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Paolo Gros
andreina germani
6 partecipanti
TARES riscossione
Buongiorno,
vorrei sapere se, secondo voi, è possibile riscuotere la tassa in tre rate (maggio, luglio e settembre) come per la TARSU e poi, a dicembre, incassare, secondo le modalità che verranno stabilite, solo l'importo relativo ai 0,30 centesimi a metro quadro che andranno allo stato.
Grazie
vorrei sapere se, secondo voi, è possibile riscuotere la tassa in tre rate (maggio, luglio e settembre) come per la TARSU e poi, a dicembre, incassare, secondo le modalità che verranno stabilite, solo l'importo relativo ai 0,30 centesimi a metro quadro che andranno allo stato.
Grazie
andreina germani- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.02.13
Tares
No, in due rate stabilite dall'ente ed una finale a dicembre di conguaglio.
Lo 0.30 sara' in autotassazione e non sara' incassato dall'ente ma direttamente dallo stato
Lo 0.30 sara' in autotassazione e non sara' incassato dall'ente ma direttamente dallo stato
Re: TARES riscossione
Secondo me con la parola unitamente della lettera c) dell'art. 10 c. 2 intendono insieme al tributo per cui ci sarà una bella risoluzione che ci dirà che dovremo fare i riscossori di questa patrimoniale non più celata (chissà se i cittadini si rendreranno conto del reale significato della maggiorazione) perchè altrimenti non la pagherà nessuno.
alessandro chierego- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.12.11
TARES riscossione
Grazie per la risposta,
a questo punto dovremmo attivarci con due invii , uno per le prime due rate tarsu ed un altro per la TARES....senza contare le file di contribuenti che a dicembre verranno a farsi calcolare quanto dovuto allo Stato(se non bastassero quelli che vengono per l'IMU!)!!!
a questo punto dovremmo attivarci con due invii , uno per le prime due rate tarsu ed un altro per la TARES....senza contare le file di contribuenti che a dicembre verranno a farsi calcolare quanto dovuto allo Stato(se non bastassero quelli che vengono per l'IMU!)!!!
andreina germani- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 21.02.13
Tares
poiche' come detto nel decreto lo 0.30 sara' di completa competenza statale ( non e' aumentabile allo 0.40 e non riduce il fondo di solidarieta' ) non transitera' nel bilancio dell'ente
Re: TARES riscossione
Paolo Gros ha scritto:No, in due rate stabilite dall'ente ed una finale a dicembre di conguaglio.
Lo 0.30 sara' in autotassazione e non sara' incassato dall'ente ma direttamente dallo stato
veramente la lettera a) dell'art. 10 del nuovo decreto legge dice:
"la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune..........."
tant'è che la successiva lettera b) , anche se parla di due rate, dice poi "e comunque ad eccezione dell'ultima rata"
....quindi anche il mio comune è orientato a mandare ora tre rate di acconto maggio-luglio-settembre......a dicembre conguaglio con applicazione delle reali tariffe approvate.
Perchè no?
celibianco- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 03.01.13
Re: TARES riscossione
mi pare che sia tutto scritto nel dl, senza necessità di interpretare :
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
poi sarà chiarito se per la maggiorazione si tratta di autotassazione oppure dovrà essere il gestore del tributo ad inviare il modello f24 con i rispettivi codici tributo per tariffa e maggiorazione
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
poi sarà chiarito se per la maggiorazione si tratta di autotassazione oppure dovrà essere il gestore del tributo ad inviare il modello f24 con i rispettivi codici tributo per tariffa e maggiorazione
Re: TARES riscossione
ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
gli acconti andrebbero fatti sulla base dei dati tarsu 2012 e relative riscossioni inerenti i vari contribuenti...perché le tariffe tares potrebbero non esistere
gli acconti andrebbero fatti sulla base dei dati tarsu 2012 e relative riscossioni inerenti i vari contribuenti...perché le tariffe tares potrebbero non esistere
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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