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Lucio Guerra
domenicocapezzuto
6 partecipanti
proprietà erede e diritto abitazione vedova
Buon giorno. Vorrei un parere su una questione che non riesco a dirimere. Mio padre, risposatosi nel ’77 dopo la morte di mia madre, con atto notarile, con accordo ed in presenza della moglie definì quanto segue:
1- Entrambi(lui e la nuova moglie), per le parti a loro spettanti, donano a me la nuda proprietà
2- Sui tre quarti dell’immobile ( pari alla parte donata da lui a me) graverà l’usufrutto di mio padre fino ad estinsione del diritto stesso
3- Su un quarto dell’immobile (parte donata dalla moglie a me) graverà il diritto d’uso ed abitazione fino ad estinsione del diritto stesso.
Nel ’90 mio padre muore. La moglie continua ad abitare in tutta la casa nella quale aveva vissuto con mio padre.
Domanda. Come vedova, la moglie, ha diritto di abitazione su tutta la casa o l’atto notarile fissa il diritto solo su una parte? Aggiungo che la casa è uno stabile unico non frazionato o frazionabile.
Ovviamente questa questione ha riflessi su IMU ed accesso al bene.
Grazie.
1- Entrambi(lui e la nuova moglie), per le parti a loro spettanti, donano a me la nuda proprietà
2- Sui tre quarti dell’immobile ( pari alla parte donata da lui a me) graverà l’usufrutto di mio padre fino ad estinsione del diritto stesso
3- Su un quarto dell’immobile (parte donata dalla moglie a me) graverà il diritto d’uso ed abitazione fino ad estinsione del diritto stesso.
Nel ’90 mio padre muore. La moglie continua ad abitare in tutta la casa nella quale aveva vissuto con mio padre.
Domanda. Come vedova, la moglie, ha diritto di abitazione su tutta la casa o l’atto notarile fissa il diritto solo su una parte? Aggiungo che la casa è uno stabile unico non frazionato o frazionabile.
Ovviamente questa questione ha riflessi su IMU ed accesso al bene.
Grazie.
domenicocapezzuto- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 24.05.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
nel caso segnalato non risulta applicabile il diritto d'abitazione art.540 cc
L'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
L'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto
Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.
Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
DIRITTO DI ABITAZIONE E CASA CONIUGALE
VI PROPONGO DUE CASI:
1) DUE FRATELLI PROPRIETARI AL 100% DI UN 'ABITAZIONE ADIBITA A CASA CONIUGALE DI UNO SOLO DEI DUE. QUEST'ULTIMO FRATELLO MUORE, RIMANE IL CONIUGE SUPERSTITE: IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE (NELL'ABITAZIONE CHE AL 50% RICORDO E' DEL COGNATO DELLA VEDOVA) VIENE MATURATO SU TUTTO L'IMMOBILE O SOLO SULLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS?
2) DUE CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50% DIVORZIANO. LA SENTENZE ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE ALLA MOGLIE.
DOPO ALCUNI ANNI LA MOGLIE VENDE LA SUA QUOTA DEL 50% ALLA FIGLIA.
QUINDI: IL MARITO NON E' SOGGETTO PASSIVO IMU, PERCHE' LA EX MOGLIE LO E' PER LA SUA QUOTA, MA LA FIGLIA, E' SOGGETTO PASSIVO PER IL SUO 50% COME SECONDA CASA (NON VI RISIEDE) O LA MADRE RIMANE SOGGETTO PASSIVO AL 100% PER DIRITTO DI ABITAZIONE SU TUTTO L'IMMOBILE?
GRAZIE
1) DUE FRATELLI PROPRIETARI AL 100% DI UN 'ABITAZIONE ADIBITA A CASA CONIUGALE DI UNO SOLO DEI DUE. QUEST'ULTIMO FRATELLO MUORE, RIMANE IL CONIUGE SUPERSTITE: IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE (NELL'ABITAZIONE CHE AL 50% RICORDO E' DEL COGNATO DELLA VEDOVA) VIENE MATURATO SU TUTTO L'IMMOBILE O SOLO SULLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS?
2) DUE CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50% DIVORZIANO. LA SENTENZE ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE ALLA MOGLIE.
DOPO ALCUNI ANNI LA MOGLIE VENDE LA SUA QUOTA DEL 50% ALLA FIGLIA.
QUINDI: IL MARITO NON E' SOGGETTO PASSIVO IMU, PERCHE' LA EX MOGLIE LO E' PER LA SUA QUOTA, MA LA FIGLIA, E' SOGGETTO PASSIVO PER IL SUO 50% COME SECONDA CASA (NON VI RISIEDE) O LA MADRE RIMANE SOGGETTO PASSIVO AL 100% PER DIRITTO DI ABITAZIONE SU TUTTO L'IMMOBILE?
