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http://www.irpef.info/ART. 41 BIS T.U.E.L. - regolamento situazione reddito/patrimoniale
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ART. 41 BIS T.U.E.L. - regolamento situazione reddito/patrimoniale
Con il D.L. 174/2012 è stato modificato l'art. 41 Bis del TUEL. Oltre alle LINEE GUIDA dell'ANCI i Comuni tra 15000 e 50000 abitanti sono ora soggetti alla nuova normativa. La legge istitutiva prevede la valenza per tutte le situazioni anche di quelle in corso per cui si staprospettando l'ipotesi che tanti consiglieri non vogliano rendere pubblico il loro reddito e la loro consistenza patrimoniale; piuttosto preferiscono rassegnare le dimissioni...... Sto suggerendo che alla prossimatornata elettorale i partiti o i movimenti primadi comporre le liste si rivolgano ai servizi sociali per recuperare nominativi disposti a svolgere le funzioni di amministratore pubblico.
Qualche comune ha già predisposto il regolamento o aggiornato quello esistente???
Qualche comune ha già predisposto il regolamento o aggiornato quello esistente???
giuseppe pasqualetto- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 04.02.12
Età : 78
Località : RIVIERA DEL BRENTA VE
41
la norma non puo' reggere , come puo' un soggetto pubblicare i dati reddituale del parente di secondo gtrado se magari con quel parente e' in causa legale o semplicemmnet per che' il parente nega il consenso....
poveri noi
poveri noi
Appnto!!!
Poveri Comuni sopra i 15000 abitanti; poveri i consiglieri e assessori; poveri Funzionari comunali delegati a far rispettare una normativa del c.... e irrogare le sanzioni!!!!Paolo Gros ha scritto:la norma non puo' reggere , come puo' un soggetto pubblicare i dati reddituale del parente di secondo gtrado se magari con quel parente e' in causa legale o semplicemmnet per che' il parente nega il consenso....
poveri noi
Ma alla fine dei conti qualescopo può avere quresta legge???
La trasparenza: cioè far sapere ai malintenzionati (leggi malfattori!!) il grado di benessere di un cittadino???
L'anticorruzione: per pochi corrotti non bastano le migliaia di C.C. , P.S., GdF, VV.UU., ecc. ecc.,ecc.
Cmq la Legge è entrata in vigore oggi, per cui se cìè qualcunoche ha giàin atto il regolamento....please helpme!!!
giuseppe pasqualetto- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 04.02.12
Età : 78
Località : RIVIERA DEL BRENTA VE
legge
bah credo di far sapere se qualche consigliere si compra il tagliaerba o i gratta e vinci con il denaro pubblico giacche' non sarebbe neppure una novita'
Re: ART. 41 BIS T.U.E.L. - regolamento situazione reddito/patrimoniale
Vi ricordo che l'art. 53, comma 1 , lett. c) del D.Legs. 33/2013 ha abrogato l'art. 41 bis de TUEL
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
ANCI
Giusto!!!! Cmq l'ANCI si è riservata una nota specifica sull'argomento.....spero arrivi presto!!!!arcobaleno2011 ha scritto:Vi ricordo che l'art. 53, comma 1 , lett. c) del D.Legs. 33/2013 ha abrogato l'art. 41 bis de TUEL
Intanto stamattina in Prefettura ho assistito all'"estrazione a sorte" dei nuovi componenti del collegio dei revisori: il più vicino risiede a 40 Km dal Comune. Risultato: ci costeranno in termini di rimborso spese tanto quanto abbiamo risparmiato in termini di compenso!!!!
Altra legge del menga!!!!
giuseppe pasqualetto- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 04.02.12
Età : 78
Località : RIVIERA DEL BRENTA VE
ART. 41 BIS T.U.E.L.
L' articolo 41 bis del D. Lgs. n. 267/2000 é stato abrogato dal D. Lgs. n. 33/2013.
Ora si applica l' articolo 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013:
Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.
Ora si applica l' articolo 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013:
Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni
successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,
salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove
consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti
entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai
sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la
situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.
Re: ART. 41 BIS T.U.E.L. - regolamento situazione reddito/patrimoniale
Dopo l'abrogato art. 41 bis del Tuel, la lett. f) dell'art. 14 del D.Lgs.
33/2012 fa riferimento, per le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, alla
legge 441/82.
L'art. 1 della legge 441/82, che è denominata "Disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive........." dice:
Le disposizioni della presente legge si applicano (abbrevio):
1) membri di Senato e Camera
2) componenti consiglio ministri
3) consiglieri e assessori regionali
4) consiglieri e assessori provinciali
5) AI CONSIGLIERI DI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA OVVERO CON POPOLAZIONE
SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI.
Tra l'altro questo nuovo testo del punto 5 è stato modificato proprio col D.
Lgs 33 perchè prima parlava di 50.000 abitanti. Ora che è sparito il 41 bis,
norma speciale per gli enti locali, c'è un rinvio a questa norma generale ed è
inserita questa specificazione. Che senso ha avuto inserirla se non quello di
rendere applicabile la pubblicità delle situazioni patrimoniali solo per i
Comuni sopra i 15.000 abitanti?
Qualcuno di Voi ha notizia di qualche interpretazione in tal senso o di quesiti posti alla Civit?
33/2012 fa riferimento, per le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, alla
legge 441/82.
L'art. 1 della legge 441/82, che è denominata "Disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive........." dice:
Le disposizioni della presente legge si applicano (abbrevio):
1) membri di Senato e Camera
2) componenti consiglio ministri
3) consiglieri e assessori regionali
4) consiglieri e assessori provinciali
5) AI CONSIGLIERI DI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA OVVERO CON POPOLAZIONE
SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI.
Tra l'altro questo nuovo testo del punto 5 è stato modificato proprio col D.
Lgs 33 perchè prima parlava di 50.000 abitanti. Ora che è sparito il 41 bis,
norma speciale per gli enti locali, c'è un rinvio a questa norma generale ed è
inserita questa specificazione. Che senso ha avuto inserirla se non quello di
rendere applicabile la pubblicità delle situazioni patrimoniali solo per i
Comuni sopra i 15.000 abitanti?
Qualcuno di Voi ha notizia di qualche interpretazione in tal senso o di quesiti posti alla Civit?
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
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