha scritto:ciao
nel mio comune ho una situazione pendente riguardo all'ici.
In pratica abbiamo due appartamenti confinanti uno intestato al marito ed uno intestato alla moglie. I coniugi utilizzano entrambi gli appartamenti (in quanto confinanti) come unico immobile adibito ad abitazione principale, ma sono accatastati come due immobili diversi.
In questo caso, sono da considerarsi entrambi gli immobili come abitazione principale?
oppure uno è abitazione principale ed uno no?
A tal proposito mi sembra che la corte di cassazione ha stabilito con propria sentantza 12269 del 29 maggio 2010 che entrambi gli immobili sono da considerarsi abitazione principale..
è giusto così?
grazie
A livello catastale è mica indicato "immobili uniti per i fini fiscali"? In questo caso li puoi considerare come unico immobile, e quindi abitazione principale.
In caso contrario... (questo vale per ICI e non per IMU) Dove sono residenti? Nello stesso appartamento o ognuno nel suo? Se fossero ognuno nel suo e avessero comunicato l'abitazione principale entrambi ne avrebbero potuto usufruire.
DanieleGE- Messaggi : 460
Data d'iscrizione : 26.04.12
Età : 56
ici
ciao grazie per la risposta..
adesso sento l'anagrafe per sentire se abitano in una unità immobiliare o in entrambe.. in pratica sono due appartamento uniti come se fossero una casa sola ma catastalmente sono separata come due unità immobiliari completamente diverse..
anche noi abbiamo fino ad ora considerato che un immobile non è abitazione principale... ma il contribuente è sputato con un articolo del sole 24 ore che citava la sentenza 12269 del 19 maggio 2010 della cassazione che dice che entrambi gli immobili sono da considerarsi abitazione principale... chi ci capisce?
grazie ancora
adesso sento l'anagrafe per sentire se abitano in una unità immobiliare o in entrambe.. in pratica sono due appartamento uniti come se fossero una casa sola ma catastalmente sono separata come due unità immobiliari completamente diverse..
anche noi abbiamo fino ad ora considerato che un immobile non è abitazione principale... ma il contribuente è sputato con un articolo del sole 24 ore che citava la sentenza 12269 del 19 maggio 2010 della cassazione che dice che entrambi gli immobili sono da considerarsi abitazione principale... chi ci capisce?
grazie ancora
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
secondo voi?
nessuno riesce a darmi una risposta certa?
grazie ancora
grazie ancora
ecotilio- Messaggi : 154
Data d'iscrizione : 05.01.12
Ici
piu' certo della Cassazione
Corte di Cassazione,
sez. trib., sentenza 19
maggio 2010, n. 12269
Svolgimento del processo
P.G. ricorre per cassazione contro la sentenza de
lla Commissione Tributaria
di Torino, di cui in
epigrafe, che, provvedendo sull’appe
llo da lei proposto, ha confermato
la sentenza di primo grado
con la quale era stato respinto il ricorso da le
i avanzato contro gli avvi
si di liquidazione ICI
notificatile per g
li anni 1998, 1999, 2000 e 2001 per violazione
del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.
La contribuente premette di essere proprietaria
nel comune di Grugliasco di un’unità immobiliare,
adibita ad abitazione principale e di
essere coniugata in regime di
separazione di beni con il sig. N.,
a sua volta proprietario di un’unità immobiliare collo
cata nello medesimo stabile e piano ed adibita
dallo stesso ad abitazione principale, censura l’
impugnata sentenza, con un unico motivo di ricorso,
per avere la stessa ritenuto che nel caso in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari
contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione
prevista dalla norma compet
e una sola volta ed in
riferimento ad una sola unità catastale tr
a quelle utilizzate quale dimora abituale.
L’intimato non ha controdedotto.
Motivi della decisione
La contribuente, con un motivo unic
o, ha censurato l’impugnata sentenza
per la violazione ed errata
applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comm
a 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere
la stessa negato che, nell’ipotesi di due coniug
i in regime di separazi
one di beni, proprietari
ciascuno di una unità immobiliare logisticamente
adiacenti l’una all’altr
a, adibite entrambe a
dimora principale, sia applicabile a ciasc
uno la detrazione prev
ista da tale norma.
Tale censura è fondata in applicazione del princi
pio già affermato da questa Corte (Cass. n. 25902
del 2008; in senso conforme n. 25731
del 2009) "In tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI),
il contemporaneo utilizzo di più uni
tà catastali non costituisce ostaco
lo all’applicazi
one, per tutte,
dell’aliquota agevolata prev
ista per l’abitazione prin
cipale (agevolazione tr
asformatasi in totale
esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1, a
decorrere dal 2008), semp
re che il derivato
complesso abitativo utilizzato non trascenda la ca
tegoria catastale delle unità che lo compongono,
assumendo rilievo a tal fine non il numero delle
unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad
abitazione principale dell’immob
ile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza
della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1
992, art. 8, comma 2, una so
la volta pe
r tutte le
unità". La Corte con la sentenza richiamata ha rite
nuto che il contemporaneo
utilizzo di più di una
unità catastale, in proprietà della medesima pe
rsona, come "abitazione principale" non costituisce
ostacolo all’applicazione, per tutte
, dell’aliquota prevista per l’"abi
tazione principale" ed ha fatto
discendere tale principio come si
legge nella parte motiva della stes
sa, dal favore del legislatore per
l’"abitazione principale" (che si ricava ulterior
mente del D.L. n. 86 del 2005, art. 5 bis, comma 4,
convertito nella L. n. 148 de
l 2005, con il quale, al dichiarato "fin
e di incrementare la disponibilità
di alloggi da destinare ad abitazione
principale", si e concesso ai Co
muni la facoltà di "deliberare la
riduzione, anche al di sotto del limite minimo prev
isto dalla legislazione
vigente, delle aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario) il cui
concetto non risulta necessariamente legato a
quello D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, comma 1,
lett. a), di "unità immobiliare iscrit
ta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio" (poi "catasto dei
fabbricati") nè è, di conseguenza, limitato ad una
sola unità com
e identificata catastalmente, ma
viene in rilievo esclusivamente per la speciale
considerazione, da parte
del legislatore, dello
specifico uso quale "abitazione principale" dell’immobile nel suo complesso.