GRAZIE
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
CASISTICA DIRITTO ABITAZIONE
SCUSATE QUALCUNO SA COME COMPORTARSI?olivello ha scritto:VI PROPONGO DUE CASI:
1) DUE FRATELLI PROPRIETARI AL 100% DI UN 'ABITAZIONE ADIBITA A CASA CONIUGALE DI UNO SOLO DEI DUE. QUEST'ULTIMO FRATELLO MUORE, RIMANE IL CONIUGE SUPERSTITE: IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE (NELL'ABITAZIONE CHE AL 50% RICORDO E' DEL COGNATO DELLA VEDOVA) VIENE MATURATO SU TUTTO L'IMMOBILE O SOLO SULLA QUOTA DI PROPRIETA' DEL DE CUIUS?
2) DUE CONIUGI COMPROPRIETARI AL 50% DIVORZIANO. LA SENTENZE ATTRIBUISCE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE ALLA MOGLIE.
DOPO ALCUNI ANNI LA MOGLIE VENDE LA SUA QUOTA DEL 50% ALLA FIGLIA.
QUINDI: IL MARITO NON E' SOGGETTO PASSIVO IMU, PERCHE' LA EX MOGLIE LO E' PER LA SUA QUOTA, MA LA FIGLIA, E' SOGGETTO PASSIVO PER IL SUO 50% COME SECONDA CASA (NON VI RISIEDE) O LA MADRE RIMANE SOGGETTO PASSIVO AL 100% PER DIRITTO DI ABITAZIONE SU TUTTO L'IMMOBILE?
GRAZIE
HO DUE CASI DA RISOLVERE PER IL CALCOLO DELL'ACCONTO
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
1. in questo caso il diritto di abitazione non si forma, in quanto prima del decesso c'è anche una quota di proprietà di un terzo
2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.
2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
l'immobile deve essere di proprietà del defunto o comuni
la proprietà con terzi fa venir meno l'applicazione del 540
la proprietà con terzi fa venir meno l'applicazione del 540
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
davide79 ha scritto:1. in questo caso il diritto di abitazione non si forma, in quanto prima del decesso c'è anche una quota di proprietà di un terzo
2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.
2. scusate: le assegna la casa coniugale, che all'epoca era in comproprietà dei coniugi e adesso è per metà dell'ex marito e per metà della figlia. Sull'atto di compravendita dell'immobile prodotto dalla figlia non viene richiamato alcun diritto per la madre.
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
vale il diritto di proprietà se la casa è proprietà dei nipoti?
Sono proprietaria con mio fratello di una casa in usufrutto a mia nonna. Alla morte di mio nonno, mia nonna è rimasta titolare del 50% di usufrutto e io e mio fratello abbiamo acquisito il 25% ciascuno di proprietà (e il 25% di nuda proprietà). Vorrei sapere se mia nonna ha acquisito il 100% del diritto di abitazione per capire se è dovuta o meno l'IMU come seconda casa da parte mia e di mio fratello o se il tutto viene considerato come abitazione principale di mia nonna. Grazie.
elisir74- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 14.06.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
x elisir74: dovresti controllare se l'usufrutto era in accrescimento! altrimenti tua nonna paga il 50% e voi l'altro 50%.
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
Grazie Roberto79 per la pronta risposta. Temo che l'usufrutto non fosse in accrescimento dato che dal momento del decesso di mio nonno io e mio fratello abbiamo acquisito ciascuno il 25% di proprietà oltre al 25% di nuda proprietà. In questo caso quindi il diritto di proprietà coincide con l'usufrutto (50% al coniuge superstite e 50% ai proprietari dell'immobile)?
elisir74- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 14.06.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
elisir74 ha scritto:Grazie Roberto79 per la pronta risposta. Temo che l'usufrutto non fosse in accrescimento dato che dal momento del decesso di mio nonno io e mio fratello abbiamo acquisito ciascuno il 25% di proprietà oltre al 25% di nuda proprietà. In questo caso quindi il diritto di proprietà coincide con l'usufrutto (50% al coniuge superstite e 50% ai proprietari dell'immobile)?
secondo me si!
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto Art. 540 – Codice Civile A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune». |
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
olivello ha scritto:davide79 ha scritto:2. bisogna specificare bene.. La sentenza di separazione attribuisce alla moglie il diritto di abitazione (mi pare strano), oppure le assegna l'ex casa coniugale? sono due situazioni ben differenti.
