Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011

Andare in basso

Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011 Empty Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011

Messaggio  Paolo Gros Ven 29 Lug 2011 - 0:07


Ogni giorno di ritardo sanzione ridotta al 2%. Allo 0, 2% per effetto della regolarizzazione spontanea
La manovra correttiva 2011, ha previsto delle importanti novità all’art. 23, comma 31, della legge n. 111/11 in materia di versamenti tardivi entro 15 giorni. La novità riguarda il profilo sanzionatorio in caso di tardivo versamento entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita.

Riduzioni precedenti- Riduzioni erano già previste dal decreto legislativo n. 471/97, all’art. 13, comma 1. La norma infatti prevedeva una riduzione della sanzione del 30% dell’importo dovuto, qualora il contribuente avesse provveduto al versamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza naturale. Importo ridotto ulteriormente al 2% ma solo per alcune tipologie di crediti, ossia quelli assistiti da garanzia reale o personale, stabilite per legge o dall’Amministrazione finanziaria.

Nuovi sconti alle sanzioni- L’art. 23, comma 31 del d.l. n. 98/11, convertito in legge n. 111/2011, si è soffermato su questa sanzione ridotta dal 30 al 2%, estendendola a tutte le tipologie di versamenti, non solo quelli stabiliti dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/97.
In altre parole, il contribuente che abbia omesso il versamento entro la scadenza stabilita, può versarla nei 15 giorni successivi, avendo come sconto, una sanzione ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo e per qualsiasi tipologia di versamento.

Sanzione variabile- E’ una misura caratterizzata dalla variabilità, poiché il principio di fondo è “prima si paga, minore sarà l’importo della sanzione”. Così se il contribuente paga (senza ravvedimento), il primo giorno successivo alla scadenza naturale, la sanzione è del 2%. Al secondo giorno del 4%, al terzo del 6% fino ad arrivare al quindicesimo, dove la sanzione da applicare è quella ordinaria, stabilità già in precedenza nella misura del 30% dell’importo non versato.

Ravvedimento operoso- E’ possibile la regolarizzazione spontanea del contribuente che paga il versamento dovuto mediante l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato all’art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997. La sanzione prevista è pari ad 1/10. In altre parole, quando il versamento viene eseguito spontaneamente dal contribuente entro 15 giorni dalla naturale scadenza, la riduzione a un decimo, disposta dal ravvedimento operoso, è estesa a ogni giorno di ritardo. Così in parole povere, per il versamento effettuato entro 15 giorni, la sanzione è del 2%, ma per effetto del ravvedimento operoso si riduce allo 0,2%. Al terzo giorno dello 0,4% fino ad arrivare al 15esimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita, dove l’ordinaria sanzione del 30% è ridotta al 3%.

Regime transitorio- La manovra correttiva è stata approvata il 6 luglio scorso, quando è entrato in vigore il decreto. Stando la transitorietà della disciplina, si applica il principio del favor rei, per cui nel caso “la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la legge più favorevole” (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/97). Così, la riduzione per quei versamenti tardivi effettuati entro e non oltre i 15 giorni, estesa ora a tutte le tipologie di versamento, si applicherà anche per violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 98/11. A condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

Messaggi : 51828
Data d'iscrizione : 30.07.10

http://paologros.oneminutesite.it/

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto


 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.