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IMU 2012 TERRENI AGRICOLI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI
VOLEVO SAPERE I TERRENI AGRICOLI AI FINI IMU VANNO PAGATI NELLA PARTE DEL COMUNE NON MONTANA
iadamar79- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 29.05.13
Età : 44
Re: IMU 2012 TERRENI AGRICOLI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI
i terreni agricoli sono esenti nelle aree montane e di collina
nei comuni parzialmente montani saranno :
- esenti nella parte montana
- soggetti al versamento dell'imposta nella parte non montana, con versamento sospeso
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
nei comuni parzialmente montani saranno :
- esenti nella parte montana
- soggetti al versamento dell'imposta nella parte non montana, con versamento sospeso
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
comma 5, art.13, decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
Re: IMU 2012 TERRENI AGRICOLI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI
Sono esenti solo se utilizzati a scopo agricolo da imprenditori agricoli e assimilati?lucio guerra ha scritto:i terreni agricoli sono esenti nelle aree montane e di collina
Re: IMU 2012 TERRENI AGRICOLI COMUNI PARZIALMENTE MONTANI
- per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
il comma 5 recita. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
In conclusione si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- terreni nelle aree montane e di collina (ESENTI)
- terreni “incolti” NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA - NON OPERA LA SOSPENSIONE IN QUANTO NON RICONDUCIBILI ALLA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO e NON OPERA L'ESENZIONE IN QUANTO NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA
Per terreno "incolto" è da intendersi:
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
il comma 5 recita. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110
In conclusione si ritiene quindi :
- se il terreno agricolo è posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno x 135 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 (IMPOSTA DOVUTA E VERSAMENTO IN ACCONTO SOSPESO)
- terreni nelle aree montane e di collina (ESENTI)
- terreni “incolti” NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA - NON OPERA LA SOSPENSIONE IN QUANTO NON RICONDUCIBILI ALLA DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO e NON OPERA L'ESENZIONE IN QUANTO NON RICADENTI IN AREE MONTANE E DI COLLINA
Per terreno "incolto" è da intendersi:
Un terreno non adibito all’esercizio delle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
In materia ICI il Ministero delle finanze aveva specificato che un’area, per essere considerata "terreno agricolo" deve ospitare un’attività agricola che abbia le caratteristiche dell’imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.
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