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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

Messaggio  Paolo Gros Gio 28 Lug 2011 - 0:04

La Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Toscana, con la deliberazione n.187 del 21 luglio 2011, si è espressa in merito all’aumento del valore del buono pasto e ai limiti imposti dall’art.9 della legge n.122/2010.

Cosa ha chiesto l’Ente?
L’ente intende sapere se l’aumento del valore del buono pasto da euro 5,29 ad euro 7,50 debba considerarsi parte del trattamento economico ordinariamente spettante per l’anno 2010, ai fini del rispetto dell’art. 9 della L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, o possa invece ritenersi svincolato dallo stesso in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza prevalente, il buono pasto non ha carattere di corrispettività e non ha natura retributiva.

Cosa ha risposto la Corte dei Conti?
In base all’art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente solo fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29; per la quota eccedente tale valore, esso è assoggettato a tassazione e a ritenute previdenziali, pur essendo non monetizzabile (si veda a proposito la circolare R.G.S. n.24/2006). La natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata entro l’importo predetto (euro 5,29), oltre il quale concorre alla formazione del reddito (e quindi del trattamento economico complessivo).

Pertanto deve ritenersi che un incremento del valore del buono pasto oltre tale soglia concorre alla formazione del reddito del dipendente ed entra a far parte, per disposizione di legge, nella componente retributiva del compenso del dipendente, perdendo la sua natura puramente assistenziale. Ne consegue che l'aumento del valore del buono pasto oltre tale soglia deve considerarsi parte del trattamento economico ai fini del rispetto del disposto ex art. 9, comma 1 della legge n.122/2010, di conversione del d.l. n.78/2010, secondo il quale "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio...non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010".

Peraltro, la Corte ricorda che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 dell’articolo unico della L. 296/06 inerenti i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come indicato, da anni, nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti.

Fonte Almacentroservizi


NB: ricordo che il primo comma dell'articolo 9 parla di "trattamento fondamentale" di ogni singolo dipendente ( come da tabella 12 del conto annuale )

Una provocazione : se nel 2010 ho fruito di 100 pasti per € 1.000 , il buono pasto non aumenta : ergo nel 2011 non dovro' mangiare oltre i 100 pasti altrimenti violo l'art.9 comma 1 del DL 78/2010 conseguendone che il principio giuridico della norma e' :

La nuova dieta Brunetta ex art.9 comma 1 del DL 78/2010
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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Re: L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

Messaggio  francodan Mar 4 Ott 2011 - 0:45

corte conti puglia

Il Sindaco del Comune di Oria (BR), con la nota riportata in epigrafe, richiede il parere della Sezione in materia di attribuzione e valore di buoni pasto spettanti ai dipendenti comunali.
In particolare, il Sindaco, dopo aver rilevato che l’art. 9, comma 1, del D. L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella L. 30/07/2010 n. 122 stabilisce che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, espone che dal mese di maggio 2011 con provvedimento del Commissario straordinario dell’Ente è stato modificato l’assetto organizzativo dell’Ente relativamente all’orario di servizio ed al rientro pomeridiano del giovedì e pertanto l’orario di lavoro del Comune è attualmente il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.25 alle ore 14.00 con rientro il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.35 con trenta minuti di flessibilità in entrata.
Il Sindaco specifica, inoltre, che la variazione dell’orario di lavoro comporta una pausa dell’attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti e per tale fattispecie gli articoli 45 e 46 del CCNL del 14/09/2000 prevedono la possibilità di istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
Il Comune di Oria, come illustrato dal Sindaco, non può istituire la mensa di servizio e pertanto compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto del principio di contenimento della spesa del personale prevede l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi.
Il Sindaco richiede, quindi, il parere della Sezione per accertare se tale fattispecie rientri nelle misure di contenimento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010 qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 importo che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R. non costituendo reddito da lavoro dipendente non inciderebbe sul trattamento economico dei dipendenti.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell’art. 7, comma 8,° della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.
In relazione ai profili di ricevibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere è sottoscritta dal Sindaco organo rappresentativo dell’Ente e pertanto legittimato a promuovere l’attività consultiva della Corte dei Conti.
Non può ritenersi di ostacolo alla ricevibilità della richiesta la mancanza nella Regione Puglia del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.
Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è quindi destinato a svolgere, secondo il dettato dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.
Invero, già l’art. 45 del nuovo Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze. Allo stato attuale, pur in assenza della piena operatività del Consiglio delle Autonomie Locali nella Regione Puglia, la Sezione ritiene ricevibile la richiesta di parere.
Accertata la ricevibilità della richiesta, occorre ora analizzarne i profili di ammissibilità.
La Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di “contabilità pubblica”.
Le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.
Le Sezioni Riunite hanno quindi ritenuto che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.
Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici e pertanto il Collegio ritiene che il quesito possa inquadrarsi nell’alveo della contabilità pubblica relativamente all’osservanza della generale disciplina in materia di contenimento della spesa del personale e che tuttavia, l’oggetto della richiesta di parere debba essere delimitato soltanto all’interpretazione della normativa vigente rilevato che rientra nell’ambito delle valutazioni discrezionali dell’Ente locale ogni concreta attività decisionale.
L’art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010, prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 31/12/2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010.
Dal combinato disposto degli articoli 45 e 46 del CCNL 14/09/200 emerge che gli Enti locali, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali; che il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’Ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto presso la mensa e che i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’Ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata qualora prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.
Con deliberazione n. 187/2011/PAR depositata in data 21/07/2011, la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha chiarito che la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata entro l’importo di euro 5,29 importo oltre il quale concorre alla formazione del reddito e quindi del trattamento economico complessivo e pertanto ha ritenuto che i buoni pasto possono ritenersi sottoposti alla limitazione dell’art. 9 del D. L. n. 78/2010 solo nella misura in cui presentino natura retributiva.
Il Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 12 del 15/04/2011 inerente l’applicazione dell’art. 9 del D. L. n. 78/2010 ha precisato che la predetta disciplina prevede misure di contenimento finalizzate a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento e che tale invarianza deve riguardare anche il valore dei buoni pasto la cui misura non può essere incrementata nel medesimo triennio in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del T.U.I.R., i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a euro 5,29.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che qualora il valore del buono pasto non sia superiore a euro 5,29 non costituisce reddito da lavoro dipendente e pertanto non soggiace ai vincoli imposti dall’art. 9 del citato D. L. n. 78/2010.
P Q M
Nelle su esposte considerazioni è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Oria (BR).
Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2011.

