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http://www.irpef.info/TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
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Paolo Gros
francodan
A380
Lucio Guerra
8 partecipanti
TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
Circolare 1/DF del 29 aprile 2013
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
SCARICA la circolare http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=629
SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
SCARICA la circolare http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=629
SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
la circolare riporta anche dei chiarimenti imu che erano cmq già abbastanza scontati
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
lucio guerra ha scritto:la circolare riporta anche dei chiarimenti imu che erano cmq già abbastanza scontati
ma nel caso in cui sia necessario ravvedere una differenza dovuta da un tributo non soggetto ad obbligo dichiarativo il termine per portersi ravvedere è sempre un anno dalla violazione? questo non lo hanno messo negli esempi...
grazie
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
"E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, ilversamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre."
può essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre .......
poichè la circolare (e neanche la legge espressamente)nulla dice sul fatto che la rata finale deve essere versata entro il 31 12 2013 potremmo avere l'effetto abberrante di rinviare anche nel 2014 il pagamento della rata finale addizionale compresa .....
questo se si vuole accedere alla tesi che il comune stabilisce anche la scadenza della maggiorazione.....
può essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre .......
poichè la circolare (e neanche la legge espressamente)nulla dice sul fatto che la rata finale deve essere versata entro il 31 12 2013 potremmo avere l'effetto abberrante di rinviare anche nel 2014 il pagamento della rata finale addizionale compresa .....
questo se si vuole accedere alla tesi che il comune stabilisce anche la scadenza della maggiorazione.....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Tares
e beh, con la sospensione Imu prima casa lo stato mette in crisi le casse dei comuni e con il posticipo 0.30 al 2014 viceversa ...evviva
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
un bel problema (per non dire rischio )per chi lavora nello stato e negli enti locali.......ma magari proporranno di aumentare la possibilità di anticipo ordinario di cassa da 5/12 a 12/12..............
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
ritengo che non abbiano riportato altre indicazioni in quanto i versamenti vanno effettuati nell'anno d'imposta del tributo
infatti la circolare chiarisce che la disposizione in esame attribuisce, quindi, al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che “il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.” e tali mensilità sono avviamente riferite all'anno d'imposta
infatti la circolare chiarisce che la disposizione in esame attribuisce, quindi, al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 e in deroga al comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011, che, a regime, prevede che “il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.” e tali mensilità sono avviamente riferite all'anno d'imposta
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
Dalla disciplina TARES possiamo trarre la conclusioen definitiva che è illegittimo prevedere l'ultima rata TARES 2013 con scadenza febbraio 2014. Ma le scadenze delle prime rate sono da intendersi perentorie e pertanto è sanzionabile il ritardo nel pagamento? O si può prevedere l'invio per le prime rate di avvisi bonari e stabilire sia perentorio solo il termine fissato per l'ultima rata?
Grazie
Grazie
pinpi- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 09.07.12
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
pinpi ha scritto:Dalla disciplina TARES possiamo trarre la conclusioen definitiva che è illegittimo prevedere l'ultima rata TARES 2013 con scadenza febbraio 2014. Ma le scadenze delle prime rate sono da intendersi perentorie e pertanto è sanzionabile il ritardo nel pagamento? O si può prevedere l'invio per le prime rate di avvisi bonari e stabilire sia perentorio solo il termine fissato per l'ultima rata?
