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Categoria Tares magazzini, box non pertinenze

4 partecipanti

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Messaggio  DirPie Sab 18 Mag 2013 - 1:14

Buongiorno,

nel mio Comune abbiamo diversi casi di utenti residenti che hanno dei magazzini cat C non pertinenziali (accessori) alle abitazioni principali.

Noi pensavamo di attribuire a questi la categoria utenza domestica con un occupante e non la categoria 3 (autorimesse, magazzini.....) prevista per le utenze non domestiche che useremo invece per i magazzini e depositi di attività commerciali.

Secondo voi è giusto?

Grazie della collaborazione


DirPie

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Messaggio  Lucio Guerra Sab 18 Mag 2013 - 3:20

sempre aspettare i testi pubblicati

in linea generale

se riusciranno a fare questa completa riforma della tassazione immobiliare in 3 mesi (ho molti dubbi che riescano a farla e se la fanno che possa essere qualcosa di serio) non so come faranno tutti i comuni che al 31.08.2013 avranno già disciplinato il nuovo tributo tares e riscosso le prime rate già con tariffe tares

come già detto in altri post siamo al DELIRIO

modificare l'imposizione tributaria IMU e TARES ad agosto 2013 con valore retroattivo da gennaio 2013, essendo già trascorsi 8 mesi con tutti i relativi prelievi effettuati sulla base IMU e TARES è quanto di + pazzo ed illogico ci possa essere

se volete, per le vs illogiche ragioni, ammesso che ne abbiate, fare una riforma del genere, almeno che parta da gennaio 2014 e sia ben studiata e strutturata, altrimenti ci sarà un'altro governo che cambierà anche questa

vi ricordate quando qualcuno diceva..... adesso ci sono 2 ministri ex sindaci..... speriamo..... mi sembra solo una speranza come era preventivabile..... perdona loro perchè non sanno quello che fanno

ma ditemi se non siamo nel paese delle meraviglie
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Messaggio  Paolo Gros Dom 19 Mag 2013 - 23:56

...non so come faranno tutti i comuni che al 31.08.2013 avranno già disciplinato il nuovo tributo tares e riscosso le prime rate già con tariffe tares

La mia idea di approvazione bilancio con sola approvazione rate e piano finanziairo non e' poi cosi' peregrina
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 20 Mag 2013 - 4:55

è inoltre da considerare che in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013 il comune può, nelle more della regolamentazione del tributo, adottare una delibera consiliare con la quale viene stabilita :

1) la modalità di gestione del tributo
2) la modalità di riscossione
3) numero rate e scadenze, con la possibilità d inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l’esclusione dell’ultima.

VISTO il DL n____ del 17/05/2013 recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica”, nel quale viene stabilito :

- art. 1, comma 1 : “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale……”

- art. 2, comma 1. “La riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013…”

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che nella relazione illustrativa la ratio della lettera g), art. 10 del DL n. 35/2013 viene così spiegata: «Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l’entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l’anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani»

TENUTO CONTO che in merito alla gestione del bilancio, in caso di mancata approvazione, si viene a creare una situazione di stallo, visto che con l’esercizio provvisorio occorre far riferimento ai capitoli di bilancio presenti nel 2012, tra i quali mancavano quelli relativi alla Tares ;

ATTESO che è stata eliminata la norma che prevedeva un rinvio a luglio della scadenza della prima rata e che i Comuni, anche nelle more dell’approvazione del regolamento e delle tariffe del Tares, possono inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l’esclusione dell’ultima.

TENUTO CONTO che per poter emettere gli avvisi di pagamento i Comuni debbono approvare e pubblicare almeno 30 gg prima della scadenza della prima rata, anche sul sito web istituzionale, una delibera consiliare con cui viene fissato il numero delle rate e la loro scadenza, e gli avvisi di pagamento delle prime due rate, sempre comunque con l’esclusione dell’ultima, possono prevedere modalità di pagamento a scelta del Comune, mentre il versamento dell’ultima rata, a conguaglio sulla base delle tariffe Tares, deve essere effettuato mediante il modello F24 o l’apposito modello di conto corrente postale

EVIDENZIATO che non sono ancora stati resi noti i codici tributo da utilizzare per il versamento della Tares e della Maggiorazione di 0,30 euro a mq. e che non è stato ancora approvato il modello di conto corrente postale, con la necessità pertanto di effettuare due invii di modelli di pagamento ai contribuenti

VISTO il DL n____ del ______ recante “interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica”, nel quale viene stabilito :

- art. 1, comma 1 : “nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale……”

- art. 2, comma 1. “La riforma di cui all’art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013…”

TENUTO CONTO pertanto che viene stabilita al 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”

EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell’art.14 del DL 201/2011 ;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013, approvare il bilancio di previsione 2013, per superare l’esercizio provvisorio, entro il termine attualmente stabilito del 30/06/2013 ;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/06/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 ;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 ;

3) di dare atto che si provvede alla approvazione del Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/06/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013

Il percorso proposto prevede pertanto:

1) delibera consiliare per stabilire :

a) la modalità di gestione del tributo
b) la modalità di riscossione
c) numero rate e scadenze, con la possibilità d inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l’esclusione dell’ultima.

2) Qualora necessario approvare il bilancio prima del 30/06/2013

a) approvazione Piano Finanziario TARES 2013, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/06/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d’attuazione della complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013
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Categoria Tares magazzini, box non pertinenze Empty Re: Categoria Tares magazzini, box non pertinenze

Messaggio  DirPie Mar 21 Mag 2013 - 5:13

Qui non si hanno più parole veramente.............. Crying or Very sad

ritornando al mio quesito cosa ne pensate

Grazie

DirPie

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 21 Mag 2013 - 5:21

la mia opinione è ....la categoria 3 (autorimesse, magazzini.....)
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Categoria Tares magazzini, box non pertinenze Empty Riduzione per magazzini per minore produzione rifiuti

Messaggio  Enrico1980 Mar 4 Giu 2013 - 1:00

E' possibile applicare ai magazzini/depositi una riduzione della superficie imponibile (Es. 30%) sulla base della minore suscettibilità a produrre rifiuti ?

Enrico1980

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