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SOSTITUZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ciao Paolo, volevo chiederti se ritiene sussistente il diritto di un dipendente di un ente locale (non munito di posizione organizzativa) a percepire tale indennità per il periodo prestato svolgendo (essendo autorizzato a cio') le funzioni del titolare di P.O. assente per ferie e/o malattia. In caso di risposta affermativa, vi è qualche riferimento normativo o contrattuale?? Grazie
CELINE77- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 04.04.12
po
per tale sostituzione deve esservi decreto sindacel che attribusce la po ad interim o vicaria.
Il contratto poi in presenza di attribuzione di po ne prevede il pagamento come per il titolare
Il contratto poi in presenza di attribuzione di po ne prevede il pagamento come per il titolare
Sostituzione tipolare PO
Secondo l'ARAN orientamento applicativo RAL 604 no.
RAL604 – Orientamenti Applicativi
Come bisogna comportarsi per la sostituzione dell'incaricato di posizione organizzativa?
Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento.
Il contratto collettivo di lavoro, però, non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro.
Non sussistono problemi qualora al titolare assente dovesse essere sospeso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato e tali compensi, nei medesimi importi, venissero corrisposti al sostituto, anche se temporaneo. Negli altri casi, anche in assenza di una specifica disposizione, sembra ragionevole ipotizzare un comportamento dell'ente orientato ad utilizzare le risorse complessivamente destinate al risultato per premiare i dipendenti con incarico ad interim.
In alternativa, la contrattazione decentrata integrativa potrebbe individuare interventi incentivanti per tale specifica e saltuaria prestazione, tenendo presente che a nostro giudizio non appare possibile che siano erogate due retribuzioni di posizione per il medesimo incarico. Naturalmente dovranno essere utilizzati solo gli istituti indicati nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999, non essendo consentito, né all’Ente né alla contrattazione decentrata, di individuare nuove e diverse indennità o compensi, comunque denominati.
RAL604 – Orientamenti Applicativi
Come bisogna comportarsi per la sostituzione dell'incaricato di posizione organizzativa?
Riteniamo opportuno affidare al regolamento degli uffici e servizi la individuazione della specifica disciplina per la sostituzione temporanea dei responsabili delle posizioni organizzative, in caso di assenza o di impedimento.
Il contratto collettivo di lavoro, però, non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro.
Non sussistono problemi qualora al titolare assente dovesse essere sospeso il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato e tali compensi, nei medesimi importi, venissero corrisposti al sostituto, anche se temporaneo. Negli altri casi, anche in assenza di una specifica disposizione, sembra ragionevole ipotizzare un comportamento dell'ente orientato ad utilizzare le risorse complessivamente destinate al risultato per premiare i dipendenti con incarico ad interim.
In alternativa, la contrattazione decentrata integrativa potrebbe individuare interventi incentivanti per tale specifica e saltuaria prestazione, tenendo presente che a nostro giudizio non appare possibile che siano erogate due retribuzioni di posizione per il medesimo incarico. Naturalmente dovranno essere utilizzati solo gli istituti indicati nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999, non essendo consentito, né all’Ente né alla contrattazione decentrata, di individuare nuove e diverse indennità o compensi, comunque denominati.
Gepi1959- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 23.08.11
Località : Lazio
Aran
bei fenomeni...
Il contratto collettivo di lavoro, però, non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro.
oar , se il contratto non ha previsto alcuna regola mi pare possibile concludere che non sia possibile cosi' come possibile allo stesso modo.
Operativamente chi assume una responsabilita' ad interim e' soggetto alle stesse responsabilita' del titolar e non vedo come possa essere diversamente retributio .
Il contratto collettivo di lavoro, però, non ha previsto alcuna regola per l'eventuale pagamento dei dipendenti che svolgono le funzioni in sostituzione del titolare ed il regolamento degli uffici e servizi non è lo strumento idoneo ad integrare legittimamente la carente disciplina contrattuale; bisogna tener presente, infatti, che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001 afferma che il trattamento economico del personale può essere disciplinato soltanto dai contratti collettivi di lavoro.
oar , se il contratto non ha previsto alcuna regola mi pare possibile concludere che non sia possibile cosi' come possibile allo stesso modo.
Operativamente chi assume una responsabilita' ad interim e' soggetto alle stesse responsabilita' del titolar e non vedo come possa essere diversamente retributio .
Re: SOSTITUZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Concordo pienamente con Paolo Gros
La posizione organizzativa è un soggetto che con i suoi atti impegna l’ente verso terzi.
Come potrebbe un dipendente a cui non è stato conferito alcun incarico di posizione organizzativa fare gli stessi atti della posizione organizzativa senza esserlo?
Solo un’altra posizione organizzativa o un dirigente potrebbe sostituire una posizione organizzativa
La posizione organizzativa è un soggetto che con i suoi atti impegna l’ente verso terzi.
Come potrebbe un dipendente a cui non è stato conferito alcun incarico di posizione organizzativa fare gli stessi atti della posizione organizzativa senza esserlo?
Solo un’altra posizione organizzativa o un dirigente potrebbe sostituire una posizione organizzativa
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 60
Località : Torino
SOSTITUZIONE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Buongiorno,
concordo con chi sostiene l'impossibilità di delega delle p.o. verso colleghi subordinati, ed anche il RAL289 ARAN ci supporta: <<l’istituto della delega può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative>> ma <<non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato>> e questo esclude la delega anche verso colleghi incaricati, per es. di specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2. lett. f) CCNL 01/04/1999.
Quindi, incarico di posizione organizzativa pro tempore, e retribuito "traslando" pro quota la posizione organizzativa medesima (non solo la retribuzione di risultato) dal collega giocoforza cedente al collega subentrante, fosse anche per un breve periodo.
Un saluto
Federico
concordo con chi sostiene l'impossibilità di delega delle p.o. verso colleghi subordinati, ed anche il RAL289 ARAN ci supporta: <<l’istituto della delega può essere utilizzato dal dirigente nei riguardi dei responsabili delle posizioni organizzative>> ma <<non può essere utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali verso altro personale sia perché ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione, sia per l’assenza di un ulteriore livello subordinato altrettanto responsabilizzato>> e questo esclude la delega anche verso colleghi incaricati, per es. di specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2. lett. f) CCNL 01/04/1999.
Quindi, incarico di posizione organizzativa pro tempore, e retribuito "traslando" pro quota la posizione organizzativa medesima (non solo la retribuzione di risultato) dal collega giocoforza cedente al collega subentrante, fosse anche per un breve periodo.
Un saluto
Federico
federico segato- Messaggi : 87
Data d'iscrizione : 16.06.14
Età : 49
Località : Torino
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