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COEFFICIENTI TARES

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COEFFICIENTI TARES Empty COEFFICIENTI TARES

Messaggio  libvir Gio 6 Giu 2013 - 3:18

Nella determinazione dei coefficienti kb, kc e kd, necessaria per l'elaborazione del piano finanziario, mi pare di aver capito dalle linee guida del ministero che si può agire con una certa discrezionalità. E' corretta la mia interpretazione ? Va comunque elaborata qualche motivazione per giustificare la scelta di tali coefficienti?
Grazie

libvir

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 6 Giu 2013 - 3:45

E' corretta l'interpretazione all'interno dei minimi e massimi

Le motivazione per giustificare la scelta di tali coefficienti vengono riportate all'interno della relazione di accompagnamento al piano finanziario
Lucio Guerra
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COEFFICIENTI TARES Empty linee guida MEF

Messaggio  giuseppe pasqualetto Gio 6 Giu 2013 - 12:56

lucio guerra ha scritto:E' corretta l'interpretazione all'interno dei minimi e massimi

Le motivazione per giustificare la scelta di tali coefficienti vengono riportate all'interno della relazione di accompagnamento al piano finanziario
Riporto solo il capoverso interessato rinviando alla lettura delle pagine precedenti delle Linee Guida per quanto riguarda l'applicazione dei "principi sopra individuati"!! Anche per il coefficente Kc si legge la medesima frase
Pag.40
"Applicando i principi sopra individuati, non sarà necessaria alcuna motivazione per valori di Kd(ap) corrispondenti a Ps ≤ 85% (Percentuale scelta). Valori superiori potranno invece essere utilizzati solo sulla base di una specifica rilevazione dei coefficienti di produttività".

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COEFFICIENTI TARES Empty Re: COEFFICIENTI TARES

Messaggio  Lucio Guerra Gio 6 Giu 2013 - 13:30

Le linee guida da Lei citate continuano in maniera dettagliata ad esporre la problematica della motivazione, concludento che va cmq evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, conclusione che ovviamente condivido, con tutto il rispetto per la sua estrapolazione di una parte del testo .....non sarà necessaria alcuna motivazione........

Ritengo sia sempre buona prassi amministrativa, indipendentemente da eventuali obblighi normativi, soprattutto per chi riveste il ruolo di amministratore, motivare le prorie scelte

^^^^^^^^^^^^^^^
La sentenza di primo grado è stata però riformata in appello su quest’ultimo profilo (16). Il Consiglio di Stato riconosceva che nella fissazione dei parametri applicabili alle varie categorie di utenza all’interno dei limiti individuati dal metodo l’ente locale goda di ampia discrezionalità.

Ma la discrezionalità amministrativa non può sfuggire, per sua stessa natura, a qualsiasi forma di controllo in particolare all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell’art. 97 Cost., devono caratterizzare l’azione amministrativa.

A maggior ragione – si aggiungeva – avrebbero dovuto essere esplicitate le ragioni per cui – nel caso di specie - solo per talune categorie di utenza erano stati fissati i coefficienti nella misura massima.

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, l’ente locale è titolare in materia di tariffe di un rilevante margine di libertà all’interno dei limiti stabiliti dal metodo, libertà però che, per non trasmodare nell’arbitrio, deve comunque incontrare vincoli ulteriori rispetto ai valori massimi e minimi indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, vincoli discendenti dai principi generali dell’azione amministrativa, tra cui i doveri di imparzialità e di buon andamento.

Occorre tener conto anche della recentissima pronuncia, resa dalla Sez. VI, del 4 dicembre 2012, n. 6208, nella quale il Consiglio di Stato ha invero respinto le censure di carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di eccesso di potere in particolare per disparità di trattamento.

Nella specie, un Comune del centro Italia con più di 5.000 abitanti aveva individuato valori del coefficiente Kd in misura assai prossima al massimo per gli alberghi con o senza ristorazione (rispettivamente, 12,31 e di 9,39), mentre altre categorie (quali i parrucchieri, i falegnami, gli artigiani con produzione di beni, ecc.) avevano avuto un trattamento assai più benevolo.

Nella decisione si è evidenziato:

a) che il piano finanziario aveva fissato i costi fissi e variabili, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, articolando tutti i dati numerici (che costituiscono la vera motivazione delle scelte degli organi comunali), alla luce del principio della copertura dei costi per i servizi di smaltimento dei rifiuti attraverso la tariffa;

b) che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non (nella specie 45% e 55%) era avvenuta sulla base di una istruttoria di per sé non contestata nel suoi dati numerici, e che le contestate determinazioni si erano basate su una dettagliatissima ricostruzione degli elementi di fatto risultati nel corso del procedimento, nonché sui calcoli volti alla copertura del costo del servizio;

c) che non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche, e in considerazione delle caratteristiche dell'attività alberghiera.

Dalle richiamate pronunce, che mostrano comunque impostazioni non sempre coincidenti, si possono comunque trarre i seguenti principi.

a) L’ente gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei valori dei coefficienti e quindi non può essere vincolato a valori meccanicamente determinati sulla base da specifiche indagini volte a rilevare l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate sul territorio.

b) Va comunque evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, pur all’interno dei limiti individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999.
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Messaggio  Carlo Saletta Ven 7 Giu 2013 - 10:06

solo una precisazione rispetto alla affermazione di testa i K (tutti) non servono per il piano finanziario, ma per le tariffe. Quindi eventuali scelte dei K sono motivate nella delibera di approvazione delle tariffe e non nella relazione al piano finanziario che invece tratta e giustifica altre scelte quali i costi del servizio, il tipo del servizio .......

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 7 Giu 2013 - 10:21

la relazione al pf che ho predisposto e pubblicato nel sito riporta in calce la proposta delle tariffe e pertanto viene approvato pf + tariffe con lo stesso atto

la delibera è l'atto amministrativo, di competenza del consiglio, con il quale si approva la proposta di gestione di un servizio e le rispettive tariffe, non dovendo riportare nel "corpo" del deliberato articolate valutazioni che spettano invece ai documenti di dettaglio, quale il piano finanziario che costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani

almeno questo è il mio pensiero e modo di operare

cmq, o nella delibera o nella relazione di accompagnamento al pf, va evitato che il comune possa arbitrariamente e immotivatamente individuare valori massimi per talune categorie e minimi per altre, pur all’interno dei limiti individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999.

tutto qua..... ciao Carlo e buon fine settimana
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Messaggio  Carlo Saletta Lun 10 Giu 2013 - 0:51

Lucio,
come non essere d'accordo peccato che quello è un mondo ideale, sarebbe proprio bello ..............

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