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Camerale con dicitura antimafia
Buon giorno,
mi dicono che non possiamo più chiedere ai concorrenti a una gara d'appalto, tra la documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara, il camerale con dicitura antimafia, ma dobbiamo procurarcelo direttamente (come per il DURC, insomma).
E' vero? Nel caso, come si richiede?
Scusate l'ignoranza e grazie a chi mi risponderà.
Angelo
mi dicono che non possiamo più chiedere ai concorrenti a una gara d'appalto, tra la documentazione amministrativa necessaria per partecipare alla gara, il camerale con dicitura antimafia, ma dobbiamo procurarcelo direttamente (come per il DURC, insomma).
E' vero? Nel caso, come si richiede?
Scusate l'ignoranza e grazie a chi mi risponderà.
Angelo
Angelogara- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 20.06.12
camerale
Dal 13/2/2013, pertanto, le Camere di commercio non possono più emettere i "certificati antimafia", che hanno così concluso il loro servizio, durato più di 15 anni (i certificati con dicitura antimafia sono stati introdotti nel 1997 dal pure abrogato Decreto del Ministero dell'Interno n. 486/1997). A regime, le verifiche dovranno essere compiute attraverso la consultazione di una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall'art. 96 del Codice, ma non ancora realizzata.
In luogo della produzione di certificati antimafia, le imprese dovranno documentare attraverso autocertificazione la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa.
Fino all'attivazione della banca dati unica, è delle Prefetture la competenza a rilasciare la documentazione antimafia alle pubbliche amministrazione per i controlli di veridicità delle autocertificazioni.
In luogo della produzione di certificati antimafia, le imprese dovranno documentare attraverso autocertificazione la non sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa.
Fino all'attivazione della banca dati unica, è delle Prefetture la competenza a rilasciare la documentazione antimafia alle pubbliche amministrazione per i controlli di veridicità delle autocertificazioni.
Re: Camerale con dicitura antimafia
Grazie Paolo, resto sempre impressionato dalla Sua competenza e rapidità.
Dopo aver messo il post, ho verificato negli argomenti correlati e avevo già dissipato quasi tutti i dubbi.
Quindi si tratta di chiedere un'autocertificazione e poi, in sede di verifica dei requisiti, una certificazione della Prefettura.
Grazie ancora.
Dopo aver messo il post, ho verificato negli argomenti correlati e avevo già dissipato quasi tutti i dubbi.
Quindi si tratta di chiedere un'autocertificazione e poi, in sede di verifica dei requisiti, una certificazione della Prefettura.
Grazie ancora.
Angelogara- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 20.06.12
Re: Camerale con dicitura antimafia
Vi segnalo anche l'articolo apparso sul SOLE 24 ORE del 22 aprile scorso
Sull'antimafia iter lungo in Prefettura
Alessandro Selmin
Dal 13 febbraio le Camere di Commercio non sono più competenti a rilasciare il certificato del registro imprese integrato con la dicitura antimafia che per legge era parificato alla «comunicazione» antimafia, mentre «l'informazione» antimafia era rilasciata solo dalle Prefetture.
Il cambio di competenze è stato previsto dal Dlgs 218/2012 e precisato dal ministero dell'Interno (nota dell'8 febbraio).
Fino al 12 febbraio il certificato veniva richiesto alle Camere di Commercio dagli enti pubblici (soprattutto i Comuni) e dai gestori di servizi pubblici, nelle procedure per gli appalti e il controllo delle attività economiche.
Questi enti e gestori devono ora richiedere il certificato (o meglio la comunicazione) antimafia alla Prefettura che ha tempo 45 giorni dalla richiesta per rispondere, termine che però non è perentorio.
Queste regole sul rilascio della comunicazione rimarranno in vigore fino al funzionamento della banca dati nazionale antimafia gestita dal ministero la quale dovrà rilasciare la comunicazione «immediatamente».