Nel suddetto contesto normativo il principio co
sì enunciato può trovare applicazione anche
nell’ipotesi in cui due unità immo
biliari contigue siano di prop
rietà, una per ciascuno, di due
coniugi che le abbiano entrambe destinate ad ab
itazione principale; una interpretazione contraria
Corte di Cassazione,
sez. trib., sentenza 19
maggio 2010, n. 12269
Svolgimento del processo
P.G. ricorre per cassazione contro la sentenza de
lla Commissione Tributaria
di Torino, di cui in
epigrafe, che, provvedendo sull’appe
llo da lei proposto, ha confermato
la sentenza di primo grado
con la quale era stato respinto il ricorso da le
i avanzato contro gli avvi
si di liquidazione ICI
notificatile per g
li anni 1998, 1999, 2000 e 2001 per violazione
del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.
La contribuente premette di essere proprietaria
nel comune di Grugliasco di un’unità immobiliare,
adibita ad abitazione principale e di
essere coniugata in regime di
separazione di beni con il sig. N.,
a sua volta proprietario di un’unità immobiliare collo
cata nello medesimo stabile e piano ed adibita
dallo stesso ad abitazione principale, censura l’
impugnata sentenza, con un unico motivo di ricorso,
per avere la stessa ritenuto che nel caso in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari
contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione
prevista dalla norma compet
e una sola volta ed in
riferimento ad una sola unità catastale tr
a quelle utilizzate quale dimora abituale.
L’intimato non ha controdedotto.
Motivi della decisione
La contribuente, con un motivo unic
o, ha censurato l’impugnata sentenza
per la violazione ed errata
applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comm
a 2, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere
la stessa negato che, nell’ipotesi di due coniug
i in regime di separazi
one di beni, proprietari
ciascuno di una unità immobiliare logisticamente
adiacenti l’una all’altr
a, adibite entrambe a
dimora principale, sia applicabile a ciasc
uno la detrazione prev
ista da tale norma.
Tale censura è fondata in applicazione del princi
pio già affermato da questa Corte (Cass. n. 25902
del 2008; in senso conforme n. 25731
del 2009) "In tema di imposta
comunale sugli immobili (ICI),
il contemporaneo utilizzo di più uni
tà catastali non costituisce ostaco
lo all’applicazi
one, per tutte,
dell’aliquota agevolata prev
ista per l’abitazione prin
cipale (agevolazione tr
asformatasi in totale
esenzione, D.L. 27 maggio 2008, n. 93, ex art. 1, a
decorrere dal 2008), semp
re che il derivato
complesso abitativo utilizzato non trascenda la ca
tegoria catastale delle unità che lo compongono,
assumendo rilievo a tal fine non il numero delle
unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad
abitazione principale dell’immob
ile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza
della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1
992, art. 8, comma 2, una so
la volta pe
r tutte le
unità". La Corte con la sentenza richiamata ha rite
nuto che il contemporaneo
utilizzo di più di una
unità catastale, in proprietà della medesima pe
rsona, come "abitazione principale" non costituisce
ostacolo all’applicazione, per tutte
, dell’aliquota prevista per l’"abi
tazione principale" ed ha fatto
discendere tale principio come si
legge nella parte motiva della stes
sa, dal favore del legislatore per
l’"abitazione principale" (che si ricava ulterior
mente del D.L. n. 86 del 2005, art. 5 bis, comma 4,
convertito nella L. n. 148 de
l 2005, con il quale, al dichiarato "fin
e di incrementare la disponibilità
di alloggi da destinare ad abitazione
principale", si e concesso ai Co
muni la facoltà di "deliberare la
riduzione, anche al di sotto del limite minimo prev
isto dalla legislazione
vigente, delle aliquote
dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad
abitazione principale del proprietario) il cui
concetto non risulta necessariamente legato a
quello D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, comma 1,
lett. a), di "unità immobiliare iscrit
ta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio" (poi "catasto dei
fabbricati") nè è, di conseguenza, limitato ad una
sola unità com
e identificata catastalmente, ma
viene in rilievo esclusivamente per la speciale
considerazione, da parte
del legislatore, dello
specifico uso quale "abitazione principale" dell’immobile nel suo complesso.
Nel suddetto contesto normativo il principio co
sì enunciato può trovare applicazione anche
nell’ipotesi in cui due unità immo
biliari contigue siano di prop
rietà, una per ciascuno, di due
coniugi che le abbiano entrambe destinate ad ab
itazione principale; una interpretazione contraria
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