2. scusate: le assegna la casa coniugale, che all'epoca era in comproprietà dei coniugi e adesso è per metà dell'ex marito e per metà della figlia. Sull'atto di compravendita dell'immobile prodotto dalla figlia non viene richiamato alcun diritto per la madre.
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
Vado per logica.
Su due piedi direi che la paga metà la moglie quale assegnataria, e metà la figlia quale proprietaria: non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti (quant'anche sia la figlia), ma sul marito invece continua a valere.
Quest'ultimo, infatti, non può avere il pieno possesso della stessa fintantochè non avrà richiesto e ottenuto dal giudice una modifica della sentenza di separazione.
Su due piedi direi che la paga metà la moglie quale assegnataria, e metà la figlia quale proprietaria: non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti (quant'anche sia la figlia), ma sul marito invece continua a valere.
Quest'ultimo, infatti, non può avere il pieno possesso della stessa fintantochè non avrà richiesto e ottenuto dal giudice una modifica della sentenza di separazione.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
davide79 ha scritto:Vado per logica.
Su due piedi direi che la paga metà la moglie quale assegnataria, e metà la figlia quale proprietaria: non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti (quant'anche sia la figlia), ma sul marito invece continua a valere.
Quest'ultimo, infatti, non può avere il pieno possesso della stessa fintantochè non avrà richiesto e ottenuto dal giudice una modifica della sentenza di separazione.
IN EFFETI PER LOGICA ANCHE NOI ABBIAMO PENSATO DI FAR PAGARE PER LE DUE QUOTE DI POSSESSO, MA ABBIAMO DEI DUBBI:
IL PRIMO E' CHE ABBIAMO LETTO CHE L'IMMOBILE ASSEGNATO PUO' ESSERE VENDUTO A TERZI MA IL NUOVO PROPRIETARIO NON PUO' GODERNE FINO A CHE NON FINISCE L'ASSEGNAZIONE E QUINDI IN QUESTO MODO TUTTO L'IMMOBILE DOVREBBE RIMANERE "ASSEGNATO".
IL SECONDO E' CHE IL PADRE AVEVA GIA' PRESENTATO RICORSO MA QUANDO I FIGLI RISIEDEVANO ANCORA CON LA MADRE E PERTANTO IL TRIBUNALE NON HA TOLTO L'ASSEGNAZIONE. ADESSO ABBIAMO CHIESTO DI VEDERE QUELLA SENTENZA PER CAPIRE PERCHè LA CASA E' ASSEGNATA AL CONIUGE: PER VIA DEI FIGLI O A PRESCINDERE DA ESSI E NEL CASO IN CUI FOSSE ASSEGNATA AL CONIUGE PER TUTELARE I FIGLI, ADESSO CHE I FIGLI SONO SPOSATI E NON VIVONO PIù CON LA MADRE, POSSIAMO NOI SOSPENDERE LE AGEVOLAZIONI IMU COME ABITAZIONE PRINCIPALE AL CONIUGE ASSEGNATARIO O CI VUOLE UNA VERA E PROPRIA REVOCA DEL TRIBUNALE?
olivello- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
1) Infatti ho scritto "non credo che l'assegnazione della ex casa coniugale sia opponibile ai terzi acquirenti", sottointendendo il caso in specie della vendita della quota del coniuge assegnatario.
Personalemente avevo letto, in una sentenza, del caso di vendita della quota del coniuge non assegnatario - questa sì che è opponibile ai terzi. Tuttavia se avete altri elementi che dicono il contrario fate bene a tenerne conto.
2) io non mi spingerei così tanto in là come ufficio tributi, andare a entrare in questi meriti mi sembra fare il "passo più lungo della gamba". C'è una sentenza, un'assegnazione e una norma che specifica chi è il soggetto passivo. Sarà il marito a chiedere la revisione.
Personalemente avevo letto, in una sentenza, del caso di vendita della quota del coniuge non assegnatario - questa sì che è opponibile ai terzi. Tuttavia se avete altri elementi che dicono il contrario fate bene a tenerne conto.
2) io non mi spingerei così tanto in là come ufficio tributi, andare a entrare in questi meriti mi sembra fare il "passo più lungo della gamba". C'è una sentenza, un'assegnazione e una norma che specifica chi è il soggetto passivo. Sarà il marito a chiedere la revisione.
davide79- Messaggi : 156
Data d'iscrizione : 20.12.10
Re: proprietà erede e diritto abitazione vedova
C'è una sentenza, un'assegnazione e una norma che specifica chi è il soggetto passivo. Sarà il marito a chiedere la revisione
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