Si è così creata, ed era facilmente prevedibile, una situazione che danneggia sia le imprese sia gli enti pubblici perché i tempi per la stipula dei contratti e il rilascio delle autorizzazioni si allungheranno, mentre le Camere rilasciavano i certificati ai Comuni e altri organismi in media entro due giorni e, quando possibile, anche il giorno stesso.
In un periodo di crisi anche questa novità, come constatato ormai da due mesi, è una complicazione nella vita delle aziende, e causa ritardi non giustificati.
La novità è poi incomprensibile per due motivi che emergono dalla nota del ministero: perché nel periodo transitorio la Prefettura rilascia la comunicazione utilizzando gli stessi dati del Ced nazionale a cui erano collegate le Camere; perché, trattando dei tempi del procedimento, al punto 6 si afferma che «le previsioni secondo cui il rilascio delle comunicazioni … deve avvenire immediatamente … non paiono suscettibili di applicazione in questa fase transitoria». Tra le parole «non paiono» e la conclusione «non sono» c'è una forte differenza.
Per rimediare, la soluzione più funzionale per le imprese e a costo zero è confermare alle Camere la competenza al rilascio dei certificati antimafia fino all'operatività della nuova banca dati nazionale. Eventualmente la nuova procedura potrebbe essere riservata solo alle società concessionarie di giochi pubblici e alle società estere prive di sede stabile.
Consultando i siti aggiornati di alcune Prefetture risultano applicazioni non omogenee delle nuove disposizioni. In alcune province agli enti che richiedono la comunicazione viene imposto di allegare copia della visura camerale relativa all'impresa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell'impresa con i dati contenuti nella visura. In pratica, l'ente o l'impresa devono acquisire una visura camerale, adempimento prima non necessario.
Per evitare l'incertezza sui tempi di rilascio della comunicazione, all'imprenditore è concessa, in certi casi, la possibilità di compilare un'autocertificazione in cui dichiara che non sussistono a suo carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del Dlgs 159/11, e questa va rilasciata all'ente o al gestore di servizi. Soluzione solo apparentemente semplice perché è molto difficile e rischioso per un cittadino interpretare correttamente le norme penali e amministrative relative all'antimafia; in caso di errore, si rischia una denuncia per falsa dichiarazione
Si è così creata, ed era facilmente prevedibile, una situazione che danneggia sia le imprese sia gli enti pubblici perché i tempi per la stipula dei contratti e il rilascio delle autorizzazioni si allungheranno, mentre le Camere rilasciavano i certificati ai Comuni e altri organismi in media entro due giorni e, quando possibile, anche il giorno stesso.
In un periodo di crisi anche questa novità, come constatato ormai da due mesi, è una complicazione nella vita delle aziende, e causa ritardi non giustificati.
La novità è poi incomprensibile per due motivi che emergono dalla nota del ministero: perché nel periodo transitorio la Prefettura rilascia la comunicazione utilizzando gli stessi dati del Ced nazionale a cui erano collegate le Camere; perché, trattando dei tempi del procedimento, al punto 6 si afferma che «le previsioni secondo cui il rilascio delle comunicazioni … deve avvenire immediatamente … non paiono suscettibili di applicazione in questa fase transitoria». Tra le parole «non paiono» e la conclusione «non sono» c'è una forte differenza.
Per rimediare, la soluzione più funzionale per le imprese e a costo zero è confermare alle Camere la competenza al rilascio dei certificati antimafia fino all'operatività della nuova banca dati nazionale. Eventualmente la nuova procedura potrebbe essere riservata solo alle società concessionarie di giochi pubblici e alle società estere prive di sede stabile.
Consultando i siti aggiornati di alcune Prefetture risultano applicazioni non omogenee delle nuove disposizioni. In alcune province agli enti che richiedono la comunicazione viene imposto di allegare copia della visura camerale relativa all'impresa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell'impresa con i dati contenuti nella visura. In pratica, l'ente o l'impresa devono acquisire una visura camerale, adempimento prima non necessario.
