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INCARICHI DI COLLABORAZIONE
In passato avevo letto che per il conferimento di incarichi si può anche prescindere dalla laurea..... qualcuno può aiutarmi a ricordare?? se era un parere della corte dei conti o di chi....
Rag1- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.07.11
Contratti di opera
Gli incarichi di collaborazione a soggetti privi di laurea sono ancora possibili nella forma dei contratti d'opera, anche a seguito della riforma dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, operata dall'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 69/2009.
Tale disposizione ha cancellato dal penultimo capoverso del citato articolo 7, comma 6, l'esplicito riferimento ai contratti d'opera: al posto di questa forma contrattuale, si citano espressamente i «contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa». Come conseguenza della riforma, tra i primi interpreti ed operatori si sta ponendo il problema se sia più legittimo conferire contratti d'opera a soggetti privi di laurea o se, invece, il ricorso a soggetti non laureati, nelle ristrette ipotesi previste dalla legge, sia vincolato ai soli contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa.
Si tratta, a ben vedere, di un falso problema. L'articolo 7, comma 6, deve essere interpretato alla luce della lettura coordinata di tutte le sue disposizioni. Il penultimo periodo novellato del comma 6 non può che essere letto in stretto legame col primo periodo, ai sensi del quale «per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa». Come si nota, la norma ammette espressamente la costituzione di contratti “di lavoro autonomo”. Questo è l'elemento portante dell'intera normativa: la legge consente alle pubbliche amministrazioni, alle condizioni previste, di intrattenere, oltre che rapporti di lavoro subordinato, anche rapporti di lavoro autonomo, rientranti, dunque, nella disciplina generale degli articoli 2222-2238 del codice civile.
Tale disposizione ha cancellato dal penultimo capoverso del citato articolo 7, comma 6, l'esplicito riferimento ai contratti d'opera: al posto di questa forma contrattuale, si citano espressamente i «contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa». Come conseguenza della riforma, tra i primi interpreti ed operatori si sta ponendo il problema se sia più legittimo conferire contratti d'opera a soggetti privi di laurea o se, invece, il ricorso a soggetti non laureati, nelle ristrette ipotesi previste dalla legge, sia vincolato ai soli contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa.
Si tratta, a ben vedere, di un falso problema. L'articolo 7, comma 6, deve essere interpretato alla luce della lettura coordinata di tutte le sue disposizioni. Il penultimo periodo novellato del comma 6 non può che essere letto in stretto legame col primo periodo, ai sensi del quale «per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa». Come si nota, la norma ammette espressamente la costituzione di contratti “di lavoro autonomo”. Questo è l'elemento portante dell'intera normativa: la legge consente alle pubbliche amministrazioni, alle condizioni previste, di intrattenere, oltre che rapporti di lavoro subordinato, anche rapporti di lavoro autonomo, rientranti, dunque, nella disciplina generale degli articoli 2222-2238 del codice civile.
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