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PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
ALLA LUCE DELLA PROROGA AL 31-12-2013 DISPOSTA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D. L. 35/2013 IN MATERIA DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI LOCALI, E' POSSIBILE PROROGARE UN CONTRATTO DI RISCOSSIONE PER PUBBLICITA', IN SCADENZA A LUGLIO, FINO A FINE ANNO. CORDIALI SALUTI.
rosevero- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
AGGIUNTO IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
quindi posso prorogare. mi pare di sì. saluti
rosevero- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 13.12.11
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
soggetti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Per prorogare i contratti con le società private occorre attendere la pubblicazione in G.U. del decreto-legge "del fare", dal momento che quella disposta dalla legge di conversione del d.l. 35/2013 riguarda esclusivamente Equitalia.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Al seguente LINK http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=646
potete scaricare il :
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
TESTO INTEGRALE - Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 - Serie generale
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
STRALCIO ARTICOLI 26 - 30 - 31 - 52 - 53
Che contiene importanti NOVITÀ IN MATERIA DI APPALTI, EDILIZIA, DURC, RISCOSSIONE
Cordiali saluti
Lucio Guerra
tecnico@cm-cagli.ps.itRe: PROROGA AFFIDAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
Art. 53 (Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate)
1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
gg-ter) a decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248e la societa' Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (1).
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (1).
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1 gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1 gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica (1).
Grazie per le informazioni che mi avete fornito. Saluti.
1. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' sostituito dal seguente: "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.".
gg-ter) a decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa, nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248e la societa' Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle societa' da essi partecipate;
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze (1).
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (1).
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1 gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1 gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica (1).
Grazie per le informazioni che mi avete fornito. Saluti.
rosevero- Messaggi : 38
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