Il Relatore Il Presidente
f.to Stefania Petrucci f.to Raffaele Del Grosso

Depositata in Segreteria il 14/09/2011
Il Direttore della Segreteria
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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty mensa - badge elettronico

Messaggio  STIPENDI Mar 4 Ott 2011 - 1:51

Secondo voi Le ecard come sono da considerare?

La risoluzione Agenzia Entrate N. 63/E del 2005
Oggetto : Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
XZ S.R.L. - Regime fiscale applicabile alla somministrazione di alimenti e bevande mediante un badge elettronico, denominato “Card”.

Nella risoluzione si precisa che le card assumono nei confronti dei dipendenti funzione di rappresentare esclusivamente il pasto cui il soggetto interessato ha diritto (nei termini concordati tra datore di lavoro e XZ) e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l'acquisto di beni diversi presso l'esercizio convenzionato.
Dalla funzione attribuita alle card elettroniche, di mero strumento identificativo dell'avente diritto deriva che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita "diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica.
Le prestazioni rese attraverso di esse, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all'articolo 51, comma 2, lett. c), del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa).



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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Ecard

Messaggio  Paolo Gros Mar 4 Ott 2011 - 2:12

Mi pare sensato e sostenibile.
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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty una domanda

Messaggio  paolo.i Mar 4 Ott 2011 - 2:17

Approfitto della discussione per chiedervi un chiarimento:

se il comune eroga ad esempio un buono pasto da 6 euro di cui 2 a carico del dipendente (a norma di ccnl, un terzo del buono è a carico del dipendente), di fatto il dipendente ha un buono da 4 euro.

Al fine del superamento dei fatidici 5,29 euro devo quindi tener conto del valore facciale del buono pasto o devo sottrarre il contributo a carico del dipendente?

paolo.i

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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Buono pasto

Messaggio  Paolo Gros Mar 4 Ott 2011 - 2:20

Il buono pasto erogato deve essere al netto del terzo a carico lavoratore il quale quando lo utilizza deve integrare di tasca propria .
Ne consegue il valore nominale espresso sul buono stesso.
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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Re: L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

Messaggio  paolo.i Mar 4 Ott 2011 - 2:32

Rileggendo mi accorgo che non sono stato chiaro nel mio quesito.

Intendevo la seguente ipotesi: il buono pasto ha il valore di 6 euro ed il dipendente si trova trattenuto in buosta paga 2 euro per ogni buono che gli viene dato.

In tale ipotesi come ci si deve comportare?

paolo.i

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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Aumento

Messaggio  Paolo Gros Mar 4 Ott 2011 - 4:40

Come giustamente hai scritto di fatto il dipendente ha un buono da 4 euro.

Su tale inporto ti devi misurare.
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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Re: L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

Messaggio  francodan Sab 17 Dic 2011 - 1:20

lombardia 12 12 2011
il buono pasto conserva natura assistenziale fino all’importo di € 5,29; superata tale soglia esso concorre a formare il reddito del lavoratore e quindi va necessariamente considerato elemento retributivo rientrante nel “trattamento economico complessivo” ex art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010. Resta fermo che il buono pasto va incluso per il suo intero ammontare nel computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei commi 557 e 562 dell’articolo unico della L. 296/06 inerenti i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali.

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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Istituzione Buoni Pasto e Fondo risorse decentrate

Messaggio  MarcoD Gio 5 Set 2013 - 0:54

premetto che nostro Comune non ha mai istituito Buoni pasto ed ora vorrebbe istituirli. Se ho ben capito.. se ora li istituiamo per importi inferiori a 5,29 (ipotesi 5) non rientrano fra imponibile e quindi
1 -  non rientrano neanche in Fondo risorse decentrate? (altrimenti avrei problema che fondo 2013 aumenterebbe rispetto a fondo 2010..)
2 - non rientrano neanche in spese personale?
3 - ne hanno diritto tutti i dipendenti (se fanno pausa non superiore a 2 ore...ecc) indistintamente che siano residenti o meno?
4 Segretario in convenzione ne ha diritto solo per gg in cui lavora mattino e pomeriggio nel nostro Comune, se ha pausa...? o anche per gg in cui in un mattino è in ns. comune e pomeriggio in altro?
grazie

MarcoD

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L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010 Empty Re: L'aumento buono pasto rientra nel limite art.9 comma 1 DL 78/2010

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