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ici - residenza anagrafica e dimora

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Messaggio  sirmic Ven 26 Apr 2013 - 3:37

Spett.le Dott. Gros,
volevo chiedere delle info in merito alla residenza anagrafica e alla dimora:
nel regolamento comunale l'art. 5 detta quanto segue:


Art.5
Abitazione principale
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari
dimorano abitualmente e vi hanno residenza anagrafica; può essere considerata abitazione principale
nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà' indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta e
collaterale fino al terzo grado) da comunicare con apposita dichiarazione del contribuente entro il
termine della presentazione della comunicazione Ici per l’anno di riferimento; (la risoluzione
n.1/DF del 04/03/2009 riguardante “Chiarimenti in merito alle abitazioni assimilate all’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo” viene precisato che le
ipotesi di assimilazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre quelle
previste nell’art.3 c.56 della L. n. 662/96, sono quelle di cui all’art.59 c.1 lettera e) del D.Lgs
n.446/1997 riguardanti le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale);
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata.
Per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possono essere previste
rispettivamente le seguenti agevolazioni:

sirmic

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Apr 2013 - 3:39

Nella definizione di abitazione principale l’Imu si differenzia sostanzialmente dall’Ici. Infatti prevede che per abitazione principale “si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” mentre per l’Ici per abitazione principale si intende “quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente” e “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”.
La definizione IMU risolve in maniera sostanziale due aspetti critici, risolti dalla giurisprudenza della Cassazione, che aveva suscitato la definizione ai fini Ici. Il primo riguarda il riconoscimento di abitazione principale, che la Cassazione aveva definito possibile, di una abitazione costituita da due o più unità immobiliari urbane accatastate separatamente. Per l’IMU l’abitazione principale deve essere iscritta unitariamente a catasto. Il secondo riguarda il possesso di più abitazioni principali da parte di un unico nucleo famigliare (marito e moglie non legalmente separati ed eventuali figli minori) i cui componenti abbiano residenze diverse. In questo caso la Cassazione non aveva riconosciuto la possibilità per un unico nucleo famigliare di avere più abitazioni principali.
La definizione di abitazione principale della normativa IMU sembra invece consentire il possesso di più abitazioni principali da parte di un unico nucleo famigliare in quanto prevede il requisito della residenza anagrafica del possessore come unico requisito identificativo.
La normativa Imu non prevede alcuna assimilazione all’abitazione principale. Pertanto, a differenza dall’Ici, risultano soggette al pagamento dell’Imu:
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati a soci che li adibiscono ad abitazione principale (art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992);
gli immobili degli “Istituti autonomi case popolari” regolarmente assegnati (art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992);
la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, in sede di separazione o divorzio. In questo caso, va ricordato che l’equiparazione a vantaggio del coniuge non assegnatario vale a condizione che questi non possieda l’abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l’ex casa coniugale (art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992).
la casa dei cittadini italiani residenti all’estero, non locata.
l’abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti, precisando nella delibera il grado di parentela (art. 59, comma 1, lett. e, D.Lgs. 446/97)
l’immobile appartenente ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero purchè non locato (art.3, comma 56, legge 662/1996)
Questa differenza determina alcune conseguenze sui contribuenti che possono avere effetti di difficile soluzione, come il pagamento dell’Imu da parte degli Enti, comunque denominati, che gestiscono alloggi popolari.
Paolo Gros
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Messaggio  sirmic Ven 26 Apr 2013 - 3:54

Spett.le Dott. Gros,
per un errore materiale il quesito di cui sopra non era completo...ho replicato il quesito in un altro post analogo. Mi scusi.

sirmic

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Messaggio  Paolo Gros Ven 26 Apr 2013 - 4:49

nessun problema, non c'e' nulla di cui scusarsi ( solo chi lavora sbaglia )
Paolo Gros
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