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quota fissa tariffa e maggiorazione tributo comunale tares
Mi sono da poco iscritta, desidererei ricevere una delucidazione in merito alla quota fissa della tariffa e alla maggiorazione della tariffa relativa al tributo comunale tares. Precisamente in caso di immobili vuoti e privi di utenze,è prevista l'esenzione della TARES, ma il Comune, potrebbe decidere attraverso regolamento di far pagare anche a questi immobili la parte fissa della tariffa e la maggiorazione della stessa? considerando che i Comuni mettono sempre a dispozione i servizi legati all'igiene urbana come lo spazzamento delle strade ecc e ne devono pagare i costi sempre più elevati.
Grazie.
Grazie.
MINETTI DANIELA- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 29.04.13
Re: quota fissa tariffa e maggiorazione tributo comunale tares
seguendo lo schema di regolamento mef ritengo sia necessario attenersi a :
art.6 comma 4 : La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
note :
Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU. Viene lasciata al comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per integrare la presunzione di imponibilità.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).
Il quinto comma precisa l’irrilevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del presupposto, correlato all’utilizzo di immobili che possono produrre rifiuti.
art.6 comma 4 : La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
note :
Il quarto comma prevede una presunzione semplice (valida quindi fino a prova contraria, a carico del contribuente) di occupazione o conduzione dell’immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, da tempo adottata dalla prassi e dalla giurisprudenza relative alla TARSU. Viene lasciata al comune la scelta in ordine all’indicazione su quali indici siano richiesti per integrare la presunzione di imponibilità.
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile, o dall’invio di comunicazioni equipollenti (DIA o SCIA).
Il quinto comma precisa l’irrilevanza del mancato conferimento in concreto di rifiuti al pubblico servizio, principio assolutamente fermo nella TARSU e che deriva dalla natura stessa del presupposto, correlato all’utilizzo di immobili che possono produrre rifiuti.
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