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Manovra 2011: ridotte le sanzioni per versamenti entro i 15 giorni- la legge 111/2011
Ogni giorno di ritardo sanzione ridotta al 2%. Allo 0, 2% per effetto della regolarizzazione spontanea
La manovra correttiva 2011, ha previsto delle importanti novità all’art. 23, comma 31, della legge n. 111/11 in materia di versamenti tardivi entro 15 giorni. La novità riguarda il profilo sanzionatorio in caso di tardivo versamento entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita.
Riduzioni precedenti- Riduzioni erano già previste dal decreto legislativo n. 471/97, all’art. 13, comma 1. La norma infatti prevedeva una riduzione della sanzione del 30% dell’importo dovuto, qualora il contribuente avesse provveduto al versamento entro i 15 giorni successivi alla scadenza naturale. Importo ridotto ulteriormente al 2% ma solo per alcune tipologie di crediti, ossia quelli assistiti da garanzia reale o personale, stabilite per legge o dall’Amministrazione finanziaria.
Nuovi sconti alle sanzioni- L’art. 23, comma 31 del d.l. n. 98/11, convertito in legge n. 111/2011, si è soffermato su questa sanzione ridotta dal 30 al 2%, estendendola a tutte le tipologie di versamenti, non solo quelli stabiliti dall’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/97.
In altre parole, il contribuente che abbia omesso il versamento entro la scadenza stabilita, può versarla nei 15 giorni successivi, avendo come sconto, una sanzione ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo e per qualsiasi tipologia di versamento.
Sanzione variabile- E’ una misura caratterizzata dalla variabilità, poiché il principio di fondo è “prima si paga, minore sarà l’importo della sanzione”. Così se il contribuente paga (senza ravvedimento), il primo giorno successivo alla scadenza naturale, la sanzione è del 2%. Al secondo giorno del 4%, al terzo del 6% fino ad arrivare al quindicesimo, dove la sanzione da applicare è quella ordinaria, stabilità già in precedenza nella misura del 30% dell’importo non versato.
Ravvedimento operoso- E’ possibile la regolarizzazione spontanea del contribuente che paga il versamento dovuto mediante l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato all’art. 13, d.lgs. n. 472 del 1997. La sanzione prevista è pari ad 1/10. In altre parole, quando il versamento viene eseguito spontaneamente dal contribuente entro 15 giorni dalla naturale scadenza, la riduzione a un decimo, disposta dal ravvedimento operoso, è estesa a ogni giorno di ritardo. Così in parole povere, per il versamento effettuato entro 15 giorni, la sanzione è del 2%, ma per effetto del ravvedimento operoso si riduce allo 0,2%. Al terzo giorno dello 0,4% fino ad arrivare al 15esimo giorno di ritardo rispetto alla scadenza stabilita, dove l’ordinaria sanzione del 30% è ridotta al 3%.
Regime transitorio- La manovra correttiva è stata approvata il 6 luglio scorso, quando è entrato in vigore il decreto. Stando la transitorietà della disciplina, si applica il principio del favor rei, per cui nel caso “la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di diversa entità, si applica la legge più favorevole” (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/97). Così, la riduzione per quei versamenti tardivi effettuati entro e non oltre i 15 giorni, estesa ora a tutte le tipologie di versamento, si applicherà anche per violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 98/11. A condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo
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