Per evitare l'incertezza sui tempi di rilascio della comunicazione, all'imprenditore è concessa, in certi casi, la possibilità di compilare un'autocertificazione in cui dichiara che non sussistono a suo carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del Dlgs 159/11, e questa va rilasciata all'ente o al gestore di servizi. Soluzione solo apparentemente semplice perché è molto difficile e rischioso per un cittadino interpretare correttamente le norme penali e amministrative relative all'antimafia; in caso di errore, si rischia una denuncia per falsa dichiarazione.
Il quadro
01|LE COMPETENZE
Dal 13 febbraio la competenza sul rilascio dei certificati del registro imprese con la dicitura antimafia è passata dalle Camere di commercio alle Prefetture. Le Prefetture sono tenute a occuparsi di questa procedura fino all'attivazione della banca dati nazionale antimafia (con la pubblicazione del Dpcm, c'è un mese di tempo)
02|LE CONSEGUENZE
La Prefettura ha tempo 45 giorni per rispondere, e il termine non è perentorio. Questo comporta un allungamento dei tempi a carico delle imprese che hanno bisogno del certificato con la dizione antimafia per la partecipazione agli appalti
22 aprile 2013
Fonte Banche Dati Sole
Sull'antimafia iter lungo in Prefettura
Alessandro Selmin
Dal 13 febbraio le Camere di Commercio non sono più competenti a rilasciare il certificato del registro imprese integrato con la dicitura antimafia che per legge era parificato alla «comunicazione» antimafia, mentre «l'informazione» antimafia era rilasciata solo dalle Prefetture.
Il cambio di competenze è stato previsto dal Dlgs 218/2012 e precisato dal ministero dell'Interno (nota dell'8 febbraio).
Fino al 12 febbraio il certificato veniva richiesto alle Camere di Commercio dagli enti pubblici (soprattutto i Comuni) e dai gestori di servizi pubblici, nelle procedure per gli appalti e il controllo delle attività economiche.
Questi enti e gestori devono ora richiedere il certificato (o meglio la comunicazione) antimafia alla Prefettura che ha tempo 45 giorni dalla richiesta per rispondere, termine che però non è perentorio.
Queste regole sul rilascio della comunicazione rimarranno in vigore fino al funzionamento della banca dati nazionale antimafia gestita dal ministero la quale dovrà rilasciare la comunicazione «immediatamente».
Si è così creata, ed era facilmente prevedibile, una situazione che danneggia sia le imprese sia gli enti pubblici perché i tempi per la stipula dei contratti e il rilascio delle autorizzazioni si allungheranno, mentre le Camere rilasciavano i certificati ai Comuni e altri organismi in media entro due giorni e, quando possibile, anche il giorno stesso.
In un periodo di crisi anche questa novità, come constatato ormai da due mesi, è una complicazione nella vita delle aziende, e causa ritardi non giustificati.
La novità è poi incomprensibile per due motivi che emergono dalla nota del ministero: perché nel periodo transitorio la Prefettura rilascia la comunicazione utilizzando gli stessi dati del Ced nazionale a cui erano collegate le Camere; perché, trattando dei tempi del procedimento, al punto 6 si afferma che «le previsioni secondo cui il rilascio delle comunicazioni … deve avvenire immediatamente … non paiono suscettibili di applicazione in questa fase transitoria». Tra le parole «non paiono» e la conclusione «non sono» c'è una forte differenza.
Per rimediare, la soluzione più funzionale per le imprese e a costo zero è confermare alle Camere la competenza al rilascio dei certificati antimafia fino all'operatività della nuova banca dati nazionale. Eventualmente la nuova procedura potrebbe essere riservata solo alle società concessionarie di giochi pubblici e alle società estere prive di sede stabile.
