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La Corte Piemonte ancora sulle spese per mostre, convegni etc
La Corte piemonte , in linea con le altre Corti ribadisce con Delibera 1 aprile 2011, n. 37/2011/SRCPIE/PAR,.
"Pertanto, si ritengono non assoggettate ai limiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza. Vanno invece fatte rientrare nella nozione normativa di “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell’ente locale (in tal senso già Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011).
Restano in ogni caso escluse dall’applicazione della disciplina in esame, le spese dell’Amministrazione che risultino dirette a promuovere la conoscenza da parte della collettività dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici. Al riguardo si evidenzia in primo luogo che, già da un punto di vista logico, l’erogazione di un servizio necessita di per sé di una adeguata divulgazione, per consentirne l’effettiva fruizione da parte dei cittadini. Inoltre la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni è regolata da una disciplina speciale (artt. 1, 2, comma 1, e 9 della legge 7 giugno 2000, n.150), non derogata dalla generale normativa finanziaria oggetto di esame (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera n.7 del 2011, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 118 del 2011). Tuttavia, anche queste attività, per quanto non soggette ai limiti in esame, per le ragioni esposte, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e pertanto la relativa spesa dovrà, fra l’altro, sempre osservare criteri di stretta funzionalità alle finalità perseguite dall’ente locale.
Infine va ribadito che resta sempre di esclusiva competenza dell’ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, in osservanza delle sopra illustrate indicazioni, e tenuto conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, che di quanto effettuato negli esercizi precedenti "
"Pertanto, si ritengono non assoggettate ai limiti di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, quelle spese legate ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza. Vanno invece fatte rientrare nella nozione normativa di “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza”, quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanza, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nelle competenze dell’ente locale (in tal senso già Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011).
Restano in ogni caso escluse dall’applicazione della disciplina in esame, le spese dell’Amministrazione che risultino dirette a promuovere la conoscenza da parte della collettività dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici. Al riguardo si evidenzia in primo luogo che, già da un punto di vista logico, l’erogazione di un servizio necessita di per sé di una adeguata divulgazione, per consentirne l’effettiva fruizione da parte dei cittadini. Inoltre la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni è regolata da una disciplina speciale (artt. 1, 2, comma 1, e 9 della legge 7 giugno 2000, n.150), non derogata dalla generale normativa finanziaria oggetto di esame (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria delibera n.7 del 2011, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n. 118 del 2011). Tuttavia, anche queste attività, per quanto non soggette ai limiti in esame, per le ragioni esposte, soggiacciono ad imprescindibili valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia e pertanto la relativa spesa dovrà, fra l’altro, sempre osservare criteri di stretta funzionalità alle finalità perseguite dall’ente locale.
Infine va ribadito che resta sempre di esclusiva competenza dell’ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa, in osservanza delle sopra illustrate indicazioni, e tenuto conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, che di quanto effettuato negli esercizi precedenti "
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