Grazie
- concordo sul fatto che sarebbe illegittimo prevedere l'ultima rata TARES 2013 con scadenza febbraio 2014
- inoltre, considerato il chiaro pronunciamento ministeriale sulla competenza consiliare "È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenzeattribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011" ritengo apportuno che i comuni che hanno adotatto delibere di giunta, debbano portare lo stesso atto anche all'approvazione del consiglio, allo scopo di evitare possibili contenziosi, e nel rispetto delle indicazioni del ministero competente
in merito alle sanzioni :
comma 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
comma 44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
comma 45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Circolare MEF 29/4/2013 e posizione di Equitalia
Cari Lucio e Paolo,
scusate la mia ignoranza in materia essendo nuovo della materia ; ma alla luce della circolare MEF; e di quanto sotto riporto in stralcio, quale è la attuale precisa "posizione" di Equitalia per quei Comuni che hanno in corso da tempo la riscossione indiretta della vecchia Tarsu? parrebbe confermato che possa continuare sino a 31/(12/2013 oppure................ la Circolare si riferisce solo alla ex municipalizzate/società partecipate che svolgono la funzione di riscossione per conto dei Comuni?
Grazie in anticipo, Giulio
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u].
scusate la mia ignoranza in materia essendo nuovo della materia ; ma alla luce della circolare MEF; e di quanto sotto riporto in stralcio, quale è la attuale precisa "posizione" di Equitalia per quei Comuni che hanno in corso da tempo la riscossione indiretta della vecchia Tarsu? parrebbe confermato che possa continuare sino a 31/(12/2013 oppure................ la Circolare si riferisce solo alla ex municipalizzate/società partecipate che svolgono la funzione di riscossione per conto dei Comuni?
Grazie in anticipo, Giulio
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u].
onlyprecious- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 23.10.12
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
lucio guerra ha scritto:Circolare 1/DF del 29 aprile 2013
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
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SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
Ma quel: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo sta a significare che il gestore può INCASSARE le rate anche se non riscuoteva nel 2012?
soluzioni- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 26.10.11
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
Paolo Gros ha scritto:per onesta'....non ci capisco piu' nulla
Non dire sciocchezze Paolo, se non ci capisci tu e gli altri competenti colleghi che cosa dovrei fare io....spararmi....???
Poi, ci mancherebbe, ci sono ancora aspetti della circolare che vanno approfonditi...
Cari saluti Giulio
onlyprecious- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 23.10.12
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
ritengo sia legata al combitano disposto del :
comma 35 dl 201/2011 - (AGGIUNTO dalla legge di stabilità DA COORDINARE CON IL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013 CHE PRESENTA NORME TRANSITORIE PER IL 2013) - I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.
art.10, comma 2, lettera g) - i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
comma 35 dl 201/2011 - (AGGIUNTO dalla legge di stabilità DA COORDINARE CON IL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013 CHE PRESENTA NORME TRANSITORIE PER IL 2013) - I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.
art.10, comma 2, lettera g) - i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
circolare MEF n.1
Non so se questa circolare esplicativa ha invece anche apportato ulteriori dubbi:
cosa significa: "E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012"?.
Fino all'anno scorso, la riscossione della TARSU presso il nostro comune era affidata ai soliti bollettini di c/c postale su Equitalia.
Ora ci stavamo dirigendo su Poste Italiane o sul tesoriere (estendendo il servizio di tesoreria), ma con questa nota si ingarbuglia tutto.
Secondo voi la strada che stavamo intraprendendo si può portare avanti o no?
cosa significa: "E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012"?.
Fino all'anno scorso, la riscossione della TARSU presso il nostro comune era affidata ai soliti bollettini di c/c postale su Equitalia.
Ora ci stavamo dirigendo su Poste Italiane o sul tesoriere (estendendo il servizio di tesoreria), ma con questa nota si ingarbuglia tutto.
Secondo voi la strada che stavamo intraprendendo si può portare avanti o no?
steriz- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 13.02.12
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
pertanto le soluzioni sono :
1) utilizzo per la prima rata dei soliti bollettini di c/c postale su Equitalia.
2) utilizzo, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
3) E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
pertanto le soluzioni sono :
1) utilizzo per la prima rata dei soliti bollettini di c/c postale su Equitalia.
2) utilizzo, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
3) E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
Re: TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
http://www.paologros.net/t23615-imposta-di-servizio-dei-comuni-in-sostituzione-di-imu-e-tares
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