Consultando i siti aggiornati di alcune Prefetture risultano applicazioni non omogenee delle nuove disposizioni. In alcune province agli enti che richiedono la comunicazione viene imposto di allegare copia della visura camerale relativa all'impresa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell'impresa con i dati contenuti nella visura. In pratica, l'ente o l'impresa devono acquisire una visura camerale, adempimento prima non necessario.
Per evitare l'incertezza sui tempi di rilascio della comunicazione, all'imprenditore è concessa, in certi casi, la possibilità di compilare un'autocertificazione in cui dichiara che non sussistono a suo carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del Dlgs 159/11, e questa va rilasciata all'ente o al gestore di servizi. Soluzione solo apparentemente semplice perché è molto difficile e rischioso per un cittadino interpretare correttamente le norme penali e amministrative relative all'antimafia; in caso di errore, si rischia una denuncia per falsa dichiarazione
Si è così creata, ed era facilmente prevedibile, una situazione che danneggia sia le imprese sia gli enti pubblici perché i tempi per la stipula dei contratti e il rilascio delle autorizzazioni si allungheranno, mentre le Camere rilasciavano i certificati ai Comuni e altri organismi in media entro due giorni e, quando possibile, anche il giorno stesso.
In un periodo di crisi anche questa novità, come constatato ormai da due mesi, è una complicazione nella vita delle aziende, e causa ritardi non giustificati.
La novità è poi incomprensibile per due motivi che emergono dalla nota del ministero: perché nel periodo transitorio la Prefettura rilascia la comunicazione utilizzando gli stessi dati del Ced nazionale a cui erano collegate le Camere; perché, trattando dei tempi del procedimento, al punto 6 si afferma che «le previsioni secondo cui il rilascio delle comunicazioni … deve avvenire immediatamente … non paiono suscettibili di applicazione in questa fase transitoria». Tra le parole «non paiono» e la conclusione «non sono» c'è una forte differenza.
Per rimediare, la soluzione più funzionale per le imprese e a costo zero è confermare alle Camere la competenza al rilascio dei certificati antimafia fino all'operatività della nuova banca dati nazionale. Eventualmente la nuova procedura potrebbe essere riservata solo alle società concessionarie di giochi pubblici e alle società estere prive di sede stabile.
Consultando i siti aggiornati di alcune Prefetture risultano applicazioni non omogenee delle nuove disposizioni. In alcune province agli enti che richiedono la comunicazione viene imposto di allegare copia della visura camerale relativa all'impresa o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell'impresa con i dati contenuti nella visura. In pratica, l'ente o l'impresa devono acquisire una visura camerale, adempimento prima non necessario.
Per evitare l'incertezza sui tempi di rilascio della comunicazione, all'imprenditore è concessa, in certi casi, la possibilità di compilare un'autocertificazione in cui dichiara che non sussistono a suo carico cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del Dlgs 159/11, e questa va rilasciata all'ente o al gestore di servizi. Soluzione solo apparentemente semplice perché è molto difficile e rischioso per un cittadino interpretare correttamente le norme penali e amministrative relative all'antimafia; in caso di errore, si rischia una denuncia per falsa dichiarazione.
Il quadro
01|LE COMPETENZE
Dal 13 febbraio la competenza sul rilascio dei certificati del registro imprese con la dicitura antimafia è passata dalle Camere di commercio alle Prefetture. Le Prefetture sono tenute a occuparsi di questa procedura fino all'attivazione della banca dati nazionale antimafia (con la pubblicazione del Dpcm, c'è un mese di tempo)
02|LE CONSEGUENZE
La Prefettura ha tempo 45 giorni per rispondere, e il termine non è perentorio. Questo comporta un allungamento dei tempi a carico delle imprese che hanno bisogno del certificato con la dizione antimafia per la partecipazione agli appalti
22 aprile 2013
Fonte Banche Dati Sole
pietro lorè- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 11.01.11
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