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Limiti di spesa per promozione del territorio

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Limiti di spesa per promozione del territorio Empty Limiti di spesa per promozione del territorio

Messaggio  giorgi.bruno Gio 28 Lug 2011 - 0:38

Le spese per uno spettacolo pirotecnico organizzato a cura del Comune (come avviene da tanti anni nella serata di ferragosto) rientrano tra quelle soggette alle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010 ?

giorgi.bruno

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Messaggio  Paolo Gros Gio 28 Lug 2011 - 0:48

Rientrando nel piu' ampio margine del marketing territoriale e non essendoci ritorno sinallagmatico per l'amministrazione comunale tali spese esulano dal limite del DL 78/2010
Paolo Gros
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Limiti di spesa per promozione del territorio Empty Re: Limiti di spesa per promozione del territorio

Messaggio  francodan Gio 28 Lug 2011 - 0:53

organizzazione diretta dell'evento
inserimento in un programma di manifestazioni avente collegamento con il territorio
consolidamento nel tempo ,e non occasionalità,della manifestazione
questi i requisiti richiesti dai vari pareri.....
francodan
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Limiti di spesa per promozione del territorio Empty Re: Limiti di spesa per promozione del territorio

Messaggio  giorgi.bruno Gio 28 Lug 2011 - 1:08

Chiari e sintetici, grazie !

giorgi.bruno

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Limiti di spesa per promozione del territorio Empty Re: Limiti di spesa per promozione del territorio

Messaggio  francodan Mar 2 Ago 2011 - 3:24

tra i vari pareri ,si segnala quello della sezione liguria significativo in quanto affronta i contributi alle società sportive facendone anche una casistica tra leciti e non

Innanzitutto occorre distinguere le sponsorizzazioni attive (nelle quali il ruolo di sponsor è rivestito dal soggetto pubblico) ed il relativo contratto di sponsorizzazione che è per sua natura a prestazioni corrispettive, dall’accordo di patrocinio che è essenzialmente gratuito ed assume la veste di una donazione modale (Cass. Civ., Sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086).
Pertanto l’amministrazione locale può concedere il gratuito patrocinio alle manifestazioni organizzate da terzi sul presupposto che tale accordo si fonda sull’assenza di prestazioni pecuniarie a carico della P.A..
Diversamente sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9 dell’art. 6 del D.l. 78/2010 gli accordi di sponsorizzazione ossia quegli accordi che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre “non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”(deliberazione n. 1075/2010/PAR – Sez. controllo Lombardia).
Pertanto, deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.
Ammettere che il divieto posto dalla norma in esame si estenda alle forme di contribuzione concesse dal comune vorrebbe dire violare, da parte del legislatore nazionale, l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali nell’esplicazione delle proprie funzioni fondamentali, funzioni svolte dal comune nella sua qualità di ente esponenziale della collettività locale. D’altronde la finalità della legislazione “emergenziale” dell’ultimo periodo, diretta a fronteggiare la crisi economica che affligge il Paese (e le società occidentali nel loro complesso), mira a ridurre, nella materia che qui interessa, le spese della macchina amministrativa senza alcuna volontà di incidere sull’autonomia e sulle funzioni degli enti locali.
Competenze e funzioni che hanno da sempre riguardato la cultura ed i beni culturali, il settore sportivo e ricreativo (promozione di attività ricettive e sportive), lo sviluppo economico con particolare riferimento al campo turistico (promozione di manifestazioni turistiche), i servizi sociali (asili nodo, assistenza alle categorie svantaggiate), e che hanno trovato riconoscimento da parte del legislatore nazionale sin dal 1977, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n.616 e, successivamente, con il D.P.R. n.194/96, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 ed, infine, con il Testo Unico sugli enti locali dopo (art. 13 del D.lgs. 267/00).
Nell’attuale assetto costituzionale quanto evidenziato trova ulteriore conferma nella manovra economica 2010 approvata con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, le cui disposizioni, che anticipano e in parte modificano quelle già inserite in modo più organico nel disegno di legge riguardante la c.d. Carta delle Autonomie, regolano le funzioni fondamentali dei Comuni. In particolare, il comma 27 dell’art.14 individua, seppure in via provvisoria, le funzioni fondamentali dei Comuni e degli enti locali in generale, identificandole con quelle elencate dall’art. 21 comma 3 e ss.gg. della legge 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale), norme che riproducono le funzioni sopra evidenziate.
Pertanto, chiarito che la norma in esame (così come il complesso degli interventi normativi appartenenti alla medesima fattispecie) mira a realizzare il taglio dei costi amministrativi senza incidere sulle funzioni e sui compiti degli enti locali, appare necessario individuare le fattispecie in cui il comune agisce al fine di realizzare i propri fini istituzionali senza intenzioni elusive del disposto normativo in oggetto.
Tali fattispecie, come già ricordato, sono rappresentate da quelle contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica che, in adesione al principio di sussidiarietà orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. In altre parole occorre che le risorse impiegate in tali attività “rimangano” sul territorio soddisfacendo interessi della collettività o di particolari categorie di cittadini.
In tal senso anche attività ludiche, sportive, ricreative, che abbiano come finalità lo sviluppo della persona umana e del suo benessere, sono certamente ricomprese nelle finalità istituzionali che un ente locale, anche mediante l’intermediazione di soggetti terzi, deve conseguire.
In tal modo non ha rilievo la ordinarietà o la straordinarietà del contributo ma la finalità che lo stesso tende a realizzare. Quando la finalità rientra tra gli scopi istituzionali dell’ente con cui si mira a promuovere il benessere della collettività il contributo sarà legittimo e l’eventuale ritorno d’immagine in capo al comune nell’ambito della sfera sociale sarà un effetto indiretto che non pregiudicherà in alcun modo la realizzazione degli scopi cui il contributo è finalizzato.
Volendo esemplificare può considerarsi certamente ammissibile un contributo ad una associazione sportiva che promuove un’attiva sportiva tra i bambini ed i giovani della comunità locale favorendo, come detto, il benessere di questi. Non ugualmente legittimo sarebbe un contributo con il quale si coprono, ad esempio, le spese per organizzare le trasferte di una società sportiva professionistica con il solo scopo di promuovere il nome del comune (magari in ambiti territoriali più ampi di quello prettamente locale) riportato sulle maglie di gioco.
Per ciò che riguarda, poi, in particolare la seconda forma di contribuzione (straordinaria) la realizzazione di finalità turistiche ed economiche a vantaggio del territorio comunale rafforza le argomentazioni sin qui sostenute.
Sarà cura dell’Amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio e la compatibilità economica in considerazione delle risorse disponibili nelle casse comunali in un determinato momento rispetto alla pluralità di fini che un ente esponenziale delle collettività deve realizzare.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Ospedaletti.
francodan
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