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scrorrimento graduatoria scaduta di validità
Con delibera giuntale, del 30 marzo 1998 l'amministrazione del mio Comune, faceva scorrere una graduatoria, ai sensi dell'art. 6 comma 21 della Legge 127/97 e nominava un dipendente, classificatosi in posizione utile, ad un posto di 8° livello, poichè il titolare aveva chiesto la mobilità nell'Avvocatura dello stesso Ente, creata ad Ok con una riorganizzazione dei servizi. Tale incarico veniva conferito a seguito di istanza poichè il dipendente di era classificato al 2 posto dela graduatoria di merito, approvata con delibera del marzo 1995, esucutiva e pubblicata il 31 marzo 1995 per i 15 giorni previsti. Ebbene, essendo la validità di detta graduatoria di 18 mesi, ai sensi dell'art. 3 comma 22 della legge 537/93, essa scadeva il 30 settembre 1996 poichè pubblicata il 31 marzo 1995. Considerato che l'art. 6 comma 21 della Legge 127/97, in deroga all'art. 3 comma 22 delle legge 537/1993, prorogava le graduatorie per tre anni, ma, specificando che detto comma aveva efficacia a decoprrere dal 4 dicembre 1996, la graduatoria gia scaduta in data 30 settembrre 1996 poteva essere riesumata con la delibera giuntale del 30 marzo 1998 che applicava per il caso in questione l'art. 3 comma 21 della legge 127/97? Attualmente questo vizio determina la nullità dell'atto e qundi l'Amministrazione, informata del vizio, è costretta a dichiarare la decadenza del dipendente dal posto ricoperto per farlo tornare al posto ex 7° livello che occupava, oppure il tempo ha sanato tutto e non è più possibile rimettere il posto a concorso pubblico e per il quale lo scrivente avrebbe diritto a partecipare? In attesa conoscere il vostro autorevole parere, cordialmente saluto.
enzo60fg- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 21.05.13
nullita'
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
la nullita
Decade tutto per vizio di nullità assoluta.
Inoltre a quale titolo rientra al ex 7 livello?
Quello che tu chiami rientro e un nuova assunzione senza concorso non solo nulla ma anche fuorilegge.
Il posto decade chiaramente il dipendente potrà riavvalersi per eventuali danni subiti.
Inoltre a quale titolo rientra al ex 7 livello?
Quello che tu chiami rientro e un nuova assunzione senza concorso non solo nulla ma anche fuorilegge.
Il posto decade chiaramente il dipendente potrà riavvalersi per eventuali danni subiti.
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
rientro nell'ex 7° livello
Credo che rientri nell'ex 7^ livello poichè prima di ricoprire quel posto in virtù della delibera illegittima era già dipendente dell'Ente e ricopriva un posto di 6^ livello, successivamente per CCNL portato alla cat. "D1". Oppure mi sbaglio e il dipendente si troverebbe senza posto essendo il suo nel frattempo trasformato e ricoperto leggittimamenta da altri?carlomagno ha scritto:Decade tutto per vizio di nullità assoluta.
Inoltre a quale titolo rientra al ex 7 livello?
Quello che tu chiami rientro e un nuova assunzione senza concorso non solo nulla ma anche fuorilegge.
Il posto decade chiaramente il dipendente potrà riavvalersi per eventuali danni subiti.
enzo60fg- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 21.05.13
Procedibilità
Paolo Gros ha scritto:La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
Qundi essendo l'atto nullo, credo che agisca ex-tunc, l'Amministrazione messa al corrente con una comunicazione formale, è obbligata a rimuovere l'illegittimità di chi vi abbia interesse oppure potrebbe non far nulla?
enzo60fg- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 21.05.13
concorso
dovrebbe , se riconosce l'errore , andare in autotutela ed annullare ovvero non fare nulla esponendosi ovviamente alla procedura giudiziale.
Nei due casi per l'amministrazione e' un bagno di sangue
Nei due casi per l'amministrazione e' un bagno di sangue
richiesta chiarimenti
cosa significa: "può essere rilevata d'ufficio dal giudice" basta presentare un'istanza al giudice? a quale giudice e come presentarla?Paolo Gros ha scritto:La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Ma la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
enzo60fg- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 21.05.13
Re: scrorrimento graduatoria scaduta di validità
Non mi sembra che il vizio determini la nullità, io credo che ci si trovi di fronte ad una annullabilità per violazione di legge (validità triennale della graduatoria).Decade tutto per vizio di nullità assoluta.
Detto questo, secondo me, la questione è molto complessa e coinvolge aspetti di tipo pubblicistico e altri di tipo privatistico.
Credo che in questo caso la procedura viziata sia divenuta intangibile per i terzi in quanto i termini per proporre ricorso sono ampiamente scaduti.
L'unica che potrebbe intervenire è l'amministrazione stessa in autotutela, ma anche qui c'è da tenere conto del lungo tempo decorso.
L'articolo 21-nonies della legge 241/1990 recita:
Articolo 21-nonies.
(Annullamento d'ufficio)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
Sinceramente a quasi 15 anni di distanza credo che si possa ampiamente dubitare che si sia ancora in un "termine ragionevole".
In ogni caso il mio consiglio è di rivolgersi ad un bravo legale che saprà consigliarti in merito.
kkk1972- Messaggi : 747
Data d'iscrizione : 15.10.11
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